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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 luglio 1990

Cassazione n. 29619/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/07/1990 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza solo in relazione all'aggravante della destrezza [OSCURATO:PERSONA] •

1. Con sentenza del 24 maggio 2022, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza assolutoria (perché il fatto non costituisce reato) del Tribunale di Trani, dichiarava, per quanto qui di interesse, [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di furto aggravato ascrittogli, per essersi impossessato del telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA], del valore di euro 300, sottraendoglielo dopo averlo ottenuto in visione.

1.1. La Corte d'appello riformava la sentenza assolutoria, non rinnovando l'istruttoria dibattimentale, considerando che non vi erano elementi concreti da cui dedurre che il prevenuto (e la complice) avessero agito solo per scherzo, come dagli stessi assunto, anche rilevando come costoro non avessero restituito il cellulare alla persona offesa nonostante le sue ripetute richieste.

Tanto che il telefono stesso era stato recuperato dai carabinieri solo eseguendo la perquisizione personale della complice del prevenuto.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in quattro motivi.

2.1. Con il primo deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo specifico del contestato delitto di furto, che, difatti, il Tribunale aveva escluso.

L'imputato (e la sua complice) non si erano allontanati dal posto ove era avvenuta la sottrazione nonostante la persona offesa fosse andata a denunciare il fatto ai carabinieri, attendendone l'arrivo.

La sottrazione era palesemente avvenuta ioci causa.

Riprova logica ne era il fatto che la coimputata era amica della persona offesa.

2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio.

Il fatto che il prevenuto (e la complice) si fossero avvalsi della facoltà di non rispondere non aveva rilievo probatorio alcuno.

Come non decisiva era la circostanza che, nonostante le ripetute richieste della persona offesa, l'imputato non gli avesse restituito il cellulare poto che, al sopraggiungere dei carabinieri, il telefono gli era stato consegnato spontaneamente dalla complice.2.3.

Con il terzo motivo denuncia ancora la violazione di legge in riferimento alla ritenuta circostanza aggravante, contestata ai sensi dell'art. 625 n. 4 cod. pen.

Nella sentenza di condanna non si fa cenno alcuno all'aggravante non motivandone così la sussistenza (tranne che sul punto in cui si bilanciano le circostanze eterogenee).

2.4. Con il quarto motivo deduce la mancata assunzione di una prova decisiva.

La pubblica accusa aveva chiesto fosse risentita la persona offesa per chiarire le circostanze dell'accaduto e ciò ai sensi dell'art. 603, comma 3 bis cod. proc. pen.

La Corte territoriale non aveva proceduto a tale assunzione, senza neppure motivare sul punto.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l'annullamento della sentenza solo in riferimento alla aggravante della destrezza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente al quarto motivo che, tuttavia, assorbe le ulteriori censure.

1. L'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. prevedeva, al momento della decisione della Corte territoriale, che "nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale".

Come noto si tratta dell'approdo normativo dell'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla sentenza delle Sezioni unite Dasgupta a sua volta applicativa di principi sovranazionali.

Si era infatti affermato (Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta) che è affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen.; ne deriva che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata (si è successivamente precisato che si tratta comunque di questione rilevabile anche d'ufficio: Sez. 6, n. 37979 del 11/07/2023, Valoncini, Rv. 285264).

2. Nell'odierno caso concreto, è del tutto evidente come la riforma della sentenza assolutoria sia derivata proprio da una diversa valutazione della prova dichiarativa, posto che, in prime cure, non si era ritenuto attendibile quanto riferito dalla persona offesa, che aveva escluso che il telefono gli fosse stato sottratto "per gioco", mentre la Corte distrettuale aveva ritenuto di dare credito a tale versione dei fatti così riformando la sentenza assolutoria di prime cure.

Deve, tuttavia, anche ricordarsi che si è già precisato (Sez.

U, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145) come, nel delitto di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore.

3. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio d'appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/07/1990 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza solo in relazione all'aggravante della destrezza [OSCURATO:PERSONA] • 1. Con sentenza del 24 maggio 2022, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza assolutoria (perché il fatto non costituisce reato) del Tribunale di Trani, dichiarava, per quanto qui di interesse, [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di furto aggravato ascrittogli, per essersi impossessato del telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA], del valore di euro 300, sottraendoglielo dopo averlo ottenuto in visione. 1.1. La Corte d'appello riformava la sentenza assolutoria, non rinnovando l'istruttoria dibattimentale, considerando che non vi erano elementi concreti da cui dedurre che il prevenuto (e la complice) avessero agito solo per scherzo, come dagli stessi assunto, anche rilevando come costoro non avessero restituito il cellulare alla persona offesa nonostante le sue ripetute richieste. Tanto che il telefono stesso era stato recuperato dai carabinieri solo eseguendo la perquisizione personale della complice del prevenuto. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in quattro motivi. 2.1. Con il primo deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo specifico del contestato delitto di furto, che, difatti, il Tribunale aveva escluso. L'imputato (e la sua complice) non si erano allontanati dal posto ove era avvenuta la sottrazione nonostante la persona offesa fosse andata a denunciare il fatto ai carabinieri, attendendone l'arrivo. La sottrazione era palesemente avvenuta ioci causa. Riprova logica ne era il fatto che la coimputata era amica della persona offesa. 2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio. Il fatto che il prevenuto (e la complice) si fossero avvalsi della facoltà di non rispondere non aveva rilievo probatorio alcuno. Come non decisiva era la circostanza che, nonostante le ripetute richieste della persona offesa, l'imputato non gli avesse restituito il cellulare poto che, al sopraggiungere dei carabinieri, il telefono gli era stato consegnato spontaneamente dalla complice.2.3. Con il terzo motivo denuncia ancora la violazione di legge in riferimento alla ritenuta circostanza aggravante, contestata ai sensi dell'art. 625 n. 4 cod. pen. Nella sentenza di condanna non si fa cenno alcuno all'aggravante non motivandone così la sussistenza (tranne che sul punto in cui si bilanciano le circostanze eterogenee). 2.4. Con il quarto motivo deduce la mancata assunzione di una prova decisiva. La pubblica accusa aveva chiesto fosse risentita la persona offesa per chiarire le circostanze dell'accaduto e ciò ai sensi dell'art. 603, comma 3 bis cod. proc. pen. La Corte territoriale non aveva proceduto a tale assunzione, senza neppure motivare sul punto. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l'annullamento della sentenza solo in riferimento alla aggravante della destrezza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente al quarto motivo che, tuttavia, assorbe le ulteriori censure. 1. L'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. prevedeva, al momento della decisione della Corte territoriale, che "nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale". Come noto si tratta dell'approdo normativo dell'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla sentenza delle Sezioni unite Dasgupta a sua volta applicativa di principi sovranazionali. Si era infatti affermato (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta) che è affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen.; ne deriva che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata (si è successivamente precisato che si tratta comunque di questione rilevabile anche d'ufficio: Sez. 6, n. 37979 del 11/07/2023, Valoncini, Rv. 285264). 2. Nell'odierno caso concreto, è del tutto evidente come la riforma della sentenza assolutoria sia derivata proprio da una diversa valutazione della prova dichiarativa, posto che, in prime cure, non si era ritenuto attendibile quanto riferito dalla persona offesa, che aveva escluso che il telefono gli fosse stato sottratto "per gioco", mentre la Corte distrettuale aveva ritenuto di dare credito a tale versione dei fatti così riformando la sentenza assolutoria di prime cure. Deve, tuttavia, anche ricordarsi che si è già precisato (Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145) come, nel delitto di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore. 3. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio d'appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della
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