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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23122/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha rigettato l'istanza di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare per ragioni di salute proposta da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 121, 125, comma 3 e 666 cod. proc. pen.; Rilevato che dagli atti risulta che al condannato in data 6 giungo 2022 è stata applicata la misura della detenzione domiciliare ai sensi del D.L. 137/2020; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; Considerato che l'inammissibilità del ricorso è determinata da una carenza di interesse sopravvenuta alla presentazione dell'impugnazione derivante dalla concessione del beneficio dallo stesso richiesto e che, pertanto, possono escludersi profili di colpa a carico del ricorrente; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha rigettato l'istanza di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare per ragioni di salute proposta da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 121, 125, comma 3 e 666 cod. proc. pen.; Rilevato che dagli atti risulta che al condannato in data 6 giungo 2022 è stata applicata la misura della detenzione domiciliare ai sensi del D.L. 137/2020; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; Considerato che l'inammissibilità del ricorso è determinata da una carenza di interesse sopravvenuta alla presentazione dell'impugnazione derivante dalla concessione del beneficio dallo stesso richiesto e che, pertanto, possono escludersi profili di colpa a carico del ricorrente; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso i
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