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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28559/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 23.1.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza con cui, in data 28.5.2021, il Tribunale di Gorizia aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa (in questi termini riqualificato il fatto descritto al capo A dell'imputazione) oltre che del delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen. e, ritenuto tra le diverse violazioni di legge il vincolo della continuazione, l'aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 800 di multa, con confisca del profitto del reato per un importo di euro 4.048 e di altri beni per euro 400;

2. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore che deduce: 2.1 vizio di motivazione, travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione nonché violazione dei canoni di valutazione della prova ed inversione del corretto ragionamento logico probatorio con riguardo alle prove documentali prodotte dalla difesa: contesta, infatti, la valutazione di attendibilità della persona offesa alla luce della documentazione già versata in atti nel giudizio di primo grado e rispetto alla quale la Corte d'appello si è limitata a ritenere la versione difensiva non convincente, aderendo acriticamente alla decisione del primo giudice ma che risultava illogica e fondata su un sillogismo viziato; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione su una prova decisiva richiesta con l'atto di appello: segnala che con l'atto di appello era stato sollecitato l'espletamento di una perizia calligrafica sulle firme apposta dalla persona offesa sui modelli prodotti dalla difesa dell'imputato la cui falsità era stata affermata soltanto con la sentenza di primo grado;

3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile.

I due motivi ben possono essere trattati congiuntamente risultando articolati con censure che si pongono all'evidenza al di fuori del perimetro dei vizi deducibili in questa sede e, ancor prima, aspecifiche perché non si confrontano con il contenuto della sentenza impugnata; la Corte d'appello, infatti, ha puntualmente replicato alle doglianze difensive sottolineando come la documentazione che, secondo la difesa, non sarebbe stata considerata ai fini della corretta e completa valutazione dell'attendibilità della persona offesa e su cui era stata chiesta la verifica peritale, erano quelli che avrebbero dovuto supportare la tesi difensiva fondata sull'attività di intermediazione del Brazzati nella richiesta di erogazione di un prestito alla Stojanovic che, tuttavia, la società PrestitoSi aveva recisamente escluso essere mai avvenuta e di aver mai ricevuto (cfr., pag. 4 della sentenza impugnata).Dalla ritenuta infondatezza, per la assorbente ragione sopra richiamata, della tesi difensiva, la Corte ha congruamente fatto derivare la valutazione di irrilevanza della falsità o veridicità della firma della persona offesa sui moduli di riconoscimento di debito e ricevuta di prestito, strumento degli artifici e raggiri posti in essere dall'imputato.

5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ravvisandosi chiari profili di colpa.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 23.1.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza con cui, in data 28.5.2021, il Tribunale di Gorizia aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa (in questi termini riqualificato il fatto descritto al capo A dell'imputazione) oltre che del delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen. e, ritenuto tra le diverse violazioni di legge il vincolo della continuazione, l'aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 800 di multa, con confisca del profitto del reato per un importo di euro 4.048 e di altri beni per euro 400; 2. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore che deduce: 2.1 vizio di motivazione, travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione nonché violazione dei canoni di valutazione della prova ed inversione del corretto ragionamento logico probatorio con riguardo alle prove documentali prodotte dalla difesa: contesta, infatti, la valutazione di attendibilità della persona offesa alla luce della documentazione già versata in atti nel giudizio di primo grado e rispetto alla quale la Corte d'appello si è limitata a ritenere la versione difensiva non convincente, aderendo acriticamente alla decisione del primo giudice ma che risultava illogica e fondata su un sillogismo viziato; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione su una prova decisiva richiesta con l'atto di appello: segnala che con l'atto di appello era stato sollecitato l'espletamento di una perizia calligrafica sulle firme apposta dalla persona offesa sui modelli prodotti dalla difesa dell'imputato la cui falsità era stata affermata soltanto con la sentenza di primo grado; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile. I due motivi ben possono essere trattati congiuntamente risultando articolati con censure che si pongono all'evidenza al di fuori del perimetro dei vizi deducibili in questa sede e, ancor prima, aspecifiche perché non si confrontano con il contenuto della sentenza impugnata; la Corte d'appello, infatti, ha puntualmente replicato alle doglianze difensive sottolineando come la documentazione che, secondo la difesa, non sarebbe stata considerata ai fini della corretta e completa valutazione dell'attendibilità della persona offesa e su cui era stata chiesta la verifica peritale, erano quelli che avrebbero dovuto supportare la tesi difensiva fondata sull'attività di intermediazione del Brazzati nella richiesta di erogazione di un prestito alla Stojanovic che, tuttavia, la società PrestitoSi aveva recisamente escluso essere mai avvenuta e di aver mai ricevuto (cfr., pag. 4 della sentenza impugnata).Dalla ritenuta infondatezza, per la assorbente ragione sopra richiamata, della tesi difensiva, la Corte ha congruamente fatto derivare la valutazione di irrilevanza della falsità o veridicità della firma della persona offesa sui moduli di riconoscimento di debito e ricevuta di prestito, strumento degli artifici e raggiri posti in essere dall'imputato. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ravvisandosi chiari profili di colpa. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amm
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