CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 11871/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la sede della medesima in Roma alla via deiPortoghesi n. 12;-controricorrente-Numero registro generale 12215/2017Numero sezionale 5/2026Numero di raccolta generale 11871/2026Data pubblicazione 30/04/2026per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionaledella Toscana n. 2000/2016 depositata in data 15/11/2016, nonnotificata;udita la relazione tenuta nell’udienza pubblica del 7 gennaio 2026 dalconsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] il PM in persona del sostituto Procuratore generale dott. AldoCeniccola;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’Avvocatura generale dello Stato.1. L'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Firenze,emetteva un avviso di accertamento per l'anno di imposta 2006 neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], imprenditore individuale, con il qualerecuperava maggiori Irpef, Irap e Iva, a seguito di accesso presso ilocali del medesimo.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Firenze rigettava ilricorso del contribuente.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana ne accoglievain parte l'appello, riducendo l'accertamento; per quanto ancora rilevain tale giudizio, i giudici dell'appello rigettavano il motivo proposto dalcontribuente relativo all’autorizzazione del Procuratore dellaRepubblica ad accedere all’abitazione del medesimo; evidenziavanoche l'art. 52, secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972 attieneall'accesso in locali abitativi e richiede l'autorizzazione del PM e lasussistenza dei gravi indizi; nella fattispecie in esame «non occorreval'autorizzazione del PM quando la sede della ditta era nella casa di civileabitazione. L’autorizzazione del PM per accedere anche pressol'abitazione del contribuente è necessaria quando la sede della ditta èin un luogo diverso dall'abitazione. L'accesso è regolare in quanto èstato fatto presso la sede della ditta».Numero registro generale 12215/2017Numero sezionale 5/2026Numero di raccolta generale 11871/2026Data pubblicazione 30/04/20264. Contro tale decisione propone ricorso il contribuente sulla basedi due motivi, illustrati da successiva memoria.L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.Il giudizio è stato fissato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]e poi a seguito di ordinanza interlocutoria per l’udienza pubblica del[OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale il ricorrente ha depositato memoria e il PM, inpersona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., il ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell'art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 33 d.P.R. n.600 del 1973, deducendo l’illegittimità dell'autorizzazione delProcuratore della Repubblica all'accesso domiciliare e la inutilizzabilitàdei documenti acquisiti; deduce infatti che per aversi uso promiscuooccorre che si tratti di locali destinati all’esercizio dell’attività di impresamentre nel caso di specie si trattava di abitazione ove egli, titolare diditta individuale ed esercente l’attività di piastrellista e quindi incantieri presso terzi, aveva solo indicato il proprio domicilio fiscale,pacifico essendo in fatto che la contabilità era detenuta da uncommercialista; ciò premesso, assunto che si trattava di locali adesclusivo uso abitativo, per l’autorizzazione all’accesso ai quali occorreche il decreto evidenzi i gravi indizi della violazione fiscale, deduce chela motivazione fornita nel decreto del PM, che rinviava alla nota dellaGuardia di Finanza, era del tutto insufficiente, posto che la richiestadella Guardia di finanza medesima non era mai stata prodotta; nel PVCinoltre si faceva riferimento ad un progetto (Prometeo 2) finalizzatoalla verifica delle condotte poste in essere nel settore degli interventidi riqualificazione energetica di cui alla legge n. 296 del 2006 e all’esitoNumero registro generale 12215/2017Numero sezionale 5/2026Numero di raccolta generale 11871/2026Data pubblicazione 30/04/2026di un controllo incrociato nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA], risultatoperò regolare.1.1. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce violazione dell'art. 132,secondo comma, n. 4 c.p.c., e nullità della sentenza per radicalecarenza di motivazione in punto di contestata violazione dei diritti didifesa del contribuente sanciti dalla legge n. 212 del 2000 poiché laAgenzia non avrebbe motivato in merito alle proprie osservazioni.2.Il primo motivo è fondato nei termini che seguono.2.1. L’art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972, in tema di accertamenti IVAma applicabile alle imposte dirette a seguito del rinvio di cui all’art. 33d.P.R. n. 600 del 1973, dispone al primo comma che «[OSCURATO:PERSONA] sul valore aggiunto possono disporre l'accesso d'impiegatidell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'eserciziod'attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, nonché inquelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono deibenefici di cui al codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2,lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, per procedere ad ispezionidocumentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenutautile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasionee delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devonoessere muniti d'apposita autorizzazione che ne indica lo scopo,rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accederein locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anchel'autorizzazione del Procuratore della Repubblica. In ogni caso,l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovràessere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suodelegato»; e al secondo comma che «L'accesso in locali diversi da quelliindicati nel precedente comma può essere eseguito, previaautorizzazione del Procuratore della Repubblica, soltanto in caso diNumero registro generale 12215/2017Numero sezionale 5/2026Numero di raccolta generale 11871/2026Data pubblicazione 30/04/2026gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo direperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delleviolazioni».In disparte l’ipotesi regolata dal primo comma, prima parte, diaccesso a locali adibiti a sede dell’impresa o dell’attività professionale,ai sensi del secondo comma del medesimo art. 52, qualoral'Amministrazione finanziaria intenda accedere «in locali diversi»dall'ufficio dell'impresa o dal luogo in cui si svolge l'attività produttiva,la disciplina legale richiede che gli incaricati dell'accertamento sianomuniti dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, la qualepuò essere concessa in forma legittima soltanto in presenza di graviindizi di responsabilità del soggetto accertato. L'accesso a localidell'impresa che siano utilizzati anche come abitazione, invece, èregolato dalla seconda parte del primo comma dell'art. 52 del d.P.R. n.633 del 1972 (Cass. n. 21441/2020; analogamente Cass. n.7723/2018; Cass. n. 28068/2013; Cass. n. 2444/2007).2.2. In tema di locali ad uso promiscuo, questa Corte, nei citatiprecedenti, ha ancora precisato che tale destinazione ricorre in primoluogo nel caso in cui i medesimi ambienti siano contestualmenteutilizzati per la vita familiare e per l'attività professionale, ma ancheogni qual volta l'agevole possibilità di comunicazione interna consentail trasferimento di documenti propri dell'attività commerciale nei localiabitativi (così Cass. n. 21411/2020, ma già Cass. n. 7723/2018). Ladisposizione espressamente prevede che si debba trattare di accesso alocali destinati all'esercizio d'attività commerciali, agricole, artistiche oprofessionali, dovendosi dare rilevanza ad un quid pluris rispetto allamera domiciliazione fiscale.2.3. Ove si verta in tema di accesso puramente domiciliare, questaCorte ha infine statuito che il giudice tributario, in sede di impugnazionedell'atto impositivo basato su libri registri, documenti ed altre proveNumero registro generale 12215/2017Numero sezionale 5/2026Numero di raccolta generale 11871/2026Data pubblicazione 30/04/2026reperite mediante accesso domiciliare autorizzato dal Procuratore dellaRepubblica, ai sensi delle predette disposizioni, ha il potere-dovere (inossequio al canone ermeneutico secondo cui va privilegiatal'interpretazione conforme ai precetti costituzionali, nella specie gliarticoli 14 e 113 Cost.), oltre che di verificare la presenza nel decretoautorizzativo, di motivazione, sia pure concisa o per relationemmediante il rinvio ai rilievi dell'organo richiedente, circa il concorso digravi indizi del verificarsi dell’illecito fiscale, anche di controllare lacorrettezza in diritto del relativo apprezzamento, nel senso che facciariferimento ad elementi cui l'ordinamento attribuisca valenza indiziaria(Cass., Sez. U., n. 16424/2002, che ad esempio ha escluso lalegittimità del riferimento a fonti anonime; analogamente Cass. n.29923/2022; Cass. n. 23824/2017).Tali principi risultano ribaditi anche dalla recente Cass. n.25049/2025 (richiamata dal contribuente in memoria) che, con ampiriferimenti anche al quadro CEDU, circa il contenuto dellaautorizzazione, ha evidenziato che il potere/dovere del giudicetributario di verificare la sussistenza di gravi indizi del verificarsi diilleciti fiscali e la correttezza in diritto della valutazione compiuta dalpubblico ministero, comporta che, se il provvedimento è stato motivatoper relationem, mediante recepimento dei rilievi dell'organorichiedente, l’amministrazione finanziaria, che degli effetti diquell’autorizzazione vuole avvalersi, deve produrre in giudizio non soloil provvedimento autorizzatorio adottato dal pubblico ministero maanche la richiesta in essa richiamata a fini motivazionali.2.4. Si è altresì stabilito che l’autorizzazione del Procuratore dellaRepubblica è necessaria per la legittimità dell’avviso di accertamento,con la conseguenza che la sua mancanza