Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 48104/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania, con sentenza del 10 novembre 2021, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Catania, sez. dist. di Bronte, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere in ordine al delitto di cui al capo B) (artt. 582, 585 cod. pen.) ed ha confermato l'affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui al capo A) (art. 628, comma 1, cod. pen.), rideterminando la pena.

Ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di prova della penale responsabilità del prevenuto per il delitto di cui al capo A), non è consentito in sede di legittimità perché, oltre a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Rv. 234099; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609), risulta essere privo del necessario confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata e, pertanto, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito (si vedano pagg. 6 - 21, ove la Corte territoriale, pronunciandosi puntualmente in ordine alle doglianze difensive, espone con iter motivazionale congruo e coerente le risultanze del vaglio circa la credibilità dei testi, rilevando in particolare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, come confermate da quelle dei testi Spatafora e Salvatore, riscontrate dalle certificazioni sanitarie e non elise dalle dichiarazioni dei testi Caserta e Giangreco; più in particolare, si vedano pag. 6 sull'indicazione dell'orario, pag. 7 sulla sottrazione del marsupio, pagg. 19 - 21 sulle dichiarazioni dei testi a discolpa); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento tra circostanze, è manifestamente infondato in quanto dalla lettura della pronuncia gravata si rileva la sussistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici in punto di trattamento sanzionatorio, sicché le censure dedotte risultano volte a proporre una nuova valutazione circa il bilanciamento tra le diverse circostanze ritenute nel caso di specie, estranea al sindacato di legittimità.

In particolare, si rileva come la Corte di appello, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, le ha applicate in regime di equivalenza rispetto alle aggravanti in forza della capacità a delinquere e della pericolosità sociale del reo, e tanto basta a ritenere assolto l'obbligo motivazionale del giudice di merito sul punto.

Infatti, rileva precisare il principio di diritto affermato in materia da questa Suprema corte, secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente argomentazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e, nel caso di specie, non emergono i vizi motivazionali lamentati (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/06/2017, Rv. 270450; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania, con sentenza del 10 novembre 2021, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Catania, sez. dist. di Bronte, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere in ordine al delitto di cui al capo B) (artt. 582, 585 cod. pen.) ed ha confermato l'affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui al capo A) (art. 628, comma 1, cod. pen.), rideterminando la pena. Ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di prova della penale responsabilità del prevenuto per il delitto di cui al capo A), non è consentito in sede di legittimità perché, oltre a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Rv. 234099; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609), risulta essere privo del necessario confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata e, pertanto, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito (si vedano pagg. 6 - 21, ove la Corte territoriale, pronunciandosi puntualmente in ordine alle doglianze difensive, espone con iter motivazionale congruo e coerente le risultanze del vaglio circa la credibilità dei testi, rilevando in particolare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, come confermate da quelle dei testi Spatafora e Salvatore, riscontrate dalle certificazioni sanitarie e non elise dalle dichiarazioni dei testi Caserta e Giangreco; più in particolare, si vedano pag. 6 sull'indicazione dell'orario, pag. 7 sulla sottrazione del marsupio, pagg. 19 - 21 sulle dichiarazioni dei testi a discolpa); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento tra circostanze, è manifestamente infondato in quanto dalla lettura della pronuncia gravata si rileva la sussistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici in punto di trattamento sanzionatorio, sicché le censure dedotte risultano volte a proporre una nuova valutazione circa il bilanciamento tra le diverse circostanze ritenute nel caso di specie, estranea al sindacato di legittimità. In particolare, si rileva come la Corte di appello, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, le ha applicate in regime di equivalenza rispetto alle aggravanti in forza della capacità a delinquere e della pericolosità sociale del reo, e tanto basta a ritenere assolto l'obbligo motivazionale del giudice di merito sul punto. Infatti, rileva precisare il principio di diritto affermato in materia da questa Suprema corte, secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente argomentazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e, nel caso di specie, non emergono i vizi motivazionali lamentati (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/06/2017, Rv. 270450; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 48104/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris