CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 31020/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ORISTANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ORISTANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Rigetto del ricorso". Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, del D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Oristano, in sede di riesame, con ordinanza del 29 novembre 2021, in accoglimento del riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio (di 11.000 piante di marijuana) della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano, del 16 ottobre 2021 (sequestro della P.G. del 15 ottobre 2021), relativamente al reato di cui all'art. 73, quarto comma, T.U. stup. 2. Ricorre in cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 14, 73, T.U. stup. e 2, I. 242 del 2016). Le analisi effettuate dal RIS di Parma sulle piante sequestrate evidenziavano una percentuale di THC ricompresa tra 0,263 e 0,481 %, con una media di 0,36 0/0. Il Tribunale del riesame basa la sua decisione sull'insussistenza del fumus del reato di cui all'art. 73, T.U. stup. Non sarebbe stata provata da parte dell'accusa la destinazione illecita delle piante, coltivate in base alla normativa della I. 246 del 2016, non risultando sufficiente la prova che la società acquirente ([OSCURATO:SOCIETA].) attraverso un sito venda infiorescenze, hashish derivato dalla canapa sativa e oli di canapa. Per il Tribunale del riesame la coltivazione era legale in quanto il principio attivo non superava 0,6 % di THC. Invece per la liceità della coltivazione devono sussistere tre / requisiti: la varietà di Cannabis deve essere iscritta al catalogo delle piante agricole; deve avere un contenuto di THC inferiore allo 0,2 °/0; deve essere coltivata solo per la produzione di fibre o per altri usi industriali. I contratti stipulati dai due indagati con la [OSCURATO:PERSONA], seppur formalmente validi, hanno proprio lo scopo di "ammantare" di liceità la condotta illegale degli indagati. [OSCURATO:PERSONA], infatti, vende online infiorescenze di canapa, oli di hashish e derivati dalla canapa. La circostanza che tra i prodotti in vendita, della [OSCURATO:SOCIETA], ve ne siano alcuni consentiti (in misura, peraltro, minoritaria) non fa venire meno la destinazione illecita della coltivazione. I due indagati hanno coltivato una varietà omologata, ma con un tenore di THC superiore allo 0,2 % e per una finalità non consentita dalla norma. Conseguentemente non può operare la clausola di non punibilità nei confronti del coltivatore (art. 4, quinto comma, I. 242/2016; vedi Sez. 4, 16155/2021 Rv. 281150). L'elemento oggettivo del reato è certamente configurato. 2. 2. Violazione di legge (art. 263, 324, settimo comma, cod. proc. pen. e 240 cod. pen.). Per il Tribunale del riesame le piante non potevano mantenersi in sequestro in quanto le stesse non sarebbero soggette alla confisca obbligatoria dell'art. 240 cod. pen., in quanto l'efficacia drogante sarebbe troppo bassa, inferiore allo 0,5 °A)• Invece, il valore soglia per ritenere l'efficacia drogante è quello dello 0,2 % di THC. Il regolamento CE n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 dispone il diritto alle provvidenze pubbliche per i coltivatori solo se il tenore di THC delle piante non sia superiore allo 0,2 °/0. Inoltre, la commercializzazione delle inflorescenze costituisce reato anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati nell'art. 4, commi 5 e 7, I. 242/2016. Le piante pertanto dovevano restare in sequestro per la successiva confisca obbligatoria. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La Procura Generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA] Nardo, ha chiesto di rigettare il ricorso. 3. 1. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria difensiva il 15 novembre 2016, nella quale chiede di dichiarare inammissibile o comunque di rigettare il ricorso del P.M. Rappresentava che la Dumas aveva applicato il metodo del Dettaglio previsto al punto 63 del principio n. 13-0IC, e quindi la stessa non avrebbe dovuto segnalare l'esistenza di condizioni oggettive che determinano normalmente un valore inferiore al valore di costo, mediante l'indicazione nella nota integrativa dei criteri di valutazione. [OSCURATO:PERSONA] 4. il ricorso del P.M. è inammissibile. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso in cassazióne unicamente per motivi di violazione di legge e non per vizio di motivazione. Nel nostro caso i motivi di ricorso sono esclusivamente per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, cod. proc. pen. (nella valutazione sostanziale del ricorso). Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). Nel nostro caso non ricorre una violazione di legge, e nemmeno l'apparenza della motivazione, e conseguentemente il ricorso deve ritenersi inammissibile.Ct / Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, rilevando che "è certamente possibile ritenere insussistente il fumus del delitto di cui all'art. 73, quarto comma, d.P.R. 309/1990. Dalla lettura della documentazione prodotta, da quanto dichiarato dagli stessi indagati con spontanee dichiarazioni e dalle sommarie informazioni emerge che Zanda aveva stipulato un contratto di locazione di sette serre e, a sua volta, aveva concesso in sublocazione ad uso gratuito due serre a Ziranu, con il fine specifico di utilizzare tali serre al fine di porre le piante di canapa ad essiccare. Entrambi avevano stipulato un contratto con la società [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto la consegna delle piante germinate da seme di cui erano state antecedentemente fornite proprie sementi già in fase di sviluppo vegetale e germinate, ossia piantine. Pertanto, il coltivatore doveva limitarsi a curare la crescita di tali piantine e poi riconsegnarle senza eseguire alcuna lavorazione e senza trattenere alcuna parte delle piante. Tra le condizioni di ritiro previste nel contratto, infatti, si legge che la committente prevede la possibilità che venga ritirato il prodotto senza alcuna lavorazione successiva all'essicazione ovvero potranno essere ritirati piante o rami essiccati non privati delle foglie e delle infiorescenze". In adempimento agli obblighi contrattuali assunti con la [OSCURATO:SOCIETA]. i due indagati hanno coltivato le piante nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa citata e quindi impiegando sementi certificate, conservando il cartellino identificativo e la relativa fattura di acquisto [...] astenendosi da qualsiasi tipo di lavorazione sulla pianta". L'ordinanza impugnata poi adeguatamente rileva, con accertamenti in fatto insindacabilein questa sede di legittimità, quanto al sospetto che la merce (ovvero le piante non lavorate) fosse destinata ad un uso diverso da quelli tassativamente elencati, quali leciti, dall'art. 2, secondo comma, I. 242 del 2016, come l'attività dei due indagati fosse solo limitata alla coltivazione e alla consegna come da contratto "nel rispetto delle finalità indicate tassativamente nell'art. 2 della I. 242/2016". In sostanza l'ordinanza impugnata chiaramente specifica che gli unici indagati sono i due coltivatori e non anche altri soggetti che avrebbero potuto usare (mera ipotesi) illecitamente la merce. Per l'ordinanza impugnata i due indagati non avrebbero dovuto interessarsi della successiva attività dell'acquirente dato che "dalla visura camerale e dalla stipula del contratto l'attività svolta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. appare del tutto lecita così come, in parte, appare la vendita dei prodotti sullo shop online". Inoltre, i due coltivatori non hanno posto in essere alcuna attività di lavorazione del prodotto, proprio come imponeva il contratto che, appunto, prevedeva un'attività di raccolta ed essicazione senza alcuna trasformazione, taglio delle infiorescenze o altra attività florovivaistica. Conseguentemente il giudizio del Tribunale del riesame è stato, giustamente, limitato alla posizione dei due indagati e non a future ipotesi di reato, non prospettate in concreto dall'accusa e non emergente dagli atti di indagine. Per i due coltivatori, quindi, rileva l'ordinanza impugnata non si configura il fumus del reato ipotizzato in quanto dalle analisi della sostanza il principio attivo è risultato inferiore a quello dello 0,6 % di THC (art. 4, commi 5 e 7, I. 242 del 2016). 5. Manifestamente infondato anche il secondo motivo del ricorso della procura, la prospettata violazione di legge degli art. 263, 324, settimo comma, del cod. proc. pen. e dell'art. 240 cod. pen. Infatti, l'art. 4, settimo comma, della I. 242 del 2016, espressamente esclude il sequestro e la distruzione delle sostanze coltivate che al controllo non superino il contenuto dello 0,6 % di THC ("II sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3, risulti che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore allo 0,6 per cento. Nel caso di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore"). Le analisi compiute sulle sostanze hanno dato un risultato medio dello 0,36 % di THC (peraltro non contestato), inferiore al limite dello 0,6 0/0, citato.Correttamente, pertanto, l'ordinanza impugnata ha escluso l'applicazione dell'art. 324, settimo comma, cod. proc. pen., in relazione all'art. 240, secondo comma, cod. pen. Infatti, le piante sono state sequestrate ai coltivatori indagati, che