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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 aprile 2023

Cassazione n. 24658/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21170/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in proprio e in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] domiciliati ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 16 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 1433/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/05/2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], assieme ai figli Alessandra, Cristina ed [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudizio i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari del negozio di vendita di ‘souvenir di [OSCURATO:PERSONA] e del Fascismo’ al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito delle molestie, ingiurie e diffamazioni perpetrate mediante l'invio di tre fax del 31 marzo 2000, 30 maggio 2000 e del 31 maggio 2000 al negozio di [OSCURATO:PERSONA].

A fondamento della propria pretesa, gli attori deducevano di aver ricevuto dei fax anonimi dal contenuto offensivo riconducibili ai coniugi Ferrini-Casadei, ove era scritto “chi denuncia i camerati è un infame e voi losiete: dillo che lo sei infame bastardo”; “infame bastardo non denunciare i camerati cura i tuoi”; “infame bastardo non denunciare i camerati cura i tuoi figli drogati”.

Nel corso dell'istruttoria veniva espletata una consulenza tecnica grafologica sui tre fax e veniva acquisito il rapporto dei Carabinieri del Comando di Predappio che, in seguito alla presentazione delle querele da parte di [OSCURATO:PERSONA], avevano esaminato i tabulati Telecom del negozio del Pompignoli.

A seguito di tale accertamento era emerso che i fax erano stati inviati da un numero intestato alla ditta “Ferlandia” dei coniugi Ferrini -Casadei.

Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 333/2011, rigettava la domanda ritenendo che non fossero stati provati i danni patrimoniali e non patrimoniali.

2. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA], Alessandra, Cristina ed [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello.

A seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], il processo veniva riassunto dagli eredi del de cuius, [OSCURATO:PERSONA], Daniele, Marco, [OSCURATO:PERSONA] Versari.

Con sentenza n. 1433 del 27 maggio 2020, la Corte di Appello di Bologna ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, accertando la responsabilità di entrambi i convenuti, sulla base della circostanza per cui, a prescindere dagli esami grafologici, incontestata era la provenienza dei fax dall'utenza telefonica del negozio di loro proprietà.

Inoltre, non era stato provato o allegato l'uso irregolare dell'utenza da parte di terzi nonché l'assenza dei coniugi Ferrini-Casadei nel negozio al momento dell'invio dei messaggi.

In parziale riforma della sentenza di primo grado, il Giudice dell'appello ha riconosciuto il danno non patrimoniale solo con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], quale unico titolare dell'attività commerciale ove sono pervenuti i messaggi e destinatario delle offese, ritenendo che la provenienza anonima degli scritti, il contenuto ingiurioso degli stessi, la particolare invadenza del fax rappresentano circostanze fattuali e specifiche dalle quali, nella normalità dei casi, consegue un perturbamento psichico e una sofferenza derivanti dal sentirsi esposti ad un aggressione al proprio onore che, proprio perché anonima e a distanza, non si è in grado di pervenire e respingere e dalla quale il destinatario non riesce a tutelare il proprio diritto alla tranquillità ed alla riservatezza.

Conseguentemente ha liquidato il danno in via equitativa ex art.1226 c.c. in € 5.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e interessi di mora. 3.Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA], Alessandra, Cristina, [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.

Tutte le parti hanno depositato memoria.

Considerato che: 4.1.Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano, ex art. 360 co. 1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., la “violazione o falsa applicazione dell'art. 42 c.p., dell'art. 27 della Costituzione, degli artt. 2043 e 2051 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.” Censurano la sentenza di secondo grado nella parte in cui attribuisce la responsabilità dei messaggi via fax a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il solo fatto che erano stati inviati dall'utenza telefonica appartenente al negozio “Ferlandia” di cui sono titolari, configurando la loro responsabilità come oggettiva ai sensi dell'art.2051 c.c., sebbene la fattispecie astratta applicata non è esplicitata nella sentenza.

Ad avviso dei ricorrenti, poiché il presupposto per l'applicazione dell'art. 2051 c.c. è la sussistenza di un rapporto di custodia e la riconducibilità del danno alla cosa, risulterebbero escluse le fattispecie in cui il danno si è verificato per mezzo della cosa.

Inoltre, i ricorrenti sostengono che non sarebbe stato possibile identificare il responsabile dell’invio dei fax tanto che il Tribunale Penale Monocratico di Forlì archiviava per tale motivo i procedimenti penali. 4.2.Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, co.1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. la “violazione o falsa applicazione degli artt. 594 e 185 c.p., nonché degli artt. 2059 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.”, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato la sussistenza di un danno non patrimoniale in ragione dell'oggettiva offensività dei fax e dell'invasività dello strumento utilizzato (il fax), evidenziando che alla luce dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e i coniugi [OSCURATO:PERSONA] i messaggi non potevano essere considerati come offensivi e che poiché i fax erano pervenuti al negozio e non all'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], non avevano determinato una così grave invadenza nella sfera privata di quest'ultimo.

4.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano ex a rt. 360 co. 1 nn.3, 4 e 5 c.p.c. la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1126, 2056 e 2059”, censurando la sentenza impugnata per carenza di motivazione nella parte in cui ha riconosciuto e liquidato un danno non patrimoniale in via equitativa ex art. 1226 c.c. sulla base dei medesimi criteri e circostanze adottate per valutarne la sussistenza dello stesso.

4.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti censurano ai sensi dell'art. 360 co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c. la “violazione o falsa applicazione degli artt. 1219, 1223, 1224, 1226 c.c.”, sostenendo che la Corte di Appello avrebbe sovrastimato il quantum risarcitorio, condannando il debitore a corrispondere una somma rivalutata due volte, quando invece avrebbe dovuto calcolare gli interessi compensativi sul credito risarcitorio devalutato all'epoca dei fatti e poi avrebbe dovuto rivalutarlo anno per anno.

Invece, il Giudice ha liquidato il danno in moneta attuale, ha condannato parte debitrice a pagare gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno e poi anche alla rivalutazione con decorrenza dalla data dei fatti. 4.5.Con il quinto motivo, i ricorrenti lamentano ex art. 360, co. 1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. la “violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 336, 345, 352 c.p.c.”, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato gli appellati a restituire quanto corrisposto dagli appellanti in forza della sentenza di primo grado, evidenziando che gli appellanti hanno proposto la domanda di restituzione delle somme per la prima volta con comparsa conclusionale (quando a pena di decadenza deve essere formulato con l'atto di appello) senza che sia stata anche fornita prova sulla corresponsione di tali somme. 4.6.Con il sesto motivo, i ricorrenti lamentano ex art. 360, co. 3, 4, 5 c.p.c. la “violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 nonché 132 co.2 n.4 c.p.c” censurando la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha compensato le spese tra Alessandra, Cristina ed [OSCURATO:PERSONA] e gli appellati malgrado la domanda dei primi sia stata integralmente rigettata e per non aver ridotto le spese di primo grado e secondo grado alla luce del fatto che è risultato vittorioso solo [OSCURATO:PERSONA].

5.1. Il ricorso è manifestamente infondato, e sfiora i limiti, pur senza travalicarla, della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Il primo motivo appare, a tacer d’altro, del tutto eccentrico rispetto alla ratio della sentenza impugnata, volta che la Corte territoriale, nel motivare la propria decisione, non compie alcun riferimento all’art. 2051 c.c.

I motivi dal secondo al quinto, che possono essere esaminati congiuntamente, attesane la intrinseca connessione, sono inammissibili.

Lo sono perché formulati in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), di tal che il principio in parola può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez.

Un., 18/03/2022, n. 8950, la quale ha ritenuto soddisfatte le prescrizioni di cui all’art. 366 comma 1°, n. 6 cod.proc.civ., perché parte ricorrente nell'enucleare i motivi di ricorso, aveva “fatto specifico riferimento ai diversi atti e documenti allegati nel giudizio innanzi al Tsap, individuandoli in modo sufficientemente chiaro e nei termini in cui già erano stati richiamati nella sentenza di merito, nonché riportandone alcuni estratti”): requisito che può essere concretamente soddisfatto “anche” fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod.proc.civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda” (Cass. 19/04/2022, n. 12481).

Per altro verso, tutte le censure sollevate, al di la della loro formale intestazione e della loro formulazione, mirano esclusivamente ad accreditare una ricostruzione della vicenda e, soprattutto, un apprezzamento delle prove raccolte in maniera divergente da quello, non condiviso, compiuto dai giudici di merito.

E' noto, infatti, che nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali, diversa da quella espressa dal giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questarisulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti.

Non essendo questa Corte giudice sul fatto, il ricorrente non può pertanto limitarsi a prospettare una lettura delle prove ed una ricostruzione dei fatti (peraltro, totalmente destituita di giuridico fondamento) diversa da quella compiuta dal giudice di merito, svalutando taluni elementi o valorizzando altri ovvero dando ad essi un diverso significato, senza dedurre specifiche violazioni di legge ovvero incongruenze di motivazione tali da rivelare una difformità evidente della valutazione compiuta dal giudice rispetto al corrispondente modello normativo. 5.1.Il sesto motivo è infondato.

Il giudice ha deciso sulla base del principio della soccombenza.

