CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2021
Cassazione n. 04122/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG. 33781/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 9 giugno 2021 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza in data 3 aprile 2019 del Tribunale di Torino che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputato ricorre per cassazione eccependo il vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità. Osserva che vi era un unico indizio a suo carico, il possesso di due involucri contenenti grammi 1,639 di stupefacente, che non vi era stata sorpresa in flagranza di cessione, che le modalità del fatto non avevano evidenziato la predisposizione all'attività di spaccio. Infatti, non poteva oggettivamente desumersi la destinazione allo spaccio dalla mera detenzione della sostanza. Sostiene che le modalità di confezionamento della droga e di rinvenimento del bilancino erano elementi neutri, giacché la preparazione dello stupefacente in singole dosi era compatibile sia con la finalità di spaccio che con la condotta di acquisto per uso personale. Lamenta infine il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in generiche censure di fatto già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dai Giudici di merito. Con argomentazione non manifestamente illogica o contraddittoria la Corte territoriale ha affermato che la somma di euro 1.015, rinvenuta nella disponibilità del Qatif, non era riferibile ad alcuna attività lavorativa lecita - aveva cessato il suo impiego undici giorni prima dell'arresto -, e che il possesso del materiale da confezionamento non era un elemento neutro per valutare la destinazione o meno della sostanza allo spaccio, atteso che i consumatori non necessitavano di materiale da confezionamento. Quanto all'invocata causa di non punibilità, la Corte territoriale ha correttamente escluso la ricorrenza dei relativi presupposti per l'importanza della somma rinvenuta e per la presenza di ulteriore cocaina sul bilancino di precisione sequestrato nell'abitazione del prevenuto, a riprova del suo stabile inserimento in un'attività di spaccio sistematica e redditizia. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in RG 33781/2021 data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]