determina l’inutilizzabilitàdelle risultanze istruttorie e l’illegittimità dell’atto impositivo su di essefondato (Cass. n. 10275/2019; Cass. n. 673/2019; Cass. n.Numero registro generale 12215/2017Numero sezionale 5/2026Numero di raccolta generale 11871/2026Data pubblicazione 30/04/202613711/2018; Cass. n. 32101/2018; in termini già Cass. n.19689/2004).Anche la citata Cass. n. 25049/2025 ha ribadito che gli effettidell’eventuale illegittimità del provvedimento autorizzatorio all’accessodomiciliare, refluiscono sulla documentazione acquisita, che èinutilizzabile, e conseguentemente sulla legittimità dell’atto impositivoche sia fondato su quella documentazione, «non rilevando che talesanzione non sia prevista espressamente, in quanto essa deriva dallaregola generale secondo cui l'assenza di un presupposto di unprocedimento amministrativo inficia tutti gli atti nei quali esso siarticola» atteso che: a) detta inutilizzabilità non abbisogna diun'espressa disposizione sanzionatoria, derivando dalla regolagenerale secondo cui l'assenza del presupposto di un procedimentoamministrativo infirma tutti gli atti nei quali si articola; b) il compitodel giudice di vagliare le prove offerte in causa è circoscritto a quelledi cui abbia preventivamente riscontrato la rituale assunzione; c)l'acquisizione di un documento con violazione di legge non può rifluirea vantaggio del detentore, che sia l'autore di tale violazione, o ne siacomunque direttamente o indirettamente responsabile. Peraltro, aprescindere dalla verifica dell'esistenza o meno, nell'ordinamentotributario, di un principio generale di inutilizzabilità delle proveillegittimamente acquisite analogo a quello fissato per il processopenale dall'art. 191 del vigente cod. proc. pen., l'inutilizzabilità inquestione discende dal valore stesso dell'inviolabilità del domiciliosolennemente consacrato nell'art. 14 della costituzione».2.5. Premesso tale quadro normativo e giurisprudenziale, nel casodi specie la CTR, con motivazione invero non pienamente chiara, dopoaver evidenziato che l’art. 52, comma 2, richiede l’autorizzazione delPM ma anche la sussistenza dei gravi indizi di violazione tributaria, haaffermato che nella fattispecie oggetto dell'esame «non occorrevaNumero registro generale 12215/2017Numero sezionale 5/2026Numero di raccolta generale 11871/2026Data pubblicazione 30/04/2026l'autorizzazione del PM quando la sede della ditta era nella casa di civileabitazione, mentre essa è necessaria quando la sede della ditta è inluogo diverso dall'abitazione» e poi che l’accesso è avvenuto nella sededella ditta; si tratta, in primo luogo, di affermazioni che non appaionopienamente coerenti tra loro nè conformi al sopra citato quadronormativo che impone l’autorizzazione del PM anche per l’accesso neilocali ad uso promiscuo; in secondo luogo, tali affermazioni non sonocorrelate alla premessa esplicitata dalla stessa CTR né recano unpreciso esame della fattispecie concreta, ove, fin dall’inizio del giudizio,la parte aveva dedotto l’assenza in atti della richiesta, accolta daldecreto di autorizzazione del Procuratore, e alla quale questo rinviavain relazione ai gravi indizi di evasione, circostanza che deponeva, comeevidenziato anche dal PM, per la natura strettamente domiciliaredell’accesso.Il primo motivo va quindi accolto nei termini indicati.3. Il secondo motivo è inammissibile in quanto privo di specificità,avendo omesso il ricorrente di indicare, trascrivere o sintetizzare ilmotivo di appello proposto al riguardo e quali fossero le osservazionisvolte dopo il p.v.c.E’ noto che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione,ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c., – quale corollario delrequisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenutinella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021- nondeve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così daincidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertantotradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti edocumenti posti a fondamento del ricorso, onere che può ritenersiinsussistente a condizione però che nel ricorso sia puntualmenteindicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio diNumero registro generale 12215/2017Numero sezionale 5/2026Numero di raccolta generale 11871/2026Data pubblicazione 30/04/2026merito (Cass., Sez. U., n. 8950/2022; Cass. n. 12259/2022), il che nelcaso di specie non appare essere avvenuto.4. La sentenza va cassata in relazione al primo motivo, accolto, coninammissibilità del secondo; la causa va rinviata alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione,perché proceda a nuovo esame della fattispecie, cui si demanda diprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiarato inammissibileil secondo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto,e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaToscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma in data 7 gennaio 2026.Il consigliere estensore La Presidente