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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 33476/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria difensiva depositata in data 15/06/2026; ritenuto che l'unica censura proposta, con la quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancata disapplicazione della recidiva specifica è manifestamente infondato; che, invero, la Corte territoriale - a fronte di un motivo di gravame del tutto generico con il quale ci si limitava a rilevare la presenza di un unico precedente penale a carico dell'imputata, quando invece il certificato del casellario giudiziale reca l'appostazione di tre condanne per delitto-ha dato conto dei plurimi pregressi illeciti, anche della medesima indole, successivamente ai quali la ricorrente aveva commesso il reato sottoposto a giudizio, così manifestando una rafforzata pericolosità sociale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria difensiva depositata in data 15/06/2026; ritenuto che l'unica censura proposta, con la quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancata disapplicazione della recidiva specifica è manifestamente infondato; che, invero, la Corte territoriale - a fronte di un motivo di gravame del tutto generico con il quale ci si limitava a rilevare la presenza di un unico precedente penale a carico dell'imputata, quando invece il certificato del casellario giudiziale reca l'appostazione di tre condanne per delitto-ha dato conto dei plurimi pregressi illeciti, anche della medesima indole, successivamente ai quali la ricorrente aveva commesso il reato sottoposto a giudizio, così manifestando una rafforzata pericolosità sociale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem
Sentenza Cassazione n. 33476/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris