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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 38117/2022

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onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16074/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentat a e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 7 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: tributi - cartella N.16074/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 6852/09/2015 depositata in data 18 dicembre 2015 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. La contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato una cartella di pagamento, relativa a tributi del periodo di imposta 1999, avente ad oggetto un verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto in data 31 ottobre 2007, originata a sua volta da un avviso di accertamento oggetto di impugnazione.

2. La contribuente ha dedotto la nullità della cartella per inesistenza giuridica dell’atto presupposto, non essendosi mai perfezionata la conciliazione inter partes per omesso versamento della prima rata e deduceva, in via gradata, la prescrizione del credito tributario.

3. La CTP di Roma ha rigettato il ricorso.

4. La CTR del Lazio, con sentenza in data 18 dicembre 2015, ha rigettato l’appello dellacontribuente, osservando che la cartella è stata emessa sulla base di una «sentenza del giudice tributario divenuta definitiva per mancata impugnazione».

5. Propone ricorso per cassazione parte contribuente, affidato a due motivi e ulteriormente illustrato da memoria ; il concessionario della riscossione è rimasto contumace, mentre l’ente impositore si è costituito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 48, comma 3, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 3 l. 7 agosto N.16074/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino 1990, n. 741 e dell’art. 1, comma 162 l. 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dell’art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che la pretesa impositiva fosse fondata su una pronuncia giurisdizionale, anziché su un verbale di conciliazione mai perfezionato.

Osserva parte ricorrente, al contrario, come la cartella fosse stata emesso sulla base di un verbale di conciliazione mai perfezionatosi, laddove i giudici di merito (e segnatamente il giudice di appello) hanno ritenuto che la fonte impositiva sia costituita da una sentenza giurisdizionale (sentenza della CTP n. 311/61/2011 che aveva accolto il ricorso della contribuente), accertando che la pretesa impositiva si sarebbe dovuta riformulare.

Osserva parte ricorrente come l’Ufficio, anziché emettere un nuovo atto impositivo, si sia limitata a emettere una cartella di pagamento, laddove il venir meno dell’accordo conciliativo avrebbe fatto venir meno la fonte dell’obbligazione tributaria.

Osserva la ricorrente che la sentenza indicata dal giudice di appello si sarebbe limitata a estinguere il giudizio e a dichiarare cessata la materia del contendere, senza entrare nel merito della pretesa tributaria.Ribadisce in memoria parte ricorrente che l’unica strada che aveva l’Ufficio era quella di emettere un nuovo avviso di accertamento. 1.2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e ai medesimi profili , violazione e falsa applicazione degli artt. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e degli artt. 3, 24 Cost., osservandosi che la decisione impugnata avrebbe equiparato gli effetti di una conciliazione perfezionata a quelli di una conciliazione mai perfezionata, con lesione del diritto di difesa del contribuente.

2. I due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

In disparte il difetto di specificità del ricorso, nel quale non si trascrive, né si allega la sentenza della CTP n. N.16074/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino 311/61/2011come anche il suo contenuto, va rilevato come il giudice di appello ha operato un accertamento in fatto, secondo il quale il titolo della pretesa tributaria non fosse il verbale di conciliazione ma il dispositivo della sentenza del giudice del merito che aveva rideterminato la pretesa impositiva, sentenza divenuta definitiva per omessa impugnazione («nessun effetto costitutivo ha dato il giudice alla sentenza 311/51/11 divenuta definitiva per mancata impugnazione, ma ha solo individuato il “quantum debeatur” che, se ritenuto illegittimo, avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato»: sent. imp.).

Il giudicedi appello ha, inoltre, accertato che il giudice tributario si fosse pronunciato sul merito della pretesa e non si fosse limitato a disporre la cessazione della materia del contendere («la ricorrente non ha correttamente inteso il significato della decisione non opposta avendo considerato solo l’effetto estintivo della cessata materia del contendere e non anche l’effetto dichiarativo della imposta effettivamente dovuta»: ibid.), cosi sostituendo l’originario verbale di conciliazione con un titolo di fonte giudiziale .

Attraverso il suddetto motivo di ricorso il ricorrente intende giungere a un diverso accertamento in fatto, ossia l’individuazione di una diversa fonte dell’obbligazione tributaria, costituito dall’originario verbale di conciliazione non perfezionatosi («inesistente», come deduce il ricorrente), il che non è consentito con censura di violazione di legge.

3. Il ricorso è, comunque, infondato nel merito.

Come risulta dal controricorso, il dispositivo della sentenza della CTP n. 311/61/2011, allegata al controricorsoe riportata in parte motiva dal controricorrente (pag. 2 controricorso), ha previsto nel dispositivo che «l’Ufficio deve annullare l’imposizione portata dall’atto impugnato e riformulare la propria pretesa anche per mezzo di ruolo, sulla scorta di quanto concordato con il verbale conciliativo, con aggravio di interessi e quant’altro previsto dalla normativa vigente».

La sentenza della CTP N.16074/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino non si è, pertanto, pronunciata in rito, ma ha determinato per relationem la pretesa impositiva in relazione al verbale di conciliazione, sostituendosi allo stesso come fonte del credito tributario.

Le argomentazioni contenute in memoria non aggiungono ulteriori utili argomenti di discussione. 4.Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Nulla per le spese nei confronti del concessionario intimato, mentre le spese seguono la soccombenza nei confronti del controricorrente e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti per il raddoppio delcontributo unificato.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.800,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16074/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentat a e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 7 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: tributi - cartella N.16074/16 R.G. Est. F. D’Aquino [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 6852/09/2015 depositata in data 18 dicembre 2015 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. La contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato una cartella di pagamento, relativa a tributi del periodo di imposta 1999, avente ad oggetto un verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto in data 31 ottobre 2007, originata a sua volta da un avviso di accertamento oggetto di impugnazione. 2. La contribuente ha dedotto la nullità della cartella per inesistenza giuridica dell’atto presupposto, non essendosi mai perfezionata la conciliazione inter partes per omesso versamento della prima rata e deduceva, in via gradata, la prescrizione del credito tributario. 3. La CTP di Roma ha rigettato il ricorso. 4. La CTR del Lazio, con sentenza in data 18 dicembre 2015, ha rigettato l’appello dellacontribuente, osservando che la cartella è stata emessa sulla base di una «sentenza del giudice tributario divenuta definitiva per mancata impugnazione». 5. Propone ricorso per cassazione parte contribuente, affidato a due motivi e ulteriormente illustrato da memoria ; il concessionario della riscossione è rimasto contumace, mentre l’ente impositore si è costituito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 48, comma 3, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 3 l. 7 agosto N.16074/16 R.G. Est. F. D’Aquino 1990, n. 741 e dell’art. 1, comma 162 l. 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dell’art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che la pretesa impositiva fosse fondata su una pronuncia giurisdizionale, anziché su un verbale di conciliazione mai perfezionato. Osserva parte ricorrente, al contrario, come la cartella fosse stata emesso sulla base di un verbale di conciliazione mai perfezionatosi, laddove i giudici di merito (e segnatamente il giudice di appello) hanno ritenuto che la fonte impositiva sia costituita da una sentenza giurisdizionale (sentenza della CTP n. 311/61/2011 che aveva accolto il ricorso della contribuente), accertando che la pretesa impositiva si sarebbe dovuta riformulare. Osserva parte ricorrente come l’Ufficio, anziché emettere un nuovo atto impositivo, si sia limitata a emettere una cartella di pagamento, laddove il venir meno dell’accordo conciliativo avrebbe fatto venir meno la fonte dell’obbligazione tributaria. Osserva la ricorrente che la sentenza indicata dal giudice di appello si sarebbe limitata a estinguere il giudizio e a dichiarare cessata la materia del contendere, senza entrare nel merito della pretesa tributaria.Ribadisce in memoria parte ricorrente che l’unica strada che aveva l’Ufficio era quella di emettere un nuovo avviso di accertamento. 1.2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e ai medesimi profili , violazione e falsa applicazione degli artt. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e degli artt. 3, 24 Cost., osservandosi che la decisione impugnata avrebbe equiparato gli effetti di una conciliazione perfezionata a quelli di una conciliazione mai perfezionata, con lesione del diritto di difesa del contribuente. 2. I due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. In disparte il difetto di specificità del ricorso, nel quale non si trascrive, né si allega la sentenza della CTP n. N.16074/16 R.G. Est. F. D’Aquino 311/61/2011come anche il suo contenuto, va rilevato come il giudice di appello ha operato un accertamento in fatto, secondo il quale il titolo della pretesa tributaria non fosse il verbale di conciliazione ma il dispositivo della sentenza del giudice del merito che aveva rideterminato la pretesa impositiva, sentenza divenuta definitiva per omessa impugnazione («nessun effetto costitutivo ha dato il giudice alla sentenza 311/51/11 divenuta definitiva per mancata impugnazione, ma ha solo individuato il “quantum debeatur” che, se ritenuto illegittimo, avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato»: sent. imp.). Il giudicedi appello ha, inoltre, accertato che il giudice tributario si fosse pronunciato sul merito della pretesa e non si fosse limitato a disporre la cessazione della materia del contendere («la ricorrente non ha correttamente inteso il significato della decisione non opposta avendo considerato solo l’effetto estintivo della cessata materia del contendere e non anche l’effetto dichiarativo della imposta effettivamente dovuta»: ibid.), cosi sostituendo l’originario verbale di conciliazione con un titolo di fonte giudiziale . Attraverso il suddetto motivo di ricorso il ricorrente intende giungere a un diverso accertamento in fatto, ossia l’individuazione di una diversa fonte dell’obbligazione tributaria, costituito dall’originario verbale di conciliazione non perfezionatosi («inesistente», come deduce il ricorrente), il che non è consentito con censura di violazione di legge. 3. Il ricorso è, comunque, infondato nel merito. Come risulta dal controricorso, il dispositivo della sentenza della CTP n. 311/61/2011, allegata al controricorsoe riportata in parte motiva dal controricorrente (pag. 2 controricorso), ha previsto nel dispositivo che «l’Ufficio deve annullare l’imposizione portata dall’atto impugnato e riformulare la propria pretesa anche per mezzo di ruolo, sulla scorta di quanto concordato con il verbale conciliativo, con aggravio di interessi e quant’altro previsto dalla normativa vigente». La sentenza della CTP N.16074/16 R.G. Est. F. D’Aquino non si è, pertanto, pronunciata in rito, ma ha determinato per relationem la pretesa impositiva in relazione al verbale di conciliazione, sostituendosi allo stesso come fonte del credito tributario. Le argomentazioni contenute in memoria non aggiungono ulteriori utili argomenti di discussione. 4.Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese nei confronti del concessionario intimato, mentre le spese seguono la soccombenza nei confronti del controricorrente e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio delcontributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.800,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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