Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 27804/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato il reclamo ex art. 35-ter Ord. pen. proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza resa in data 8 giugno 2021, con cui il Magistrato di sorveglianza in sede aveva accolto parzialmente il reclamo con riferimento al periodo di detenzione sofferto dal predetto, presso la Casa circondariale di Bari e Avellino, respingendo, nel resto, il reclamo in relazione al periodo trascorso presso gli Istituti penitenziari di Sulmona e Fossombrone. 2.Rilevato che il motivo unico di impugnazione (inosservanza o erronea applicazione degli artt. 35- ter Ord. pen. in relazione all'art. 3 Convenzione EDU, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione) è inammissibile per genericità.

2.1. Considerato, infatti, che, a fronte della deduzione relativa al dato dello spazio in camera superiore a tre metri quadrati, indicato come, di per sé solo, non esaustivo quanto all'adeguatezza delle condizioni di detenzione, si sollecita una rilettura delle risultanze relative alle condizioni detentive indicate come deteriori (quali, tra l'altro, le condizioni degli ambienti precarie dal punto di vista igienico sanitario), non consentita in sede di legittimità. 2.2.Ritenuto, inoltre, che secondo quanto recentemente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, nel caso in cui al detenuto sia assicurato, in cella collettiva, uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati, vige una forte presunzione di violazione dell'art. 3, Convenzione EDU, che può essere superata ove ricorrano, congiuntamente, i fattori compensativi della breve durata della detenzione, delle dignitose condizioni carcerarie, della sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività (Sez.

U, n. 6551 del 24/9/2020, dep. 2021, Rv. 280433).

2.3. Rilevato, viceversa, che nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione (Sez.

U, n. 6551 del 24/9/2020, dep. 2021, Rv. 280433-02).

2.4. Considerato che nel caso al vaglio, a fronte degli argomenti spesi dal Tribunale, il ricorrente sollecita una rivisitazione di fattori, dedotti con il reclamo (durata della detenzione a Sulmona per circa nove anni, calcolo effettuato genericamente quanto all'ampiezza della cella, non al netto degli arredi, divisione dello spazio con altro detenuto, l'assenza di acqua calda), cui il Tribunale ha risposto dando conto delle condizioni detentive (cfr. pag. 4) con ragionamento con il quale il ricorso non si confronta compiutamente. 2.5.Rilevato, infine, quanto alla detenzione a Fossombrone, che anche in ordine a tale periodo, tenuto conto dello spazio in cella (mq. 9,10) in cui il ricorrente è stato collocato da solo e per le condizioni igieniche (esistenza in cella di bagno alla turca e non dotato di porta) il Tribunale ha reso motivazione adeguata ed aderente all'orientamento secondo il quale il bagno a vista non è indicatore di trattamento degradante quando il detenuto sia assegnato a cella da solo, non promiscua con altri detenuti (Sez. 1, n. 15308 del 23/01/2019, Kondi). 2.6.Ritenuto che, a fronte di tale esaustiva motivazione, il ricorso, peraltro consentito soltanto per violazione di legge, si limita a reiterare le argomentazioni dedotte in sede di reclamo, senza peraltro aggredire il ragionamento posto alla base della decisione impugnata che alle relative doglianze ha comunque fornito risposta, donde la sostanziale aspecificità dell'odierna impugnazione.

3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 maggio 2022 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato il reclamo ex art. 35-ter Ord. pen. proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza resa in data 8 giugno 2021, con cui il Magistrato di sorveglianza in sede aveva accolto parzialmente il reclamo con riferimento al periodo di detenzione sofferto dal predetto, presso la Casa circondariale di Bari e Avellino, respingendo, nel resto, il reclamo in relazione al periodo trascorso presso gli Istituti penitenziari di Sulmona e Fossombrone. 2.Rilevato che il motivo unico di impugnazione (inosservanza o erronea applicazione degli artt. 35- ter Ord. pen. in relazione all'art. 3 Convenzione EDU, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione) è inammissibile per genericità. 2.1. Considerato, infatti, che, a fronte della deduzione relativa al dato dello spazio in camera superiore a tre metri quadrati, indicato come, di per sé solo, non esaustivo quanto all'adeguatezza delle condizioni di detenzione, si sollecita una rilettura delle risultanze relative alle condizioni detentive indicate come deteriori (quali, tra l'altro, le condizioni degli ambienti precarie dal punto di vista igienico sanitario), non consentita in sede di legittimità. 2.2.Ritenuto, inoltre, che secondo quanto recentemente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, nel caso in cui al detenuto sia assicurato, in cella collettiva, uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati, vige una forte presunzione di violazione dell'art. 3, Convenzione EDU, che può essere superata ove ricorrano, congiuntamente, i fattori compensativi della breve durata della detenzione, delle dignitose condizioni carcerarie, della sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività (Sez. U, n. 6551 del 24/9/2020, dep. 2021, Rv. 280433). 2.3. Rilevato, viceversa, che nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione (Sez. U, n. 6551 del 24/9/2020, dep. 2021, Rv. 280433-02). 2.4. Considerato che nel caso al vaglio, a fronte degli argomenti spesi dal Tribunale, il ricorrente sollecita una rivisitazione di fattori, dedotti con il reclamo (durata della detenzione a Sulmona per circa nove anni, calcolo effettuato genericamente quanto all'ampiezza della cella, non al netto degli arredi, divisione dello spazio con altro detenuto, l'assenza di acqua calda), cui il Tribunale ha risposto dando conto delle condizioni detentive (cfr. pag. 4) con ragionamento con il quale il ricorso non si confronta compiutamente. 2.5.Rilevato, infine, quanto alla detenzione a Fossombrone, che anche in ordine a tale periodo, tenuto conto dello spazio in cella (mq. 9,10) in cui il ricorrente è stato collocato da solo e per le condizioni igieniche (esistenza in cella di bagno alla turca e non dotato di porta) il Tribunale ha reso motivazione adeguata ed aderente all'orientamento secondo il quale il bagno a vista non è indicatore di trattamento degradante quando il detenuto sia assegnato a cella da solo, non promiscua con altri detenuti (Sez. 1, n. 15308 del 23/01/2019, Kondi). 2.6.Ritenuto che, a fronte di tale esaustiva motivazione, il ricorso, peraltro consentito soltanto per violazione di legge, si limita a reiterare le argomentazioni dedotte in sede di reclamo, senza peraltro aggredire il ragionamento posto alla base della decisione impugnata che alle relative doglianze ha comunque fornito risposta, donde la sostanziale aspecificità dell'odierna impugnazione. 3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2022 Il C
Sentenza Cassazione n. 27804/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris