CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 17007/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della Corte di Appello di Torino. visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni scritte depositate in data 10 marzo 2022; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. ALBERTINI Felice, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Torino, in data 22 gennaio 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in data 25 giugno 2020 con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione al reato continuato di estorsione e di euro 600,00 di ammenda in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 4 legge 110 del 1975. 2. Il ricorrente lamenta, come unico motivo di impugnazione, la violazione di legge ex art. 606 lettera b) e 609 comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'art. 81 comma 2, cod. pen.; la Corte territoriale ha erroneamente applicato la disciplina del reato continuato, sul presupposto che le condotte estorsive poste in essere dall'ALBERTINI, pur se realizzate in diversi contesti temporali mediante plurime richieste di denaro, sarebbero sorrette da una unica determinazione volitiva e costituirebbero, di conseguenza, un'unica azione composta da una pluralità di atti diretti al conseguimento di un unico risultato (la dazione di plurime somme di denaro da parte della persona offesa). La doglianza è stata sostenuta con le medesime argomentazioni con le conclusioni scritte depositate prima dell'udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile, in quanto ha ad oggetto una violazione di legge non dedotta in sede di appello. Dalla lettura della sentenza impugnata (e dall'atto di appello allegato dal ricorrente) emerge che i motivi di appello avevano ad oggetto esclusivamente la richiesta di assoluzione per insussistenza del reato di estorsione, la mancata prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate ed, infine, l'erroneità delle modalità di calcolo dell'aumento per la continuazione (con esclusivo riferimento al fatto che il giudice di primo grado ha applicato dodici aumenti di pena anziché undici come ritenuto corretto dal ricorrente). 2. Va richiamato, in proposito, l'orientamento costante di questa Corte (vedi Sez. Un. n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981-01) secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione. Non sono proponibili in Cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione. In tal caso le censure dedotte nel ricorso in cassazione hanno per oggetto «punti della decisione» che hanno acquistato autorità di giudicato in base al principio del tantum devolutum, quantum appellatum (vedi fra le altre Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 163151). Invero, la regola secondo cui in Cassazione non sussiste divieto di «novum» per le censure attinenti al diritto sostanziale, non trova applicazione quando le censure facciano riferimento a situazioni di fatto precluse dall'art. 597 cod. proc. pen. per non essere state devolute alla cognizione del giudice di secondo grado (vedi tra le tante Sez. 5 n. 14991 del 12/01/2012, Strisciuglio, Rv. 252320-01). Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleabile dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile «indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto» che sorreggono ogni atto d'impugnazione - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve, quindi, essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso per cassazione, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale. 3. Va, in ogni caso, ricordato che la valutazione sull'unicità o meno della condotta ai fini dell'applicazione dell'istituto della continuazione rientra nella competenza funzionale del giudice di merito ed è, quindi, sottratta ai poteri della Corte di Cassazione; ciò in quanto l'accertamento della unicità del disegno criminoso implica una valutazione di fatto, inammissibile in sede di legittimità, se basata su una motivazione congrua e logicamente ineccepibile come quella oggetto di ricorso. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 1022 Il sigliere estenuare-, , utroSITATO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]