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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18031/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza del 13/09/2021 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 settembre 2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di ausiliario del curatore del fallimento della società "[OSCURATO:PERSONA] 2007" s.r.I., colpevole del reato di cui all'art. 314 cod. pen. e lo condannava, riconosciute le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 323-bis cod. pen., alla pena di anno uno e mesi quattro di reclusione, con la riduzione prevista per il rito abbreviato condizionato alla escussione testimoniale del curatore del fallimento.

2. Avverso la richiamata decisione hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia, deducendo con un primo motivo violazioni di legge ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen., in relazione all'art. 170 cod. proc. pen., per la irregolarità della notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, in quanto avvenuta a mezzo posta e per compiuta giacenza, senza che vi fosse la certezza del perfezionamento della notifica, attesa la irregolarità della comunicazione dell'avviso di recapito dell'atto in assenza del destinatario.

2.1. Con un secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento all'ordinanza del Tribunale di Monza del 6 maggio 2019, che avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione d'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Bergamo, sulla base dell'assunto che la circostanza relativa al trasferimento dei mezzi da Arcore ad un capannone di [OSCURATO:PERSONA] (in provincia di Bergamo) era stata accertata solo nel corso dell'istruttoria svoltasi in sede di giudizio abbreviato, sebbene già in sede di udienza preliminare fossero emersi elementi sufficienti per ritenere fondata l'eccezione d'incompetenza alla luce delle documentate dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio con riferimento alla effettiva collocazione dei beni.

2.2. Con un terzo motivo si censurano analoghi vizi in relazione all'ordinanza del Tribunale di Monza del 6 maggio 2019, che ha erroneamente rigettato, ritenendola non rilevante ai fini del decidere, la richiesta di abbreviato condizionato all'audizione del teste [OSCURATO:PERSONA], responsabile del magazzino di [OSCURATO:PERSONA], sull'effettiva presenza in loco dei beni sino alla cessazione del contratto di locazione del capannone ove erano stati condotti: richiesta istruttoria sul cui rigetto da parte del primo Giudice la Corte d'appello ha omesso la motivazione, incentrando il suo argomentare unicamente sul differente tema della necessità o meno della rinnovazione dell'istruttoria in appello, sebbene il relativo tema di prova fosse pacificamente rilevante, tanto da esser stato oggetto di immediato approfondimento ex officio da parte del primo Giudice, che in effetti dispose, all'atto dell'ammissione del rito, l'audizione di altro testimone su circostanze quasi del tutto sovrapponibili rispetto a quelle sulle quali avrebbe dovuto essere escusso il predetto magazziniere (peraltro in maniera più completa rispetto al proprietario del magazzino, poi escusso).

La sentenza impugnata, a sua volta, ha erroneamente ritenuto esplorativa ed aspecifica la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello, negando la probabilità dell'utilità del richiesto approfondimento sui relativi temi di prova, sebbene dall'audizione del teste ammesso non fossero emersi elementi di certezza, al di là della circostanza che i mezzi, prima del rilascio completo del capannone, erano stati portati via da persone non identificabili, appartenenti anche a ditte diverse, ciò che rendeva ancor più necessaria l'escussione del teste indicato dalla difesa.

2.3. Con un quarto motivo, inoltre, si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, con riferimento alla erronea valutazione sia della versione alternativa dei fatti risultante dalle dichiarazioni dell'imputato che della portata della deposizione resa dal teste [OSCURATO:PERSONA]: nessuno degli elementi indicati dall'imputato, peraltro confermati in alcuni passaggi della testimonianza del Forlani, è stato preso in considerazione dalla Corte d'appello, né confrontato con le ulteriori emergenze del quadro probatorio, dalle quali era desumibile sia il fatto che l'imputato, disinteressatosi dei mezzi, non aveva motivo di dubitare che gli stessi fossero lì dove li aveva lasciati (tanto da dire alla curatrice che potevano andarli a recuperare), sia il fatto che non poteva accedervi personalmente, altrimenti avrebbe dato lui stesso la disponibilità a recuperarli.

Né, peraltro, la Corte ha considerato la circostanza che il teste Forlani ha collocato l'asporto dei beni successivamente alla fine della locazione, ossia all'atto della liberazione progressiva del capannone, sicché è verosimile che al momento dei contatti verificatisi fra la curatrice ed il Peluso i beni fossero ancora in loco, tenuto conto del fatto che la curatrice ha riferito di avere personalmente effettuato il controllo dopo qualche tempo, ossia nella primavera del 2017.

2.4. Con un quinto motivo, infine, si censurano analoghi vizi in relazione alla omessa riqualificazione del fatto in violazione dell'art. 230 della legge fallimentare, in combinato disposto con l'art. 231 della stessa legge, per la carenza della qualifica di soggetto attivo del reato, sul rilievo che l'imputato non poteva considerarsi un pubblico ufficiale, né poteva esserne consapevole, non avendo avuto un valido iter di investitura, né come coadiutore, né quale ausiliario del curatore.

Al riguardo si assume, inoltre, che versandosi, al più, in una ipotesi di appropriazione indebita, sarebbe venuta comunque a mancare la querela da parte della società proprietaria dei beni, con la conseguente declaratoria di non doversi procedere.

Nel considerare soltanto il verbale di inventario del 29 maggio 2015, la Corte d'appello avrebbe peraltro omesso di verificare, in relazione al periodo successivo, il concreto esercizio o meno della funzione di custodia dei beni o la possibilità di esercitarla, senza valutare neanche l'aspetto della estromissione del Peluso dai luoghi in cui si trovavano i beni.

2.5. Il sesto motivo, infine, lamenta violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio (per l'applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione) e di diniego dei richiesti benefici di legge, non avendo la Corte d'appello considerato gli aspetti relativi alla collaborazione processuale dell'imputato e all'esiguità del danno procurato alla curatela, formulando al contempo un'immotivata prognosi negativa della sua personalità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Inammissibile, per manifesta infondatezza e in quanto non consentita in questa Sede, deve ritenersi la doglianza oggetto del primo motivo di ricorso, ove si consideri che, pur a prescindere dalla rilevata regolarità della notifica dell'avviso effettuato a mezzo posta nei confronti dell'imputato (v. pag. 4 della sentenza impugnata), nel caso di specie assume rilievo dirimente l'applicazione del principio affermato da questa Suprema Corte, secondo cui la natura del vizio prospettato, ossia l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, determina una nullità a regime intermedio della richiesta di rinvio a giudizio, la quale rimane sanata dalla presentazione da parte dell'imputato della richiesta di giudizio abbreviato (Sez. 3, n. 7336 del 31/01/2014, Laneve, Rv. 258813).

2. Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine al secondo motivo di ricorso, atteso che l'eccezione di incompetenza territoriale era stata già proposta e rigettata in sede di udienza preliminare, ma non reiterata in limine al rito abbreviato, in quanto riproposta solo in sede di discussione, con la conseguente sua non deducibilità nel giudizio de quo, ove si consideri che, pur prescindendo dal rilievo per cui la questione è stata correttamente ritenuta dai Giudici di merito non ulteriormente valutabile alla luce delle emergenze istruttorie acquisite nel corso del giudizio in forza del principio della perpetuatio iurisdictionis (v. pag. 5 della sentenza impugnata), l'eccezione di incompetenza territoriale è proponibile "in limine" al giudizio abbreviato non preceduto dall'udienza preliminare, mentre, qualora il rito alternativo - come avvenuto nel caso in esame - sia instaurato nella stessa udienza, l'incidente di competenza pq9essere sollevato, sempre "in limine" a tale giudizio e non in sede di discussione, solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare (Sez.

U, n. 27996 del 29/03/2012, Forcelli, Rv. 252612; in termini, per un caso analogo, v.

Sez. 1, n. 12293 del 08/10/2019, de . 2020, Foglia, Rv. 279323)) PAA,-A- 1412r4----#4^

3. In ordine al terzo motivo di ricorso deve ribadirsi il principio secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione dì completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820).

Deve inoltre rilevarsi che il sindacato di legittimità esercitabile in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice d'appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373).

Sulla base di tale quadro di principi, nel richiamare la condivisa valutazione al riguardo già espressa dal primo Giudice, la sentenza impugnata, valutata l'esaustività del compendio probatorio, ha dato conto, con motivazione immune da vizi logico-giuridici in questa Sede deducibili, dei caratteri di aspecificità e non decisività della richiesta di rinnovazione istruttoria formulata dall'imputato, coerentemente ritenendola inidonea a dimostrare, anche in ragione della sua natura meramente esplorativa, che il teste indicato potesse apportare utili elementi di conoscenza riguardo alla sorte dei beni oggetto della contestata condotta appropriativa.

4. Parimenti inammissibili, sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposte sulla base di motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, devono ritenersi le doglianze oggetto del quarto e del quinto motivo di ricorso, sì come assertivamente orientate a sollecitare, sul duplice presupposto di una rivisitazione in fatto delle risultanze processuali e di una diversa o alternativa - e come tale non consentita - rivalutazione delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano gli articolati passaggi motivazionali attraverso i quali si snoda la decisione impugnata.

4.1. Nel ripercorrere il quadro delle convergenti risultanze probatorie già in senso conforme apprezzate dalla prima decisione di merito, la Corte distrettuale ha puntualmente disatteso ciascuna delle, qui reiterate, obiezioni difensive e coerentemente illustrato le ragioni giustificative dell'affermazione di responsabilità per la su indicata fattispecie di reato, ponendo in evidenza segnatamente: a) che l'imputato, nella sua qualità di ausiliario del curatore fallimentare, e dunque di pubblico ufficiale, aveva assunto la funzione di custodia di tutti i beni acquisiti alla procedura fallimentare, sì come fisicamente individuati nel relativo inventario redatto da un mandatario del curatore; b) che egli era stato infatti nominato, dalla società commissionaria delegata dal curatore fallimentare per il realizzo della procedura, custode di tutti i beni in carico alla società fallita; c) che la nomina del Peluso, secondo quanto affermato dallo stesso curatore fallimentare, venne con il 'v• predetto imputato concordata e riportata in tutti i verbali di inventario, redatti alla sua presenza e con il suo espresso consenso; d) che egli, pertanto, pacificamente assunse, apponendo la sua firma in calce al verbale di inventario, la carica di ausiliario del curatore, con il compito di custodire tutti i beni della relativa procedura e la piena consapevolezza della natura degli obblighi su di sé incombenti in ragione del ruolo rivestito e del fatto che tutti gli organi della procedura fallimentare tale lo consideravano.

Corretta, in tal senso, deve ritenersi l'affermazione della Corte territoriale riguardo alla irrilevanza di una nomina formale da parte del curatore fallimentare, avendo l'imputato inequivocabilmente assunto per fatti concludenti, ed in concreto esercitato, i compiti propriamente riconducibili al ruolo e alle funzioni dell'ausiliario del curatore nell'ambito della relativa procedura (cfr. Sez. 5, n. 30715 del 26 luglio 2012, Gocini).

4.2. Entro tale prospettiva, inoltre, la sentenza impugnata ha spiegato, con motivazione congrua ed esaustiva, le ragioni della ritenuta appropriazione dei beni fallimentari oggetto del tema d'accusa, ponendo in rilievo non solo la circostanza di fatto che i motocicli ivi indicati, nonostante le numerose richieste in tal senso formulate dal curatore, non sono stati mai riconsegnati dall'imputato, che pur ne era stato nominato custode, ma anche l'assenza di qualsivoglia valida giustificazione da lui al riguardo fornita agli organi della procedura.

Nel richiamare la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] (legale rappresentante della società proprietaria e locatrice del capannone industriale ove erano stati trasportati e ricoverati i beni oggetto dell'imputazione), la Corte distrettuale ne ha coerentemente inquadrato le risultanze alla luce della versione dei fatti proposta dall'imputato e delle ulteriori componenti, sia orali che documentali, del quadro probatorio, ponendo in rilievo: a) che l'imputato era amministratore di fatto della società di trasporto che aveva in locazione quel capannone, operandovi anche nel periodo di tempo cui risalgono i fatti in contestazione; b) che ne aveva pacificamente la possibilità di accesso, tanto da rassicurare il curatore fallimentare, in una comunicazione intervenuta nel febbraio 2017, riguardo al recupero e alla riconsegna alla società proprietaria dei motocicli ivi custoditi; c) che la diversa ricostruzione dei fatti da lui prospettata è rimasta priva di qualsiasi elemento di riscontro, ponendosi altresì in contrasto con il complesso delle ulteriori, univoche, acquisizioni probatorie; d) l'incompatibilità del comportamento da lui tenuto, anche successivamente al fatto oggetto della regiudicanda, con un corretto e diligente adempimento degli obblighi di custodia, per avere egli non solo mentito sull'ubicazione dei beni - dopo essere stato più volte contattato telefonicamente dal curatore fallimentare -, ma, addirittura, reciso i contatti con lo stesso, disattivando l'utenza senza fornire alcuna spiegazione sulla sorte dei 6 , , beni affidatigli (e mai più ritrovati), con la perdurante omissione di qualsiasi attività volta a recuperarne la disponibilità in favore della procedura.

5. Insussistenti, correttamente, sono stati dai Giudici di merito ritenuti i presupposti di configurabilità della diversa ipotesi di reato dal ricorrente evocata in relazione agli artt. 230-231 della legge fallimentare, il cui elemento costitutivo è rappresentato dal ritardo nel versare le somme o altra cosa del fallimento a seguito dell'ordine del giudice, senza che le somme o le cose siano entrate a far parte del patrimonio dell'autore del reato (ex multis v.

Sez. 6, n. 4472 del 03/02/2000, Biasizzo, Rv. 220516; Sez. 6, n. 670 del 07/10/2010, dep. 2011, Baldini, Rv. 249189; Sez. 6, n. 41094 del 18/09/2013, Albanese, Rv. 256682), laddove nel reato di peculato le stesse sono entrate a farne parte, come in effetti verificatosi nel caso di specie, ove i beni della procedura fallimentare risultano essere stati sottratti dall'imputato e da lui mai riconsegnati nonostante le numerose richieste in tal senso rivoltegli dal curatore.

6. Le su esposte censure, in definitiva, sono state ampiamente vagliate in tutti i loro risvolti storico-fattuali e non pongono in rilievo mancanze argomentative ed illogicità ictu ()culi percepibili, sì da scardinare la tenuta logica e l'intima coerenza strutturale del ragionamento probatorio delineato nella motivazione, ma sono volte ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dalla Corte d'appello, la cui motivata decisione, nel richiamare le conformi valutazioni già espresse dal primo Giudice, ha linearmente ricostruito il compendio probatorio posto a fondamento del correlativo tema d'accusa, giustificandone la rilevanza penale sulla base di un'analisi critico-argomentativa compiutamente svolta e specificamente orientata anche ad esaminare e disattendere ciascuna delle obiezioni difensive finanche in questa Sede reiterate.

7. Manifestamente infondato deve infine ritenersi l'ultimo motivo di ricorso, avendo la Corte distrettuale correttamente indicato, con motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici, le ragioni giustificative del suo apprezzamento, confermativo di quello già espresso dal primo Giudice e specificamente incentrato su una valutazione di merito riguardo all'assenza di nuovi elementi di positiva valutazione al fine qui considerato, alle connotazioni di gravità della condotta delittuosa, anche in ragione delle modalità del comportamento non collaborativo con il curatore fallimentare e dell'omessa attivazione per risarcire la procedura, nonché ai gravi precedenti penali a carico: un insieme di valutazioni, quelle or ora menzionate, frutto dell'esercizio di un potere discrezionale congruamente argomentato, rispettoso dei parametri normativi e, in quanto tale, non assoggettabile a sindacato in questa Sede, ponendosi, di contro, le deduzioni difensive sul punto formulate nella mera prospettiva di accreditare una diversa valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero un esito decisorio alternativo nella definizione dei profili del trattamento sa nzionatorio.

8. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza del 13/09/2021 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 settembre 2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di ausiliario del curatore del fallimento della società "[OSCURATO:PERSONA] 2007" s.r.I., colpevole del reato di cui all'art. 314 cod. pen. e lo condannava, riconosciute le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 323-bis cod. pen., alla pena di anno uno e mesi quattro di reclusione, con la riduzione prevista per il rito abbreviato condizionato alla escussione testimoniale del curatore del fallimento. 2. Avverso la richiamata decisione hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia, deducendo con un primo motivo violazioni di legge ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen., in relazione all'art. 170 cod. proc. pen., per la irregolarità della notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, in quanto avvenuta a mezzo posta e per compiuta giacenza, senza che vi fosse la certezza del perfezionamento della notifica, attesa la irregolarità della comunicazione dell'avviso di recapito dell'atto in assenza del destinatario. 2.1. Con un secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento all'ordinanza del Tribunale di Monza del 6 maggio 2019, che avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione d'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Bergamo, sulla base dell'assunto che la circostanza relativa al trasferimento dei mezzi da Arcore ad un capannone di [OSCURATO:PERSONA] (in provincia di Bergamo) era stata accertata solo nel corso dell'istruttoria svoltasi in sede di giudizio abbreviato, sebbene già in sede di udienza preliminare fossero emersi elementi sufficienti per ritenere fondata l'eccezione d'incompetenza alla luce delle documentate dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio con riferimento alla effettiva collocazione dei beni. 2.2. Con un terzo motivo si censurano analoghi vizi in relazione all'ordinanza del Tribunale di Monza del 6 maggio 2019, che ha erroneamente rigettato, ritenendola non rilevante ai fini del decidere, la richiesta di abbreviato condizionato all'audizione del teste [OSCURATO:PERSONA], responsabile del magazzino di [OSCURATO:PERSONA], sull'effettiva presenza in loco dei beni sino alla cessazione del contratto di locazione del capannone ove erano stati condotti: richiesta istruttoria sul cui rigetto da parte del primo Giudice la Corte d'appello ha omesso la motivazione, incentrando il suo argomentare unicamente sul differente tema della necessità o meno della rinnovazione dell'istruttoria in appello, sebbene il relativo tema di prova fosse pacificamente rilevante, tanto da esser stato oggetto di immediato approfondimento ex officio da parte del primo Giudice, che in effetti dispose, all'atto dell'ammissione del rito, l'audizione di altro testimone su circostanze quasi del tutto sovrapponibili rispetto a quelle sulle quali avrebbe dovuto essere escusso il predetto magazziniere (peraltro in maniera più completa rispetto al proprietario del magazzino, poi escusso). La sentenza impugnata, a sua volta, ha erroneamente ritenuto esplorativa ed aspecifica la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello, negando la probabilità dell'utilità del richiesto approfondimento sui relativi temi di prova, sebbene dall'audizione del teste ammesso non fossero emersi elementi di certezza, al di là della circostanza che i mezzi, prima del rilascio completo del capannone, erano stati portati via da persone non identificabili, appartenenti anche a ditte diverse, ciò che rendeva ancor più necessaria l'escussione del teste indicato dalla difesa. 2.3. Con un quarto motivo, inoltre, si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, con riferimento alla erronea valutazione sia della versione alternativa dei fatti risultante dalle dichiarazioni dell'imputato che della portata della deposizione resa dal teste [OSCURATO:PERSONA]: nessuno degli elementi indicati dall'imputato, peraltro confermati in alcuni passaggi della testimonianza del Forlani, è stato preso in considerazione dalla Corte d'appello, né confrontato con le ulteriori emergenze del quadro probatorio, dalle quali era desumibile sia il fatto che l'imputato, disinteressatosi dei mezzi, non aveva motivo di dubitare che gli stessi fossero lì dove li aveva lasciati (tanto da dire alla curatrice che potevano andarli a recuperare), sia il fatto che non poteva accedervi personalmente, altrimenti avrebbe dato lui stesso la disponibilità a recuperarli. Né, peraltro, la Corte ha considerato la circostanza che il teste Forlani ha collocato l'asporto dei beni successivamente alla fine della locazione, ossia all'atto della liberazione progressiva del capannone, sicché è verosimile che al momento dei contatti verificatisi fra la curatrice ed il Peluso i beni fossero ancora in loco, tenuto conto del fatto che la curatrice ha riferito di avere personalmente effettuato il controllo dopo qualche tempo, ossia nella primavera del 2017. 