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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 ottobre 2024

Cassazione n. 28305/2024

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4 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4244/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SCOTTA’ CLAUDIO, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali sono domiciliati per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante pro tempore in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TRIESTE n. 531/2020 depositata il 01/12/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso (con quattro motivi) avverso la sentenza n. 531/2020 con la quale la Corte d’appello di Trieste - pronunciando in sede di rinvio (a seguito di sentenza n. 16305/2018 di questa Corte) sull’appello proposto (avverso l’ordinanza ex art. 702 bis del Tribunale di Pordenone) dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA].

Coop a r.l., in persona dei soci, ovvero nei confronti dei soci della società cessata – aveva accertato e dichiarato che la società [OSCURATO:PERSONA]: a) era creditrice nei confronti della società Edilnova, in persona dei soci, e, stante la cessazione, nei confronti dei soci della stessa, della somma di euro 6.555,27 oltre accessori; b) aveva diritto alla restituzione della somma versata a titolo di spese di giudizio; c) aveva diritto alla rifusione delle spese relative ad entrambi i giudizi di merito e del giudizio di legittimità, come pure alla rifusione delle spese relative al giudizio di rinvio, che aveva posto a carico dei soci della [OSCURATO:PERSONA] srl, in via tra loro solidale; ha resistito con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] srl; per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte; in data 17.09.2024 il Difensore di parte ricorrente ha notificato atto di rinuncia, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., al ricorso per cassazione, con compensazione delle spese lite;i resistenti hanno accettato la rinuncia a spese compensate tramite atto di accettazione firmato e depositato dal loro avvocato; va quindi dichiarata l ’ estinzione della procedura, a spese compensate, ravvisandosi nell’atto di rinuncia i presupposti richiesti dall’art. 390 c.p.c.; non sussistono i presupposti, in caso di estinzione del giudizio, per applicare l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (per tutte: Cass. ord. 19560/2015); la Corte si è riservata il deposito nei successivi sessanta giorni; p. q. m. la Corte: -dichiara estinto il presente giudizio; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4244/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SCOTTA’ CLAUDIO, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali sono domiciliati per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante pro tempore in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TRIESTE n. 531/2020 depositata il 01/12/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso (con quattro motivi) avverso la sentenza n. 531/2020 con la quale la Corte d’appello di Trieste - pronunciando in sede di rinvio (a seguito di sentenza n. 16305/2018 di questa Corte) sull’appello proposto (avverso l’ordinanza ex art. 702 bis del Tribunale di Pordenone) dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA]. Coop a r.l., in persona dei soci, ovvero nei confronti dei soci della società cessata – aveva accertato e dichiarato che la società [OSCURATO:PERSONA]: a) era creditrice nei confronti della società Edilnova, in persona dei soci, e, stante la cessazione, nei confronti dei soci della stessa, della somma di euro 6.555,27 oltre accessori; b) aveva diritto alla restituzione della somma versata a titolo di spese di giudizio; c) aveva diritto alla rifusione delle spese relative ad entrambi i giudizi di merito e del giudizio di legittimità, come pure alla rifusione delle spese relative al giudizio di rinvio, che aveva posto a carico dei soci della [OSCURATO:PERSONA] srl, in via tra loro solidale; ha resistito con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] srl; per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte; in data 17.09.2024 il Difensore di parte ricorrente ha notificato atto di rinuncia, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., al ricorso per cassazione, con compensazione delle spese lite;i resistenti hanno accettato la rinuncia a spese compensate tramite atto di accettazione firmato e depositato dal loro avvocato; va quindi dichiarata l ’ estinzione della procedura, a spese compensate, ravvisandosi nell’atto di rinuncia i presupposti richiesti dall’art. 390 c.p.c.; non sussistono i presupposti, in caso di estinzione del giudizio, per applicare l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (per tutte: Cass. ord. 19560/2015); la Corte si è riservata il deposito nei successivi sessanta giorni; p. q. m. la Corte: -dichiara estinto il presente giudizio; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali. Così deciso in Roma, i
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