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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 1973

Cassazione n. 31842/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/05/1973 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/03/1972 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/02/1976 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna dei predetti imputati in ordine al reato di furto pluriaggravato, consistito nell'impossessarsi di materiale elettrico con componenti in rame sottratto alla Rete ferroviaria italiana; Considerato che il primo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la sussistenza della responsabilità penale dell'imputato e segnatamente della partecipazione del ricorrente all'azione cr minosa, è privo di specificità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ed inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna, demandando così alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio e, in particolare, l'omissione del dato scientifico pacifico e di comune esperienza che la distanza del punto di osservazione abbia diretta incidenza sulla possibilità di identificazione certa di un soggetto o di riconoscimento di un oggetto posizionati altrove; compito già esaurientemente assolto dai giudici di merito (pag. 7 della sentenza impugnata); mentre la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Considerato che il secondo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5 che ritiene ostativi l'intensità del dolo e i motivi a delinquere); Considerato che il primo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dei ricorrenti per il reato di furto pluriaggravato, è privo di specificità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ed inoltre è finalizzato a prefigurare una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5 che ritiene ostativi l'intensità del dolo e i motivi a delinquere); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/05/1973 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/03/1972 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/02/1976 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna dei predetti imputati in ordine al reato di furto pluriaggravato, consistito nell'impossessarsi di materiale elettrico con componenti in rame sottratto alla Rete ferroviaria italiana; Considerato che il primo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la sussistenza della responsabilità penale dell'imputato e segnatamente della partecipazione del ricorrente all'azione cr minosa, è privo di specificità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ed inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna, demandando così alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio e, in particolare, l'omissione del dato scientifico pacifico e di comune esperienza che la distanza del punto di osservazione abbia diretta incidenza sulla possibilità di identificazione certa di un soggetto o di riconoscimento di un oggetto posizionati altrove; compito già esaurientemente assolto dai giudici di merito (pag. 7 della sentenza impugnata); mentre la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Considerato che il secondo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5 che ritiene ostativi l'intensità del dolo e i motivi a delinquere); Considerato che il primo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dei ricorrenti per il reato di furto pluriaggravato, è privo di specificità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ed inoltre è finalizzato a prefigurare una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5 che ritiene ostativi l'intensità del dolo e i motivi a delinquere); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore dell
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