CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35719/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il motivo di ricorso, con cui si richiamano i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. e si afferma l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 73 DPR 309/90, è manifestamente infondato sia in ragione di una motivazione coerente e logica nel dar conto di plurimi profili escludenti la fattispecie invocata ( l'elevato numero di dosi ricavabili, le plurime dosi preconfezionate, la conservazione in luogo di uso pubblico, l'assenza di prove circa l'uso di stupefacenti da parte dell'imputato), sia perché articolato nella mera personale e assertiva rivalutazione dei dati processuali, inammissibile in sede di legittimità. Inoltre, in tale quadro non rileva la doglianza sulla mancata considerazione di deduzioni difensive, atteso che i vizi di motivazione devono essere - diversamente da quanto emerge nel caso di specie - di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delta Cassa delle Ammende. Così deci