2.4. Con un quinto motivo, infine, si censurano analoghi vizi in relazione alla omessa riqualificazione del fatto in violazione dell'art. 230 della legge fallimentare, in combinato disposto con l'art. 231 della stessa legge, per la carenza della qualifica di soggetto attivo del reato, sul rilievo che l'imputato non poteva considerarsi un pubblico ufficiale, né poteva esserne consapevole, non avendo avuto un valido iter di investitura, né come coadiutore, né quale ausiliario del curatore. Al riguardo si assume, inoltre, che versandosi, al più, in una ipotesi di appropriazione indebita, sarebbe venuta comunque a mancare la querela da parte della società proprietaria dei beni, con la conseguente declaratoria di non doversi procedere. Nel considerare soltanto il verbale di inventario del 29 maggio 2015, la Corte d'appello avrebbe peraltro omesso di verificare, in relazione al periodo successivo, il concreto esercizio o meno della funzione di custodia dei beni o la possibilità di esercitarla, senza valutare neanche l'aspetto della estromissione del Peluso dai luoghi in cui si trovavano i beni. 2.5. Il sesto motivo, infine, lamenta violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio (per l'applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione) e di diniego dei richiesti benefici di legge, non avendo la Corte d'appello considerato gli aspetti relativi alla collaborazione processuale dell'imputato e all'esiguità del danno procurato alla curatela, formulando al contempo un'immotivata prognosi negativa della sua personalità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Inammissibile, per manifesta infondatezza e in quanto non consentita in questa Sede, deve ritenersi la doglianza oggetto del primo motivo di ricorso, ove si consideri che, pur a prescindere dalla rilevata regolarità della notifica dell'avviso effettuato a mezzo posta nei confronti dell'imputato (v. pag. 4 della sentenza impugnata), nel caso di specie assume rilievo dirimente l'applicazione del principio affermato da questa Suprema Corte, secondo cui la natura del vizio prospettato, ossia l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, determina una nullità a regime intermedio della richiesta di rinvio a giudizio, la quale rimane sanata dalla presentazione da parte dell'imputato della richiesta di giudizio abbreviato (Sez. 3, n. 7336 del 31/01/2014, Laneve, Rv. 258813). 2. Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine al secondo motivo di ricorso, atteso che l'eccezione di incompetenza territoriale era stata già proposta e rigettata in sede di udienza preliminare, ma non reiterata in limine al rito abbreviato, in quanto riproposta solo in sede di discussione, con la conseguente sua non deducibilità nel giudizio de quo, ove si consideri che, pur prescindendo dal rilievo per cui la questione è stata correttamente ritenuta dai Giudici di merito non ulteriormente valutabile alla luce delle emergenze istruttorie acquisite nel corso del giudizio in forza del principio della perpetuatio iurisdictionis (v. pag. 5 della sentenza impugnata), l'eccezione di incompetenza territoriale è proponibile "in limine" al giudizio abbreviato non preceduto dall'udienza preliminare, mentre, qualora il rito alternativo - come avvenuto nel caso in esame - sia instaurato nella stessa udienza, l'incidente di competenza pq9essere sollevato, sempre "in limine" a tale giudizio e non in sede di discussione, solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare (Sez. U, n. 27996 del 29/03/2012, Forcelli, Rv. 252612; in termini, per un caso analogo, v. Sez. 1, n. 12293 del 08/10/2019, de . 2020, Foglia, Rv. 279323)) PAA,-A- 1412r4----#4^ 3. In ordine al terzo motivo di ricorso deve ribadirsi il principio secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione dì completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). Deve inoltre rilevarsi che il sindacato di legittimità esercitabile in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice d'appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373). Sulla base di tale quadro di principi, nel richiamare la condivisa valutazione al riguardo già espressa dal primo Giudice, la sentenza impugnata, valutata l'esaustività del compendio probatorio, ha dato conto, con motivazione immune da vizi logico-giuridici in questa Sede deducibili, dei caratteri di aspecificità e non decisività della richiesta di rinnovazione istruttoria formulata dall'imputato, coerentemente ritenendola inidonea a dimostrare, anche in ragione della sua natura meramente esplorativa, che il teste indicato potesse apportare utili elementi di conoscenza riguardo alla sorte dei beni oggetto della contestata condotta appropriativa. 4. Parimenti inammissibili, sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposte sulla base di motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, devono ritenersi le doglianze oggetto del quarto e del quinto motivo di ricorso, sì come assertivamente orientate a sollecitare, sul duplice presupposto di una rivisitazione in fatto delle risultanze processuali e di una diversa o alternativa - e come tale non consentita - rivalutazione delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano gli articolati passaggi motivazionali attraverso i quali si snoda la decisione impugnata. 4.1. Nel ripercorrere il quadro delle convergenti risultanze probatorie già in senso conforme apprezzate dalla prima decisione di merito, la Corte distrettuale ha puntualmente disatteso ciascuna delle, qui reiterate, obiezioni difensive e coerentemente illustrato le ragioni giustificative dell'affermazione di responsabilità per la su indicata fattispecie di reato, ponendo in evidenza segnatamente: a) che l'imputato, nella sua qualità di ausiliario del curatore fallimentare, e dunque di pubblico ufficiale, aveva assunto la funzione di custodia di tutti i beni acquisiti alla procedura fallimentare, sì come fisicamente individuati nel relativo inventario redatto da un mandatario del curatore; b) che egli era stato infatti nominato, dalla società commissionaria delegata dal curatore fallimentare per il realizzo della procedura, custode di tutti i beni in carico alla società fallita; c) che la nomina del Peluso, secondo quanto affermato dallo stesso curatore fallimentare, venne con il 'v• predetto imputato concordata e riportata in tutti i verbali di inventario, redatti alla sua presenza e con il suo espresso consenso; d) che egli, pertanto, pacificamente assunse, apponendo la sua firma in calce al verbale di inventario, la carica di ausiliario del curatore, con il compito di custodire tutti i beni della relativa procedura e la piena consapevolezza della natura degli obblighi su di sé incombenti in ragione del ruolo rivestito e del fatto che tutti gli organi della procedura fallimentare tale lo consideravano. Corretta, in tal senso, deve ritenersi l'affermazione della Corte territoriale riguardo alla irrilevanza di una nomina formale da parte del curatore fallimentare, avendo l'imputato inequivocabilmente assunto per fatti concludenti, ed in concreto esercitato, i compiti propriamente riconducibili al ruolo e alle funzioni dell'ausiliario del curatore nell'ambito della relativa procedura (cfr. Sez. 5, n. 30715 del 26 luglio 2012, Gocini). 4.2. Entro tale prospettiva, inoltre, la sentenza impugnata ha spiegato, con motivazione congrua ed esaustiva, le ragioni della ritenuta appropriazione dei beni fallimentari oggetto del tema d'accusa, ponendo in rilievo non solo la circostanza di fatto che i motocicli ivi indicati, nonostante le numerose richieste in tal senso formulate dal curatore, non sono stati mai riconsegnati dall'imputato, che pur ne era stato nominato custode, ma anche l'assenza di qualsivoglia valida giustificazione da lui al riguardo fornita agli organi della procedura. Nel richiamare la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] (legale rappresentante della società proprietaria e locatrice del capannone industriale ove erano stati trasportati e ricoverati i beni oggetto dell'imputazione), la Corte distrettuale ne ha coerentemente inquadrato le risultanze alla luce della versione dei fatti proposta dall'imputato e delle ulteriori componenti, sia orali che