CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2023
Cassazione n. 04055/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.SERRITELLA Paolo ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confer- mato la decisione dei Tribunale di Ravenna che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione alla contravvenzione di cui all'art.186 comma 2 lett.c) e comma 2 bis C.d.S. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata prestazione del consenso del conducente alla effettuazione dei prelievi ematici da cui risultava evidenziato il superamento della soglia penalmente rile- vante del tasso alcolico. Assume inoltre difetto motivazionale in relazione al man- cato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. 3.1 II ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddit- torio, laddove ha richiamato ampia giurisprudenza di legittimità per escludere la necessità del consenso del paziente per trattamenti sanitari anche diagnostici per finalità terapeutiche; con argomenti logici è stato graduato il trattamento sanzio- natorio ed escluso il beneficio delle circostanze attenuanti generiche in considera- zione della gravità e della pericolosità della condotta, in ragione del grado di eb- brezza e dell'incidente provocato, tenuto conto dei precedenti penali e di mancanza di elementi positivi da valorizzare. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 Dicembre 2023 Il Consigliere estensor