CassazionedecretoSezione FDecisione del 19 maggio 2021
Cassazione n. 34391/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANO Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Letta la memoria conclusionale della difesa;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata del 29 marzo 2022, la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale in sede del 19 maggio 2021, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di indebita compensazione di imposte, relativamente agli anni 2013 e 2014, di bancarotta fraudolenta per causazione dolosa del fallimento e di bancarotta documentale, nella qualità di legale rappresentante - dal 3 giugno 2014 al 21 maggio 2015 - di [OSCURATO:SOCIETA] dichiarata fallita con sentenza del 7 aprile 2016. Dalle conformi sentenze di merito, risulta come il debito erariale di [OSCURATO:SOCIETA]. fosse derivato dall'indebita compensazione di crediti IRES con i contributi previdenziali dovuti, rimasti inevasi per importi rispettivamente pari ad Euro 376.109,67 e 319.171,67 per gli anni 2013 e 2014. Risulta, altresì, come siffatto sistematico inadempimento, riferibile ai periodi d'imposta corrispondenti all'amministrazione - esercitata anche de facto dalla costituzione della società al 25 giugno 2014 e, successivamente, dal 29 maggio 2015 alla data del fallimento - del Rossi, abbiano cagionato il dissesto della società, mentre le giustificazioni rassegnate da [OSCURATO:PERSONA], amministratore alla data del fallimento, relativamente al deterioramento delle scritture contabili, mai consegnate al curatore, sono state ritenute inattendibili, con conseguente rilevanza penale del fatto ai sensi dell'art. 216, comma secondo, I. fall. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione all'art. 223, comma secondo, n. 2 I. fall. 627 per avere la Corte territoriale omesso di dare atto della coscienza e volontà della natura dolosa delle operazioni alle quali è seguito il dissesto, in presenza di una condotta materiale posta in essere dal professionista incaricato e dell'errore scusabile riguardo i crediti portati in compensazione, operando la società in regime di ,t'erse charge che rendeva del tutto plausibile la tesi difensiva, fondata sull'esistenza di un credito IVA che, in virtù del principio di affidamento, il ricorrente aveva reputato deducibile. 2.2. Con il secondo motivo, prospetta vizio della motivazione, anche sub specie di travisamento della prova, in riferimento all'affermazione di responsabilità quanto al reato di bancarotta fraudolenta documentale, fondata 2 ,Y7-( sull'assunto - rimasto indimostrato - della perdurante gestione dell'imputato successivamente alla cessione integrale delle quote in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed alla dismissione della carica. Evidenzia, al riguardo, come la Corte d'appello sia incorsa in errore riguardo l'attribuzione al ricorrente della qualifica di amministratore di fatto successivamente al 2015, richiamando la sentenza impugnata la sola natura fittizia dell'investitura di [OSCURATO:PERSONA], che aveva invece assunto la carica di amministratore antecedentemente alla gestione del Rossi, in tal modo travisando le deposizioni testimoniali sotto il profilo cronologico della successione nell'amministrazione della fallita, invertendo il prius con il posterius, e finendo per attribuire al ricorrente la responsabilità per l'omessa consegna della contabilità in riferimento ad un segmento temporale successivo alla cessione delle quote, senza prova alcuna di un perdurante collegamento con il Brugnoni, in violazione dei principi enunciati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo. 1.11 primo motivo è aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. 1.1. Le censure articolate dal ricorrente riguardo il delitto di bancarotta impropria contestato al punto 2) del capo C) non si confrontano con le incensurabili argomentazioni rese sul punto nelle conformi sentenze di merito che, senza incorrere in alcun travisamento ed all'esito della compiuta disamina anche delle allegazioni difensive, hanno escluso, alla luce delle risultanze probatorie, l'esistenza di un errore scusabile riguardo la (in)deducibilità in compensazione degli - inesistenti - crediti IRES. La sistematicità e la pluralità delle operazioni fraudolente eseguite - ex se rimaste incontestate con il ricorso di legittimità - è circostanza valorizzata dalla Corte per escludere qualsivoglia ragionevole errore, in considerazione della deduzione in compensazione dei contributi previdenziali con inesistenti crediti IRES attraverso la trasmissione, per gli anni 2013 e 2014, rispettivamente di diciannove ed undici F24, a fronte di perdite risultanti dalle relative dichiarazioni dei redditi. Allo stesso modo, la deduzione del ricorrente - finalizzata a ricondurre al regime fiscale di reverse charge le predette compensazioni - è stata reputata destituita di fondamento, in considerazione dell'esclusiva inerenza all'imposta sul 3 5fl valore aggiunto del predetto assetto fiscale, e dell'esplicita indicazione, nei modelli F24, del codice , invece, al tributo IRES. 1.2. Ne consegue che la tesi difensiva, mirata ad escludere l'elemento soggettivo del reato, è stata incensurabilmente respinta, anche in riferimento al dedotto affidamento incolpevole riguardo l'iniziativa del professionista delegato agli adempimenti fiscali. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, invero, la responsabilità dell'imprenditore non è esclusa dall'affidamento a soggetti estranei all'amministrazione dell'azienda degli adempimenti fiscali, in quanto sul medesimo grava, oltre all'onere di un'oculata scelta del professionista incaricato e alla connessa eventuale 'culpa in eligendo', anche quella di controllarne l'operato (ex multis Sez. 5, n. 24297 del 11/03/2015, Cutrera, Rv. 265138), alla stregua di una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i predetti adempimenti siano stati eseguiti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133). Siffatta presunzione non risulta contrastata da alcuna specifica allegazione, in ipotesi rimasta ignorata, limitandosi il ricorrente a reiterare la tesi già confutata. Per altro verso, la motivazione resa dalla Corte territoriale (f. 14) s'appalesa in linea con il principio secondo cui, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di siffatte operazioni si accompagni, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510), avendo al riguardo la sentenza impugnata rimarcato come la sistematica evasione fiscale ricostruita avesse consentito alla società di finanziarsi e come la progressiva esposizione verso l'Erario rendesse in concreto inevitabile la relativa esazione, in tal modo giustificando il dolo eventuale ed attribuendo all'imputato, anche in considerazione della condotta successiva (Sez. 3, n. 16469 del 28/02/2020, Veruari, Rv. 278966). Con siffatta argomentazione il ricorrente non si confronta, ribadendo la tesi di un'iniziativa, unilaterale e non condivisa, del professionista che, da un lato, resta meramente asserita e non razionalmente giustificata e che, dall'altro, non esclude il dovere di vigilanza dell'imprenditore, ponendo la doglianza nell'alveo dell'aspecificità (Sez. Un., n. 8825 del 27/10/2016, 2017, Galtelli, Rv. 268822). Il primo motivo è, pertanto, inammissibilmente formulato. 2.11 secondo motivo è, invece, fondato. 2.1. In caso di avvicendamento nella gestione di una società, l'amministratore cessato rimane responsabile per l'effettiva e regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica, rispondendo altresì dell'eventuale occultamento della stessa, in tutto o in parte, al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore, fermo restando l'autonomo obbligo di quest'ultimo di ripristinare i libri e documenti contabili eventualmente mancati e regolarizzare le scritture di cui rilevi l'erroneità, lacunosità o falsità. Il delitto di bancarotta documentale impropria è, invero, reato proprio dell'amministratore, il quale non può, in ragione della qualifica ricoperta in un periodo precedente, rispondere anche della tenuta della contabilità in quello successivo alla dismissione della carica, a meno che non venga provato che egli abbia continuato ad ingerirsi di fatto nell'amministrazione della società ovvero, quale extraneus, sia in qualche modo concorso nelle condotte illecite di cui deve rispondere il nuovo amministratore (ex multis Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271839). 2.2. Tenuto conto di tali coordinate ermeneutiche, devono ritenersi fondate le critiche mosse dal ricorrente alla motivazione della sentenza, che non chiarisce quale sia l'effettivo titolo da cui discende la responsabilità dell'imputato in relazione alla soppressione della contabilità che si assume, dunque, già istituita. Se è incontestata l'omessa consegna delle scritture al curatore - e dunque l'integrazione dell'elemento materiale del reato - la Corte territoriale ha sostanzialmente ritenuto irrilevante il formale avvicendamento nella carica gestoria (ancorchè accompagnata dalla cessione delle quote sociali) in quanto elemento ritenuto ex se insufficiente ad elidere ogni responsabilità dell'amministratore per eventi eventualmente riconducibili al periodo successivo a siffatto avvicendamento, concentrando, tuttavia, la motivazione sul ruolo di amministratore di fatto svolta dal Rossi nella fase iniziale, in concomitanza allo svolgimento della carica di legale rappresentante da parte del Todarello, e non sviluppando, con analoga specificità, il segmento temporale successivo alla cessione totalitaria delle quote in favore del Brugnoni, come invece richiesto con l'appello. Ciò che, pertanto, doveva essere chiarito e dimostrato ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato è non solo se effettivamente la contabilità della fallita sia stata consegnata al nuovo amministratore (ed in proposito la sentenza impugnata dà atto dell'assenza di un verbale di consegna), ma anche se il Rossi abbia •comunque continuato a svolgere di fatto funzioni gestorie, ovvero abbia concordato con il nuovo amministratore il successivo occultamento della medesima contabilità o ne abbia, in qualche modo, istigato la mancata consegna. In particolare, non emerge dalla motivazione della sentenza se la Corte abbia ritenuto l'imputato (come peraltro gli era stato contestato) amministratore di fatto della fallita per il periodo successivo alla dismissione della carica formale, circostanza che, come detto, sarebbe dirimente ai fini dell'affermazione della sua responsabilità. Ed in proposito è appena il caso di ricordare che tale ruolo va sì attribuito a chi svolge con continuità atti di gestione della società, ma che può rilevare anche un unico atto particolarmente significativo e che tale può essere anche la decisione, cui l'amministratore formale si sottometta, di interrompere l'attività imprenditoriale e sospendere qualsiasi annotazione contabile. Ne consegue che il dedotto travisamento è connotato dal carattere della decisività (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085). 3.Alla luce di siffatte considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata perchè il giudice del merito, in piena libertà di giudizio ma facendo corretta applicazione degli enunciati principi, proceda a nuovo esame limitatamente al capo relativo alla bancarotta documentale. 4. Ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. perì., vanno dichiarate irrevocabili le statuizioni relative ai capi a), b), non impugnate con il ricorso di legittimità, nonché quelle di cui al capo ), relativamente alla bancarotta patrimoniale contestata al punto n. 2). P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente ai fatti di bancarotta documentale di cui al capo c) n. 1 e rinvia per nuovo giudizio su tale capo ad altra sezione 6 della Corte d'appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara i