CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 gennaio 2022
Cassazione n. 06741/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi si risolvono in una proposizione meramente assertiva della esistenza del difetto di motivazione al confronto con la motivazione della sentenza di appello, logicamente ineccepibile, che ha esaminato, a fronte delle censure sollevate con i motivi di impugnazione, la sussistenza dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato di evasione, contestata dalla difesa senza allegazione di elementi idonei a riscontrare le condizioni di salute dell'imputato al momento dei controlli dell'osservanza delle prescrizioni irnpsotegli; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. A P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il-2,3 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA])dente [OSCURATO:PERSONA] Gi4 dano Giob o Fidelbo (N CAN( E