CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 46088/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Lanciano avverso la sentenza del 24/02/2021 della Corte di appello dell'Aquila visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello dell'Aquila ha rideterminato la pena irrogata dal Tribunale d Teramo in data 12/2/20219 a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso Guarnieri tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo e alla qualificazione del fatto. Illogica era la motivazione in ordine alla percezione della paletta di servizio da parte del conducente della vettura, la quale si era immessa sulla SS 16 a forte velocità e contromano e aveva viaggiato a velocità di circa 100 knnh, mentre la paletta era stata esibita dall'interno della vettura di servizio e durante l'inseguimento vi era stata una distanza di almeno dieci metri. Non era stata fornita valida risposta alla deduzione incentrata sul fatto che le segnalazioni luminose potessero essere intese come riferibili ad altro intervento urgente. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena. La Corte nel rideterminare la pena non aveva indicato i criteri di commisurazione, dovendosi tener conto della disapplicazione della recidiva e del fatto che era stato celebrato giudizio abbreviato. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è volto a sollecitare una diversa ricostruzione e reitera gli argomenti esposti nell'atto di appello, che peraltro a loro volta non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza del Tribunale, nella quale si era dato atto del fatto che la vettura, pur procedendo già ad alta velocità, aveva aumentato la velocità dopo l'intimazione di alt, dando luogo ad una spericolata fuga, terminata a seguito dell'impatto contro il marciapiede all'altezza di un centro commerciale, allorché il conducente, mentre gli agenti erano scesi per bloccare gli occupanti della vettura, aveva tentato un'ulteriore manovra in retromarcia urtando la parte anteriore della vettura di servizio. In tale quadro l'osservazione della Corte, secondo cui l'aumento della velocità era prova dell'effettiva percezione dell'intimazione di alt mediante paletta e solo in modo generico era stata prospettata la possibilità che i segnali luminosi potessero essere riferiti ad altro tipo di intervento, costituisce sintetica ma esauriente risposta alle deduzioni difensive, che non individuano specificamente un travisamento della prova, nel quadro della complessiva ricostruzione della vicenda, caratterizzata anche dall'ultima manovra in retromarcia del tutto incomprensibile se non nella prospettiva di sottrarsi al controllo. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato e non considera che la Corte, pur intendendo ridurre la pena ed escludere l'applicazione della recidiva, ha comunque dato rilievo alla personalità del ricorrente ed ai suoi precedenti, oltre che all'effettiva gravità del fatto, ciò che costituisce idonea giustificazione di una pena pur significativamente superiore al minimo edittale. 4. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla casa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/c9arelli Stefano