documentali, del quadro probatorio, ponendo in rilievo: a) che l'imputato era amministratore di fatto della società di trasporto che aveva in locazione quel capannone, operandovi anche nel periodo di tempo cui risalgono i fatti in contestazione; b) che ne aveva pacificamente la possibilità di accesso, tanto da rassicurare il curatore fallimentare, in una comunicazione intervenuta nel febbraio 2017, riguardo al recupero e alla riconsegna alla società proprietaria dei motocicli ivi custoditi; c) che la diversa ricostruzione dei fatti da lui prospettata è rimasta priva di qualsiasi elemento di riscontro, ponendosi altresì in contrasto con il complesso delle ulteriori, univoche, acquisizioni probatorie; d) l'incompatibilità del comportamento da lui tenuto, anche successivamente al fatto oggetto della regiudicanda, con un corretto e diligente adempimento degli obblighi di custodia, per avere egli non solo mentito sull'ubicazione dei beni - dopo essere stato più volte contattato telefonicamente dal curatore fallimentare -, ma, addirittura, reciso i contatti con lo stesso, disattivando l'utenza senza fornire alcuna spiegazione sulla sorte dei 6 , , beni affidatigli (e mai più ritrovati), con la perdurante omissione di qualsiasi attività volta a recuperarne la disponibilità in favore della procedura. 5. Insussistenti, correttamente, sono stati dai Giudici di merito ritenuti i presupposti di configurabilità della diversa ipotesi di reato dal ricorrente evocata in relazione agli artt. 230-231 della legge fallimentare, il cui elemento costitutivo è rappresentato dal ritardo nel versare le somme o altra cosa del fallimento a seguito dell'ordine del giudice, senza che le somme o le cose siano entrate a far parte del patrimonio dell'autore del reato (ex multis v. Sez. 6, n. 4472 del 03/02/2000, Biasizzo, Rv. 220516; Sez. 6, n. 670 del 07/10/2010, dep. 2011, Baldini, Rv. 249189; Sez. 6, n. 41094 del 18/09/2013, Albanese, Rv. 256682), laddove nel reato di peculato le stesse sono entrate a farne parte, come in effetti verificatosi nel caso di specie, ove i beni della procedura fallimentare risultano essere stati sottratti dall'imputato e da lui mai riconsegnati nonostante le numerose richieste in tal senso rivoltegli dal curatore. 6. Le su esposte censure, in definitiva, sono state ampiamente vagliate in tutti i loro risvolti storico-fattuali e non pongono in rilievo mancanze argomentative ed illogicità ictu ()culi percepibili, sì da scardinare la tenuta logica e l'intima coerenza strutturale del ragionamento probatorio delineato nella motivazione, ma sono volte ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dalla Corte d'appello, la cui motivata decisione, nel richiamare le conformi valutazioni già espresse dal primo Giudice, ha linearmente ricostruito il compendio probatorio posto a fondamento del correlativo tema d'accusa, giustificandone la rilevanza penale sulla base di un'analisi critico-argomentativa compiutamente svolta e specificamente orientata anche ad esaminare e disattendere ciascuna delle obiezioni difensive finanche in questa Sede reiterate. 7. Manifestamente infondato deve infine ritenersi l'ultimo motivo di ricorso, avendo la Corte distrettuale correttamente indicato, con motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici, le ragioni giustificative del suo apprezzamento, confermativo di quello già espresso dal primo Giudice e specificamente incentrato su una valutazione di merito riguardo all'assenza di nuovi elementi di positiva valutazione al fine qui considerato, alle connotazioni di gravità della condotta delittuosa, anche in ragione delle modalità del comportamento non collaborativo con il curatore fallimentare e dell'omessa attivazione per risarcire la procedura, nonché ai gravi precedenti penali a carico: un insieme di valutazioni, quelle or ora menzionate, frutto dell'esercizio di un potere discrezionale congruamente argomentato, rispettoso dei parametri normativi e, in quanto tale, non assoggettabile a sindacato in questa Sede, ponendosi, di contro, le deduzioni difensive sul punto formulate nella mera prospettiva di accreditare una diversa valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero un esito decisorio alternativo nella definizione dei profili del trattamento sa nzionatorio. 8. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d
Sentenza Cassazione n. 18031/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris