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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44950/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso, che contesta la mancanza di prova degli elementi costitutivi del reato, è privo di specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici dell'appello, pienamente condividendo le argomentazioni del primo giudice, hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 6); considerato che le ulteriori doglianze, in punto di qualificazione giuridica, oltre ad essere prive di specificità e/o ad inerire a violazioni di legge non previamente dedotte come specifico motivo di appello (si veda il non contestato riepilogo dei motivi di gravame espresso a pag. 2 della sentenza), sono manifestamente infondate in quanto basate su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel presente giudizio di legittimità; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen., ampiamente disattendendo le doglianze difensive dedotte sul punto (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 ott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso, che contesta la mancanza di prova degli elementi costitutivi del reato, è privo di specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici dell'appello, pienamente condividendo le argomentazioni del primo giudice, hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 6); considerato che le ulteriori doglianze, in punto di qualificazione giuridica, oltre ad essere prive di specificità e/o ad inerire a violazioni di legge non previamente dedotte come specifico motivo di appello (si veda il non contestato riepilogo dei motivi di gravame espresso a pag. 2 della sentenza), sono manifestamente infondate in quanto basate su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel presente giudizio di legittimità; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen., ampiamente disattendendo le doglianze difensive dedotte sul punto (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ott
Sentenza Cassazione n. 44950/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris