CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 ottobre 2023
Cassazione n. 31906/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 3725/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante , rappresentata e difesadall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dellegale rappresentante , rappresentata e difesa da ll’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eDANIELE CALLONI; -controricorrente - nonché Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 3725/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa da ll’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - e ANTONIOCASIMIRO; -intimato - avverso la sentenza n. 3415/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO,depositata il 23/11/2022; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; consideratoche, consentenza resa in data 23/11/2021, la Corte d’appello di Milano, in accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domandaproposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in conseguenza degli inadempimenti in cui la Colpani sarebbe incorsa nell’esercizio della propriaattività professionale di avvocato difensore della [OSCURATO:SOCIETA].; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come il comportamento contestato a carico della Colpani (assicurata per la responsabilità professionale dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) – segnatamente consistito nel proporre tardivamenteun atto di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto nei confrontidella [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento di canoni di locazione – non avessedeterminato in concreto alcun danno a carico della [OSCURATO:SOCIETA]., tenuto conto che, pur quando la Colpani avesse tempestivamente propostol’atto di opposizione a decreto ingiuntivo nell’interesse della [OSCURATO:SOCIETA]., lo stesso sarebbe stato verosimilmente disatteso, atteso che(secondo una valutazione prognostica condotta secondo il principio Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 3725/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri del più probabile che non) l’illegittimità del recesso dal contratto di locazioneoperato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto ex se inefficace, avrebbe comunque determinato la persistenza dell’obbligazione di pagamento dei canoni di locazione dovuti fino alla cessazione del rapporto di locazione, secondo gli importi corrispondenti a quanto indicato nel decretoingiuntivo tardivamente opposto dalla Colpani; avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazionesulla base di tre motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.)e la [OSCURATO:SOCIETA]. (le ultime due chiamate in giudizio a finidi manleva) resistono ciascuna con un proprio controricorso; AntonioCasimiro (già chiamato in giudizio al fine di manleva dalla [OSCURATO:SOCIETA].) non ha svolto difese in questa sede; laIcom s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memoria; ritenutoche conil primo motivo, la società ricorrente si duole della nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione inesistente o meramente apparentein relazione al punto concernente la presunta inefficacia ex se del recesso dal contratto di locazione, senza giustificare le ragioni percui tale recesso non dovesse, al contrario, qualificarsi alla stregua diun recesso pienamente efficace, salvo il risarcimento del danno in favoredella controparte; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come , a carico del giudice di merito , non possa essere predicato il ricorso di alcun o specifico onere argomentativo in ordine alla giustificazione della scelta relativa a una determinata interpretazionedelle norme di legge applicate: si tratterebbe , semmai , Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 3725/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri insede d ’ impugnazione di legittimità, di far valere il diverso vizio della violazione o della falsa applicazione di legge, là dove il vizio di motivazione (nei limiti ancora consentiti dall’art. 360 n. 5 c.p.c.) rimane propriamente confinato al tema della valutazione dei fatti e delleprove concernenti il merito della controversia ; alriguardo, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte,in tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente prospetti un difetto di motivazione che non riguarda un punto di fatto, bensì un'astratta questione di diritto, il giudice di legittimità, investito, a norma dell'art. 384 c.p.c., del potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata, è chiamato a valutare se la soluzioneadottata dal giudice del merito sia oggettivamente conforme alla legge, piuttosto che a sindacarne la motivazione, con la conseguenzache anche l'eventuale mancanza di questa deve ritenersi del tutto irrilevante, quando il giudice del merito sia, comunque, pervenutoad una esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suoesame ( Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14476 del 28/05/2019, Rv. 654306– 04; Sez. 3, Sentenza n. 12753 del 17/11/1999, Rv. 531229 -01); da tanto deriva l’attestazione dell’infondatezza della censura in esame; con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione dell’art. 27, co. 8, della legge n. 392/78, nonché degli artt. 1418 e 1441 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato l’inefficacia ex se del recesso dal contratto di locazione operato in assenza di gravi motivi (rilevanti ai sensi dell’art. 27 cit.), senzatener conto, al contrario, della piena efficacia di tale recesso (in nessun caso qualificabile alla stregua di un atto negoziale invalido o Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 3725/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri inefficace), salvo il risarcimento del danno nei confronti della controparte (risarcimento, nella specie, non invocabile, né sostanzialmentené processualmente, in sede monitoria); ilmotivo è infondato ; osservail Collegio come , benché sia certamente vero che il recesso dalcontratto di locazione, una volta che il conduttore abbia indicato i gravi motivi destinati a giustificarlo (indipendentemente dall’effettivo ricorso o meno degli stessi), deve ritenersi pienamente valido ed efficacenon appena giunga a conoscenza del destinatario (in ragione del carattere ricettizio dell’atto), è altresì vero che, una volta che il destinatario del recesso abbia promosso un’azione di accertamento destinataad attestare l’insussistenza di tali gravi motivi (sulla natura di accertamento di tale azione v. Sez. 3, Ordinanza n. 24266 del 03/11/2020, Rv. 659847 - 01), l’eventuale accoglimento di tale domanda di accertamento determina la risoluzione ex tunc di tale negozio di recesso, dovendo ritenersi che, in base alla formulazione dell’art. 27, co. 8, cit., la fattispecie del recesso dal contratto di locazionesi configura alla stregua di un negozio unilaterale ricettizio sottoposto alla condicio iuris (risolutiva) della insussistenza dei gravi motiviaddotti a suo fondamento ; nella specie, avendo il giudice a quo ritenuto che il recesso comunicatodalla [OSCURATO:SOCIETA]. non fosse assistito dalla sussistenza di tali gravimotivi, il concreto accertamento negativo di tale presupposto è valso a prospettare come verosimilmente priva di fondamento l’opposizione che l’[OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe tempestivamente proposto avversoil decreto ingiuntivo notificatole ; nederiva la conseguente infondatezza della censura in esame; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 27, co. 8, della legge n.Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 3725/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 392/78 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che il recesso concretamente comunicatodalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della controparte non fosse adeguatamente sostenuto da gravi motivi, così come evidentemente rilevabilesulla base degli elementi di prova complessivamente acquisiti algiudizio; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come la corte territoriale abbia correttamente affermato la necessità che i gravi motivi indicati a fondamento del recesso dal contratto di locazione siano caratterizzati da una natura obiettivae si sostanzino nell’evocazione di circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della conclusione del contratto , tali da rendere non più giustificato il sinallagma contrattuale destinato a rimanere irrimediabilmente squilibrato in caso di persistenza del vincolocontrattuale; ciò posto, la pretesa dell’odierna società ricorrente di rileggere i fattidi causa e le prove al fine di pervenire a una ricostruzione della fattispecieconcreta in modo diverso da quello fatto proprio dal giudice delmerito (con la pretesa di considerare oggettivamente imprevedibili i fatti viceversa ritenuti come caratterizzati da oggettiva prevedibilità dalgiudice del merito), deve ritenersi non consentita in questa sede di legittimità; atale riguardo, è appena il caso di evidenziare come, attraverso la proposizionedella censur a in esame , la società ricorrent e – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate– si sia limitat a ad allegare un’erronea ricognizione, da parte delgiudice a quo , della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 3725/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito,la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis , Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica de lla ricorrent e , l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la stessa nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa,rispetto a quanto operato dal giudice a quo ; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedel motiv o d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrent e deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti,dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti ; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, i motiv i d’impugnazione così formulat i dev ono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 3725/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; dev’esseredato atto la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigettail ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate,per ciascuna parte, in complessivi euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 20