Soltanto la parte completamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno in minima quota, al pagamento delle spese, mentre, nell'ipotesi di soccombenza reciproca, è rimesso all'apprezzamento del giudice (non sindacabile in sede di legittimità), decidere se ed in quale misura debba farsi luogo. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il rico rrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.800 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21170/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in proprio e in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] domiciliati ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 16 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 1433/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/05/2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], assieme ai figli Alessandra, Cristina ed [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudizio i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari del negozio di vendita di ‘souvenir di [OSCURATO:PERSONA] e del Fascismo’ al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito delle molestie, ingiurie e diffamazioni perpetrate mediante l'invio di tre fax del 31 marzo 2000, 30 maggio 2000 e del 31 maggio 2000 al negozio di [OSCURATO:PERSONA]. A fondamento della propria pretesa, gli attori deducevano di aver ricevuto dei fax anonimi dal contenuto offensivo riconducibili ai coniugi Ferrini-Casadei, ove era scritto “chi denuncia i camerati è un infame e voi losiete: dillo che lo sei infame bastardo”; “infame bastardo non denunciare i camerati cura i tuoi”; “infame bastardo non denunciare i camerati cura i tuoi figli drogati”. Nel corso dell'istruttoria veniva espletata una consulenza tecnica grafologica sui tre fax e veniva acquisito il rapporto dei Carabinieri del Comando di Predappio che, in seguito alla presentazione delle querele da parte di [OSCURATO:PERSONA], avevano esaminato i tabulati Telecom del negozio del Pompignoli. A seguito di tale accertamento era emerso che i fax erano stati inviati da un numero intestato alla ditta “Ferlandia” dei coniugi Ferrini -Casadei. Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 333/2011, rigettava la domanda ritenendo che non fossero stati provati i danni patrimoniali e non patrimoniali. 2. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA], Alessandra, Cristina ed [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello. A seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], il processo veniva riassunto dagli eredi del de cuius, [OSCURATO:PERSONA], Daniele, Marco, [OSCURATO:PERSONA] Versari. Con sentenza n. 1433 del 27 maggio 2020, la Corte di Appello di Bologna ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, accertando la responsabilità di entrambi i convenuti, sulla base della circostanza per cui, a prescindere dagli esami grafologici, incontestata era la provenienza dei fax dall'utenza telefonica del negozio di loro proprietà. Inoltre, non era stato provato o allegato l'uso irregolare dell'utenza da parte di terzi nonché l'assenza dei coniugi Ferrini-Casadei nel negozio al momento dell'invio dei messaggi. In parziale riforma della sentenza di primo grado, il Giudice dell'appello ha riconosciuto il danno non patrimoniale solo con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], quale unico titolare dell'attività commerciale ove sono pervenuti i messaggi e destinatario delle offese, ritenendo che la provenienza anonima degli scritti, il contenuto ingiurioso degli stessi, la particolare invadenza del fax rappresentano circostanze fattuali e specifiche dalle quali, nella normalità dei casi, consegue un perturbamento psichico e una sofferenza derivanti dal sentirsi esposti ad un aggressione al proprio onore che, proprio perché anonima e a distanza, non si è in grado di pervenire e respingere e dalla quale il destinatario non riesce a tutelare il proprio diritto alla tranquillità ed alla riservatezza. Conseguentemente ha liquidato il danno in via equitativa ex art.1226 c.c. in € 5.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e interessi di mora. 3.Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA], Alessandra, Cristina, [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. Tutte le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 4.1.Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano, ex art. 360 co. 1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., la “violazione o falsa applicazione dell'art. 42 c.p., dell'art. 27 della Costituzione, degli artt. 2043 e 2051 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.” Censurano la sentenza di secondo grado nella parte in cui attribuisce la responsabilità dei messaggi via fax a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il solo fatto che erano stati inviati dall'utenza telefonica appartenente al negozio “Ferlandia” di cui sono titolari, configurando la loro responsabilità come oggettiva ai sensi dell'art.2051 c.c., sebbene la fattispecie astratta applicata non è esplicitata nella sentenza. Ad avviso dei ricorrenti, poiché il presupposto per l'applicazione dell'art. 2051 c.c. è la sussistenza di un rapporto di custodia e la riconducibilità del danno alla cosa, risulterebbero escluse le fattispecie in cui il danno si è verificato per mezzo della cosa. Inoltre, i ricorrenti sostengono che non sarebbe stato possibile identificare il responsabile dell’invio dei fax tanto che il Tribunale Penale Monocratico di Forlì archiviava per tale motivo i procedimenti penali. 4.2.Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, co.1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. la “violazione o falsa applicazione degli artt. 594 e 185 c.p., nonché degli artt. 2059 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.”, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato la sussistenza di un danno non patrimoniale in ragione dell'oggettiva offensività dei fax e dell'invasività dello strumento utilizzato (il fax), evidenziando che alla luce dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e i coniugi [OSCURATO:PERSONA] i messaggi non potevano essere considerati come offensivi e che poiché i fax erano pervenuti al negozio e non all'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], non avevano determinato una così grave invadenza nella sfera privata di quest'ultimo. 4.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano ex a rt. 360 co. 1 nn.3, 4 e 5 c.p.c. la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1126, 2056 e 2059”, censurando la sentenza impugnata per carenza di motivazione nella parte in cui ha riconosciuto e liquidato un danno non patrimoniale in via equitativa ex art. 1226 c.c. sulla base dei medesimi criteri e circostanze adottate per valutarne la sussistenza dello stesso. 4.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti censurano ai sensi dell'art. 360 co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c. la “violazione o falsa applicazione degli artt. 1219, 1223, 1224, 1226 c.c.”, sostenendo che la Corte di Appello avrebbe sovrastimato il quantum risarcitorio, condannando il debitore a corrispondere una somma rivalutata due volte, quando invece avrebbe dovuto calcolare gli interessi compensativi sul credito risarcitorio devalutato all'epoca dei fatti e poi avrebbe dovuto rivalutarlo anno per anno. Invece, il Giudice ha liquidato il danno in moneta attuale, ha condannato parte debitrice a pagare gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno e poi anche alla rivalutazione con decorrenza dalla data dei fatti. 4.5.Con il quinto motivo, i ricorrenti lamentano ex art. 360, co. 1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. la “violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 336, 345, 352 c.p.c.”, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato gli appellati a restituire quanto corrisposto dagli appellanti in forza della sentenza di primo grado, evidenziando che gli appellanti hanno proposto la domanda di restituzione delle somme per la prima volta con comparsa conclusionale (quando a pena di decadenza deve essere formulato con l'atto di appello) senza che sia stata anche fornita prova sulla corresponsione di tali somme. 4.6.Con il sesto motivo, i ricorrenti lamentano ex art. 360, co. 3, 4, 5 c.p.c. la “violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 nonché 132 co.2 n.4 c.p.c” censurando la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha compensato le spese tra Alessandra, Cristina ed [OSCURATO:PERSONA] e gli appellati malgrado la domanda dei primi sia stata integralmente rigettata e per non aver ridotto le spese di primo grado e secondo grado alla luce del fatto che è risultato vittorioso solo [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Il ricorso è manifestamente infondato, e sfiora i limiti, pur senza travalicarla, della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Il primo motivo appare, a tacer d’altro, del tutto eccentrico rispetto alla ratio della sentenza impugnata, volta che la Corte territoriale, nel motivare la propria decisione, non compie alcun riferimento all’art. 2051 c.c. I motivi dal secondo al quinto, che possono essere esaminati congiuntamente, attesane la intrinseca connessione, sono inammissibili. Lo sono perché formulati in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), di tal che il principio in parola può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950, la quale ha ritenuto soddisfatte le prescrizioni di cui all’art. 366 comma 1°, n. 6 cod.proc.civ., perché parte ricorrente nell'enucleare i motivi di ricorso, aveva “fatto specifico riferimento ai diversi atti e documenti allegati nel giudizio innanzi al Tsap, individuandoli in modo sufficientemente chiaro e nei termini in cui già erano stati richiamati nella sentenza di merito, nonché riportandone alcuni estratti”): requisito che può essere concretamente soddisfatto “anche” fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod.proc.civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda” (Cass. 19/04/2022, n. 12481). Per altro verso, tutte le censure sollevate, al di la della loro formale intestazione e della loro formulazione, mirano esclusivamente ad accreditare una ricostruzione della vicenda e, soprattutto, un apprezzamento delle prove raccolte in maniera divergente da quello, non condiviso, compiuto dai giudici di merito. E' noto, infatti, che nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali, diversa da quella espressa dal giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questarisulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti. Non essendo questa Corte giudice sul fatto, il ricorrente non può pertanto limitarsi a prospettare una lettura delle prove ed una ricostruzione dei fatti (peraltro, totalmente destituita di giuridico fondamento) diversa da quella compiuta dal giudice di merito, svalutando taluni elementi o valorizzando altri ovvero dando ad essi un diverso significato, senza dedurre specifiche violazioni di legge ovvero incongruenze di motivazione tali da rivelare una difformità evidente della valutazione compiuta dal giudice rispetto al corrispondente modello normativo. 5.1.Il sesto motivo è infondato. Il giudice ha deciso sulla base del principio della soccombenza. Soltanto la parte completamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno in minima quota, al pagamento delle spese, mentre, nell'ipotesi di soccombenza reciproca, è rimesso all'apprezzamento del giudice (non sindacabile in sede di legittimità), decidere se ed in quale misura debba farsi luogo. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il rico rrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.800 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contri
Sentenza Cassazione n. 24658/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris