CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 marzo 2020
Cassazione n. 21375/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.936/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata p e r le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come in atti([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro REGIONE ABRUZZO -intimato - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di L'AQUILA n. 134/2020 depositata il10/03/2020. R.g. n. 936 del 2021 Ad. 13/05/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 13/05/2024 , dal Consigliere relatore CristianoValle. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] convenne la Regione Abruzzo dinanzi al Giudice di Pace di Pescara (già di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA])per ottenere il risarcimento del danno riportato dalla sua autovettura a causa di una collisione un cervo, avvenuta in data 4/07/2013, sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 487, in direzione della frazione [OSCURATO:PERSONA]; si costituì in giudizio la Regione Abruzzo eccependo la propria carenza di legittimazione passiva; il Giudice di Pace, sulla base della legge Regione Abruzzo n. 10 del 24/06/2003, riconobbe in favore della [OSCURATO:PERSONA] il risarcimento del danno subito per l’autovettura , nella misura di oltre mille e trecento euro (€ 1.331,00) ritenendo che la Regione Abruzzo non avesse fornito prova della delega dei poteri gestori ed autonomi, in materia di responsabilità ai sensi dell’art. 2052 cod. c iv ., ad altri enti; la Regione Abruzzo propose appello e ilTribunale di l’Aquila , nel ricostituito contraddittorio delle parti, con sentenza n. 134 del 10/03/2020, in riforma della sentenza impugnata, accolse l’impugnazione e rigettò, pertanto, la domanda proposta in primo grado, ritenendo che lo sconfinamento degli animali non fosse sotto il controllo della Regione Abruzzo , bensì dell’[OSCURATO:PERSONA] della Majella, nel cui ambito territoriale il sinistro si era verificato; avverso la sentenza del Tribunale di L’Aquila propone ricorso per c assazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi di impugnazione; la Regione Abruzzo è rimasta intimata; R.g. n. 936 del 2021 Ad. 13/05/2024; estensore: C. Valle il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni e non risulta il deposito di memoria per l’adunanza del 13/05/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. Considerato che: la ricorrente propone leseguenti censure : primo motivo, nullità della sentenza con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4 c od . p roc . c iv ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 101, comma2, 112 c od . p roc . c iv . , per aver il Tribunale errato nell’individuare come unico responsabilità l’[OSCURATO:PERSONA] della Majella, ponendo una questione d’ufficio senza assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sudi essa; secondo motivo, violazione e (o) falsa applicazione in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 cod. p roc . c iv . de gli artt. 1, 9 della l. n. 157 del 11/02/1992, 11 della l. n. 394 del 6/12/ 1991, 2043 c od . c iv . , erronea esclusione della responsabilità della Regione Abruzzo per i danni cagionati da animali selvatici poiché il sinistro si verificava all’interno del Parco della Majella, laddove l’[OSCURATO:PERSONA] non risultava titolare di alcun potere di gestione, tutela e controllo della fauna selvatica, né in atti risultava alcuna delega, da parte della Regione, in merito; terzo motivo, violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 cod. p roc . c iv . , in relazione agli artt. 1 e 9 della l. n. 157/1992, 2043, 2052 cod. c iv, e rronea esclusione della responsabilità della Regione per i danni cagionati da animali selvatici poiché il sinistro si verificava all’interno del Parco della Majella, per aver ritenuto il Tribunale una diversa legittimazione passiva, sulla base del solo fatto che il sinistro si era verificato all’interno del Parco della Maiella e tanto in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale che ritiene la sussistenza della legittimazione passiva della Regione, quale titolare della funzione R.g. n. 936 del 2021 Ad. 13/05/2024; estensore: C. Valle normativa, amministrativa di programmazione, coordinamento e controllo e di poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni; il ricorso è infondato; questa Corte (Cass. n. 2502 del 27/01/2022, Rv 663865 – 01) ha già affermato, in controversia del tutto analoga, decisa in fase d’appello dallo stesso Tribunale di L’Aquila e recante n. 135 del 2020 e pubblicata in data 10/03/2020 , concernente un sinistro avvenuto ugualmente nel perimetro del Parco nazionale della Majella, che «in tema di danni cagionati dalla fauna selvatica all'interno di un Parco nazionale (ente di diritto pubblico sottratto al controllo della Regione e sottoposto a quello del Ministero dell'ambiente), la legittimazione passiva rispetto all'azione ex art. 2043 cod. c iv . del danneggiato compete non già alla Regione ma all'ente Parco, al quale è riservata la funzione di controllo sulla fauna selvatica dalla l. n. 394 del 1991, costituente "lex specialis" rispetto agli artt. 1, 9 e 19 della l. n. 157 del 1992, che fissano le competenze generali della Regione nella suddetta materia»; il Collegio condivide detto orientamento, per le ragioni compiutamente esposte nella richiamata ordinanza n. 2502 del 27/01/2022da intendersi in questa sede integralmente richiamate, e intende ribadirlo, anche con riferimento alla controversia in esame, non risultando, inoltre, alcuna diversa prospettazione da quelle già svolte nell’ambito della controversia decisa dalla sopra menzionata ordinanza la cui parte ricorrente era, peraltro, rappresentata dallo stesso difensore che patrocina l’odierna ricorrente); il ricorso è, pertanto, infondato; il ricorso è rigettato; nulla per le spese di lite, non avendo la Regione Abruzzo svolto attività difensivaalcuna; R.g. n. 936 del 2021 Ad. 13/05/2024; estensore: C. Valle ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto dell’impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (in forza del comma 1 bisdello stesso art. 13), se dovuto; il deposito della motivazione dell’ordinanza è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se, dovuto. Così de