CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2024
Cassazione n. 45946/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \t-\ [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte di Appello di Palermo con la sentenza emessa in data 24 gennaio 2024 confermava la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di arresto e 1000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 pronunciata dal Tribunale di Marsala. 2. Avverso detta decisione proponeva ricorso l'imputato tramite il difensore di fiducia, lamentando con un unico motivo di ricorso la manifesta illogicità della motivazione, nonché la erronea applicazione dell'art. 4 co. 2 e 3 L. 110/75. Il ricorrente riteneva di dovere interpretare l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità circa la rilevanza della giustificazione fornita nell'immediatezza del fatto non già come immediatezza cronologica, bensì come riscontrabilità della giustificazione; tale interpretazione consentirebbe di rendere rilevante anche la giustificazione fornita in un momento successivo al controllo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'interpretazione proposta dal ricorrente circa la finestra temporale entro cui può rilevare la comunicazione del giustificato motivo del porto è del tutto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, che è granitica nell'affermare che il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti. (Sez. 1 - , n. 19307 del 30/01/2019 Rv. 276187) 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.