CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 03109/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n.7670/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nella qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 18 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] erede di [OSCURATO:PERSONA], Baldinelli Italia erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eredidi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -controricorrenti - nonchè contro Comune di Formello in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] della Giuliana 82 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 5317/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/8/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito l'[OSCURATO:PERSONA]; udito l’[OSCURATO:PERSONA]; udito l’[OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi;Rilevatoche: 767 0 /20 20 Con atto di citazione del 10 dicembre 2004 alcuni abitanti nel Comune di Formello (nella intestazionedella presente pronuncia figurano ora i nomi della maggioranza di loro o degli attuali eredi quali controricorrenti) convenivano davanti al Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, il suddettoComune e una serie di concessionarie del servizio pubblico dell’acqua potabile - che si erano l’un l’altra succedute a partire dalla pertinente concessione stipulata dalla prima nell’ottobre 1991 con il Comune - , chiedendo di accertare che tali concessionarie erano obbligate, per detta concessione e comunque per le disposizioni legislative, a fornire loro acqua potabile, di accertare che, ognuna per quanto di ragione, erano state inadempienti all’obbligo di fornitura, avendo fornito acqua non conforme ai parametri di potabilità, così non adempiendo agli obblighi contrattuali e di legge, di accertare che avevano preteso il pagamento di fatture relative a prestazioni non eseguite o eseguite in modo difforme, pagate dagli utenti solo perché questi, “per fatti e colpe delle società concessionarie”, non erano stati informati della qualità dell’acqua fornita, di dichiarare la responsabilità concorrente o per quanto di ragione esclusiva del Comune per non aver espletato controllo sulle concessionarie quanto alla gestione del servizio idrico, come previsto dalla legge e dall’articolo 5 della convenzione del 1991, dichiarare l’obbligo delle concessionarie di restituire le somme non dovute a ciascuno degli attori, accertare che questi ultimi “per fatti e colpa” delle concessionarie, per quanto di ragione, avevano utilizzato per usi umani l’acqua erroneamente convinti della sua potabilità, e di condannare conseguentemente le concessionarie sempre per quanto di ragione e con esse in solido e/o per quanto di ragione il Comune al risarcimento dei danni, biologici e/o alla salute o comunque a qualunque titolo cagionati per l’uso di tale acqua, pronunciando condanna generica con riserva di quantificazione in separato giudizio, nonché al risarcimento del danno moralein via equitativa. Per quel che qui interessa, si costituivano la concessionaria dell’epoca, [OSCURATO:PERSONA] - dapprima S.p.A. poi S.r.l. - e il Comune, resistendo; il T ribunale, disposta anche consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza n. 293/2003 accoglieva la maggior parte delle domande attoree, in particolare, sempre per quel chequi interessa, dichiarando la concessionaria inadempiente agli obblighi assunti verso gli utenti, e in particolare all’obbligo di fornire acqua potabile, conseguentemente condannandola a restituire metà dell’importo pagato per le bollette dal 1997 al 2002dagli attori (per l’altra metà affermando che questi avevano comunque fatto dell’acqua anche un uso non potabile) ; riconosceva l’esistenza del danno alla salute e del danno per mancata informazione sulla non potabilità delle acque che aveva impedito agli attori di autodeterminarsi sulle proprie scelte alimentari, condannando [OSCURATO:PERSONA] e il Comune a risarcire i danni all’esito di un separato giudizio. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva appello, cui resistevano quasi tutti gli attori originari; il Comune si costituiva in sostanzaaderendo invece al gravame. Con sentenza del 29 agosto 2019 la Corte d’appellodi Roma lo rigettava. [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi, da cui si sono difesi con controricorso il gruppo di abitanti del Comune e dei loro eredi indicati nell’intestazione. Anche il Comune ha presentato controricorso, chiedendo però l’accoglimento del ricorso, “facendone proprie le argomentazioni” e proponendo pure un motivo di censura che apparequindi valere ricorso incidentale. Chiamata la causa in adunanza camerale - per la quale hanno depositato memoria sia la ricorrente, sia il Comune, sia gli altri controricorrenti - con ordinanza interlocutoria è stata rimessa in pubblica udienza. Il Procuratore Generale ha presentato memoria contenente conclusioni scritte, pronunciandosi nel senso del rigetto sia del ricorso principale sia del ricorso incidentale. Memoriahanno rispettivamente depositato pure la ricorrente , il Comune e gli altri controricorrenti. Considerato che:1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione della l. 36/1994 e del d.p.r. 236/1988. Si riporta anzitutto una parte della sentenza di primo grado, e precisamente i capi 4 e 5 della motivazione, ove il Tribunale rilevava che nella convenzione stipulata tra Comune e concessionaria per quest’ultima era previsto all’articolo 4 sub C l’obbligo di svolgere il servizio uniformandosi alle leggi e ai regolamenti sia statali sia regionali riguardanti il servizio di approvvigionamento, trattamento e distribuzione dell’acqua potabile, e negava che ciò fosse avvenuto. Il problema vertendo sulla quantità di ione fluoruro, osservava il T ribunale che il d.p.r. 236/1988 (erroneamente dal Tribunale qualificato decreto legislativo) indica nell’allegato I, lettera C , il valore limite della concentrazione massima ammissibile (CMA) delle sostanze indesiderabili come appunto il fluoro, e nell’allegato 2 stabilisce che la presenza di quest’ultimo rientra tra i controlli occasionali denominati C4. Rilevava altresì il primo giudice che l’articolo 26 l. 36/1994 obbliga il gestore del servizio idrico a dotarsi di un laboratorio di analisi e di controlli di qualità delle acque dalla presa alla distribuzione, e che il D.P.C.M. 29 aprile 1999 n. 126 si riferisce anche al dosaggio dello ione fluoruro come standarddelle acque di distribuzione. Osservava inoltre il T ribunale che il CTU aveva evidenziato l’assenza di “certificazioni analitiche di controllo su questo parametro”, il che sarebbe stato “di maggior rilievo in quanto per la particolare idrogeologia delle acque sotterranee di questo territorio sarebbe stato opportuno effettuare il dosaggio dello ione fluoruro con una frequenza periodica o magari occasionale” come previsto nel d.p.r. 236/1988. Da ciò il Tribunale deduceva che la concessionaria non aveva adempiuto ai suoi obblighi verso gli utenti, e in particolare all’obbligo di fornire acqua potabile. L’attuale ricorrente a questa prima trascrizione fa seguirequella del suo relativo motivo d’appello, sub 7 e 7.1, ove aveva censurato il Tribunale per non avere esaminato il contenuto normativo del d.p.r. 236/1988, richiamandone pertanto le seguenti norme che sarebbero qui rilevanti. L’articolo 8 “disciplina i controlli esterni” dell’Azienda USL in base ai programmi delle regioni; l’articolo 12disciplina i controlli sanitari stabilendo che “i prelievi ed i controlli analitici sulle acque destinate al consumo umano sono eseguiti dai servizi e presidi delle unità sanitarie locali” e che “i controlli ispettivi e giudizi di qualità sulle acque destinate al consumo umano spettano all’unità sanitaria locale”;l’articolo 13, infine , disciplina i controlli interni, prevedendo che i gestori degli impianti acquedottistici devono dotarsi di laboratori interni anche in forma consortile per il controllo dei servizi essenziali del ciclo dell’acqua. L’appellante -attuale ricorrente - da tutto ciò aveva dedotto che come gestore avrebbe avuto solo l’obbligo dei servizi essenziali, e non anche del controllo della qualità dell’acqua, spettante all’azienda sanitaria territorialmente competente.Il primo giudice avrebbe invece ignorato dette norme, che nel senso dell’assenza dell’obbligo del gestore della verifica della buona qualità dell’acqua sarebbero pure confermate dall’articolo 26 l. 36/1994. Quindi l’appellante non sarebbe stata inadempiente, i controlli analitici sulla qualità dell’acqua competendo all’azienda sanitaria locale. Osservala ricorrente che, nonostante tale chiara normativa, il giudice d’appello ha respinto il motivo di gravame appena sintetizzato, affermando che non si potrebbe “seriamente sostenere che il gestore del servizio con il contratto di somministrazione assumerebbe solo l’obbligo di fornire acqua per uso domestico … e non quello di garantire la qualità dell’acqua” nel senso di assenza delle sostanze di cui al d.p.r. 236/1988. La ricorrente riporta il passo motivazionale dedicato dal giudice d’appello a questo motivo, passo in cui, per contrastare l’asserita “mancanza di obblighi in capo al gestore del servizio idrico di dotarsi di un laboratorio per i controlli sulla qualità dell’acqua dalla presa alla distribuzione”, si invoca pure l’articolo 26, primo comma, l. 36/1994, in base al quale“per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, ciascun gestore di servizio idrico si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici. Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualità delle acque e sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni”. Quindi -afferma il giudice d’appello - “l’obbligo in questione esiste”, ferme restando le ulteriori competenze di controllo stabilite dalla normativa per altri soggetti: pertanto, in forza dell’articolo 4, lettera C, della convenzione- prevede nte per il gestore l’obbligo di uniformarsi per i controlli alle norme di legge, di regolamenti comunitari, statali e regionali, nonché per il Comune l’obbligo di vigilare e controllare l’attività del concessionario - sussisteva la responsabilità, prospettata dagli attori, del gestore e del Comune. Sostiene la ricorrente che siano stati violati la l. 36/1994 e il d.p.r. 236/1988, che dalla prima non è stato modificato, per cui la legge vi si rife risce come “normativa vigente”. In particolare, questo decreto (applicabile naturalmente ratione temporis) stabilisce all’articolo 3 che “i requisiti di qualità delle acque sono valutati sulla base dei valori e delle indicazioni relativi ai parametri di cui all’allegato I”, all’articolo 9 conferisce alle regioni le misure di emergenza e all’articolo 10 rinvia, quanto a modalità di frequenza dei controlli, all’allegato 2, che nella tabella B per il controllo C4 (occasionale) prevede che quest’ultimo “sarà effettuato con la frequenza che le autorità sanitarie competenti, secondo le circostanze, riterranno opportuna”. Controllo, questo, che “si riferisce al fluoro, indicato nell’allegato I al n. 38 non tra le sostanze tossiche e nocive, ma come sostanza indesiderabile”. L’articolo 12, Controlli sanitari, stabilisce che i prelievi e i controlli analitici sulle acque destinate al consumo umano vengono effettuati dalle unità sanitarie locali (primo comma), come pure i controlli ispettivi e i giudizi di qualitàdi tali acque (secondo comma); al terzo comma poi prevede: “Qualora i risultati analitici o dell’esame ispettivo evidenzino la possibilità di un pregiudizio per la salute umana, l’organo di controllo, effettuata la valutazione del pregiudizio, richiede alla regione, al comune ed al gestore dell’acquedotto i provvedimenti e le misure di competenza”. L’articolo 13, Controlli interni, poi recita: “I soggetti gestori di impianti acquedottistici devono dotarsi di laboratori gestionali interni, anche in forma consortile, per il controllo dei servizi essenziali del ciclo dell’acqua”.Dall’articolo 13 d.p.r. 236/1988 emergerebbe come “tutta evidenza”, secondo la ricorrente, che “i controlli del gestore riguardano i servizi essenziali del ciclo dell’acqua, come esposto nell’appello, e non i prelievi ed i controlli analitici delle acque destinate al consumo umano. Come esposto nell’appello, se il gestore deve effettuare i controllisui servizi essenziali del ciclo dell’acqua, non è certo tenuto ad effettuare i controlli(occasionali e da stabilire da parte della azienda sanitaria locale competente come prevede l’allegato II al d.p.r. 236/1988) che riguardano un requisito solo indesiderabile e non riferito al servizio essenziale dell’acqua”. Quindi il gestore dovrebbe munirsi di un laboratorio di analisi solo per la verifica dei servizi essenziali. Sarebbe dunque superficiale - argomenta ancora la ricorrente -la posizione assunta dal giudice d’appello, affermando che il concessionario tra i suoi compiti ha quello di garantire la qualità dell’acqua “sotto il profilo dell’assenza delle sostanze” di cui al d.p.r. 236/1988, non troverebbe sostegno neppure nell’articolo 26 l. 36/1994 che, come sopra si è visto, “fa richiamo alla normativa vigente”. 2. Il secondo motivo lamenta omessa pronuncia “sul motivo di appello di cui al punto 7.6”, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c. In tale motivo d’appello l’attuale ricorrente aveva censurato il primo giudice perché non avrebbe tenuto in conto che il d.p.r. 236/1988 era stato sostituito nel luglio 2001 dal d.lgs. 31/2001, il cui articolo 15 stabiliva che la qualità delle acque destinate al consumo umano doveva essere conformata ai parametri dell’allegato 1 (includente nella parte B la previsione del limite di 1,50 per la sostanza de qua) entro il 25 dicembre 2003, e altresì che durante tale “transitorio regime di tolleranza” il Comune di Formello aveva dapprima, nel luglio 2001, vietato l’uso alimentare dell’acqua, e poi si era attivato per rimediare alla concentrazione del fluoro così da poter revocare il divieto di utilizzo dell’acqua ai fini potabili con ordinanza del giugno 2002, quindi ben prima della scadenza del 25 dicembre 2003. Su ciò il giudice d’appello avrebbe omesso pronuncia, nonostante che il preteso danno si riferirebbe al periodo dal 1997 al 2002, epoca in cui sarebbero stati commessi gli asseriti inadempimenti delle concessionarie della gestione dell’acqua.3. Il terzo motivo denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3, violazione del d.p.r. 236/1988 e del d.lgs. 31/2001, riproponendo quanto già sopra addotto a proposito della imputata “mancata informazione” degli abitanti da parte del gestore così da impedire loro l’autodeterminazione. Si nega l’esistenza di un obbligo informativo del gestore, ribadendo il ruolo invece dell’azienda sanitaria competente. 4. Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell’articolo 2697 c.c. e dei principi relativi alla condanna generica. Il giudice di merito avrebbe violato i principi regolanti la scissione del giudizio sull’an dal giudizio sul quantum , omettendo l’accertamento sull’esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa che gli sarebbe spettato. 5. Seguendo il criterio della ragione liquida, si rileva a proposito del secondo motivo del ricorso che e ffettivamente, come sostiene la ricorrente, sul la questionedell’articolo 15 d.lgs. 31/2001 – relativa al l’identificazione dell’epoca oltre la qualesi sarebbe dovuto adeguare ai parametri normativi anche il fluoro -, sussiste la omessa pronuncia. Corrisponde al vero, infatti , che la sentenza impugnata h a dato atto della presenza della relativa censura nelle pagine 11 - 12, e parimenti corrisponde al vero che, dopo avere avviato l’esame congiunto di quelli che la corte territoriale ha definito secondo e terzo motivo (sentenza, pagine 13 ss.), il giudice d’appello svolge varie argomentazioni,senza però fare alcun riferimento alla - ictu oculi dirimente - norma specifica rappresentata appunto dall’articolo 15 d.lgs. 31/2001, che non comparepoi neppure nell’esame dei motivi quarto, quinto e sesto successivi. L’esito di fondatezza del presente motivoconduce all'accoglimento del ricorso principale, per la potenziale natura dirimente oggetto della pronuncia non esaminata assorbite tanto le sue ulteriori censure quanto assorbito altresì il ricorso incidentale,e quindi la c assazione della sentenza con rinvio , anche per le spese, a lla Corte d'appello d i Roma , in diversa sezione e in diversa composizione. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo d