CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 febbraio 2020
Cassazione n. 33343/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5009-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585 domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende - C011troricorrente- avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMO, depositata il 27/2/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 2. A seguito di ricorso inteso ad impugnare avanti a questa Corte l'epigrafata ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Palermo ha respinto il ricorso dell'odierno ricorrente avverso il provvedimento di espulsione adottato nei suoi confronti dalla Prefettura di Palermo, il procedimento è stato iscritto a ruolo su istanza del controricorrente Ministero. 3. Il ricorso è improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 1, cod. proc. civ. non essendone stato effettuato il deposito ed essendone avvenuta l'iscrizione a ruolo, come detto, solo a seguito del controricorso dell'amministrazione resistente. 4. Le spese si liquidano di conseguenza. Doppio contributo ove dovuto. PQM Dichiara il ricorso improcedibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il 1.7.2021. DePC031. 41Z;[OSCURATO:PERSONA] ogni 'L [OSCURATO:PERSONA]"'