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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 ottobre 2023

Cassazione n. 28526/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; lette per il ricorrente le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Depositata in.

Cane,-,--:Ueria [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 ottobre 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato il provvedimento del Questore di Palermo del 24 ottobre 2023, notificato il 26 ottobre 2023 alle ore 15.30, con il quale è stato vietato per tre anni a [OSCURATO:PERSONA] di accedere ad alcuni locali pubblici o aperti al pubblico (elencati nel provvedimento) e di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi (oltre che in altri luoghi pure indicati nel provvedimento), e gli è stato imposto, per un anno, di comparire nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle 21 alle 21.30, presso il Commissariato di Polizia di Oreto.

2. Avverso tale ordinanza l'intimato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 13-bis, comma 4, d.l. n. 14 del 2017, come modificato dall'art. 3, comma 1, del d.l. n. 123 del 2023, a causa del mancato rispetto da parte del giudice della convalida del termine a difesa di 48 ore che deve necessariamente intercorrere tra la notificazione del provvedimento del questore e la sua convalida, in quanto il provvedimento del Questore di Palermo era stato notificato all'interessato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] alle ore 15.30 e convalidato il 28/10/2023 senza indicazione di ora, con la conseguente nullità di detto provvedimento di convalida per violazione del suddetto termine a difesa stabilito a favore dell'interessato.

3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando l'annullamento dell'ordinanza impugnata, evidenziando l'incertezza, da risolvere in favore dell'intimato, circa il rispetto del termine dilatorio di 48 ore a favore del sottoposto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Ai provvedimenti amministrativi impositivi dell'obbligo di presentazione emessi ai sensi dell'art. 13-bis d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, come modificato dal d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159 (cosiddetti provvedimenti di DASPO urbano), si applicano, per espressa previsione del quinto comma della medesima disposizione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (che riguardano la convalida degli analoghi provvedimenti adottati in relazione a episodi di violenza commessi in occasione di manifestazioni sportive). 2 ffi A proposito del termine che deve essere concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al giudice per le indagini preliminari competente per la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione a un ufficio o comando di polizia, la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che tale termine non può essere inferiore a quello di 48 ore, previsto dalla legge, entro cui il pubblico ministero deve richiedere la convalida di detto provvedimento innanzi al Giudice per le indagini preliminari (ex multis, Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341; Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'[OSCURATO:PERSONA]. 266632; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223; Sez.

F, n. 41668 del 27/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257350).

Infatti, a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 144 del 23 maggio 1997, si è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui un termine inferiore renderebbe impossibile l'esercizio del diritto di difesa ai fini della presentazione di memorie o deduzioni al giudice, essenziali per garantire un "contraddittorio cartolare" (ex multis, Sez. 3, n. 17411 del 30/03/2023, Salvador, Rv. 284660; Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266769; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372; Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007, dep. 2008, Castellano, Rv. 238537).

Ne consegue inevitabilmente che, qualora la decisione sulla convalida intervenga prima della scadenza del predetto termine, l'ordinanza è affetta dal vizio di violazione di legge.

3. Nel caso in esame risulta che il provvedimento del Questore di Palermo è stato emesso il 24/10/2023, è stato notificato il 26/10/2023 alle ore 15.30 ed è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo il 28/10/2023, senza indicazione di ora e in assenza della presenl:azione dì memorie difensive da parte dell'intimato (come espressamente attestato nel provvedimento impugnato, circostanza che potrebbe consentire di ritenere non pregiudicato il diritto di difesa del sottoposto, come affermato da Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, Belviso, Rv. 280796 - 01), cosicché non vi è certezza circa il rispetto del suddetto termine di 48 ore, cioè in ordine alla emissione del provvedimento successivamente al suo decorso, dunque in ordine al rispetto delle prerogative difensive dell'intimato.

Tale incertezza non può essere superata sulla base di quanto emergente dagli atti, a causa della mancata indicazione dell'ora di deposito del provvedimento impugnato (che nel caso, come quello in esame, in cui rilevi il rispetto di un termine da computarsi ad ore, deve essere apposta all'atto del deposito del provvedimento); né sulla base di argomenti di carattere presuntivo (come affermato da Sez. 3, n. 90 del 19/11/2009, dep. 07/01/2010, Leopizzi, Rv. 246006), in quanto in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina così (L.LIDL; rigorosa, non è consentito ricorrere a presunzioni riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari (Sez. 3, n. 20772 del 15/04/2010, Frioni, Rv. 247606 - 01, e Sez. 3, n. 5624 del 08/07/2016, dep. 07/02/2017, Barrasso, Rv. 269244); né mediante argomenti di carattere logico, ai quali invece potrebbe astrattamente farsi ricorso, che però nel caso in esame non sussistono, non essendovi elementi di sorta per poter ritenere che il provvedimento di convalida sia stato adottato dopo le ore 15.30 del 28/10/203, cioè successivamente al decorso del termine dilatorio posto a favore dell'intimato.

Detta incertezza sulla tempestività della convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di comparire presso un ufficio di polizia, comporta, pertanto, la caducazione della stessa misura (v.

Sez. 3, n. 20772 del 15/04/2010, Frioni, Rv. 247606; Sez. 3, n. 20785 del 15/04/2010, Venneri, Rv. 247185; Sez. 3, n. 1606 del 15/10/2009, dep. 14/01/2010, Campochiaro, Rv. 245860).

Non rileva, infatti, a causa dell'incertezza circa il necessario rispetto del suddetto termine di dilatorio di 48 ore tra la notifica del provvedimento del Questore e la sua convalida, la mancata deduzione di un concreto pregiudizio conseguente a tale inosservanza, posto che dal mancato rispel:to di tale termine, posto a presidio del diritto di difesa del sottoposto a una misura coercitiva, discende ineludibilmente la nullità del provvedimento di convalida, stante l'incomprimibile diritto dell'intimato di poter comunque beneficiare dell'intero termine previsto per svolgere le proprie difese.

4. L'ordinanza di convalida deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto, ferma restandone l'intangibilità quanto al divieto di accesso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Palermo in data 24/10/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; lette per il ricorrente le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Depositata in. Cane,-,--:Ueria [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 ottobre 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato il provvedimento del Questore di Palermo del 24 ottobre 2023, notificato il 26 ottobre 2023 alle ore 15.30, con il quale è stato vietato per tre anni a [OSCURATO:PERSONA] di accedere ad alcuni locali pubblici o aperti al pubblico (elencati nel provvedimento) e di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi (oltre che in altri luoghi pure indicati nel provvedimento), e gli è stato imposto, per un anno, di comparire nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle 21 alle 21.30, presso il Commissariato di Polizia di Oreto. 2. Avverso tale ordinanza l'intimato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 13-bis, comma 4, d.l. n. 14 del 2017, come modificato dall'art. 3, comma 1, del d.l. n. 123 del 2023, a causa del mancato rispetto da parte del giudice della convalida del termine a difesa di 48 ore che deve necessariamente intercorrere tra la notificazione del provvedimento del questore e la sua convalida, in quanto il provvedimento del Questore di Palermo era stato notificato all'interessato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] alle ore 15.30 e convalidato il 28/10/2023 senza indicazione di ora, con la conseguente nullità di detto provvedimento di convalida per violazione del suddetto termine a difesa stabilito a favore dell'interessato. 3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando l'annullamento dell'ordinanza impugnata, evidenziando l'incertezza, da risolvere in favore dell'intimato, circa il rispetto del termine dilatorio di 48 ore a favore del sottoposto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Ai provvedimenti amministrativi impositivi dell'obbligo di presentazione emessi ai sensi dell'art. 13-bis d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, come modificato dal d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159 (cosiddetti provvedimenti di DASPO urbano), si applicano, per espressa previsione del quinto comma della medesima disposizione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (che riguardano la convalida degli analoghi provvedimenti adottati in relazione a episodi di violenza commessi in occasione di manifestazioni sportive). 2 ffi A proposito del termine che deve essere concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al giudice per le indagini preliminari competente per la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione a un ufficio o comando di polizia, la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che tale termine non può essere inferiore a quello di 48 ore, previsto dalla legge, entro cui il pubblico ministero deve richiedere la convalida di detto provvedimento innanzi al Giudice per le indagini preliminari (ex multis, Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341; Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'[OSCURATO:PERSONA]. 266632; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223; Sez. F, n. 41668 del 27/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257350). Infatti, a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 144 del 23 maggio 1997, si è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui un termine inferiore renderebbe impossibile l'esercizio del diritto di difesa ai fini della presentazione di memorie o deduzioni al giudice, essenziali per garantire un "contraddittorio cartolare" (ex multis, Sez. 3, n. 17411 del 30/03/2023, Salvador, Rv. 284660; Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266769; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372; Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007, dep. 2008, Castellano, Rv. 238537). Ne consegue inevitabilmente che, qualora la decisione sulla convalida intervenga prima della scadenza del predetto termine, l'ordinanza è affetta dal vizio di violazione di legge. 3. Nel caso in esame risulta che il provvedimento del Questore di Palermo è stato emesso il 24/10/2023, è stato notificato il 26/10/2023 alle ore 15.30 ed è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo il 28/10/2023, senza indicazione di ora e in assenza della presenl:azione dì memorie difensive da parte dell'intimato (come espressamente attestato nel provvedimento impugnato, circostanza che potrebbe consentire di ritenere non pregiudicato il diritto di difesa del sottoposto, come affermato da Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, Belviso, Rv. 280796 - 01), cosicché non vi è certezza circa il rispetto del suddetto termine di 48 ore, cioè in ordine alla emissione del provvedimento successivamente al suo decorso, dunque in ordine al rispetto delle prerogative difensive dell'intimato. Tale incertezza non può essere superata sulla base di quanto emergente dagli atti, a causa della mancata indicazione dell'ora di deposito del provvedimento impugnato (che nel caso, come quello in esame, in cui rilevi il rispetto di un termine da computarsi ad ore, deve essere apposta all'atto del deposito del provvedimento); né sulla base di argomenti di carattere presuntivo (come affermato da Sez. 3, n. 90 del 19/11/2009, dep. 07/01/2010, Leopizzi, Rv. 246006), in quanto in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina così (L.LIDL; rigorosa, non è consentito ricorrere a presunzioni riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari (Sez. 3, n. 20772 del 15/04/2010, Frioni, Rv. 247606 - 01, e Sez. 3, n. 5624 del 08/07/2016, dep. 07/02/2017, Barrasso, Rv. 269244); né mediante argomenti di carattere logico, ai quali invece potrebbe astrattamente farsi ricorso, che però nel caso in esame non sussistono, non essendovi elementi di sorta per poter ritenere che il provvedimento di convalida sia stato adottato dopo le ore 15.30 del 28/10/203, cioè successivamente al decorso del termine dilatorio posto a favore dell'intimato. Detta incertezza sulla tempestività della convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di comparire presso un ufficio di polizia, comporta, pertanto, la caducazione della stessa misura (v. Sez. 3, n. 20772 del 15/04/2010, Frioni, Rv. 247606; Sez. 3, n. 20785 del 15/04/2010, Venneri, Rv. 247185; Sez. 3, n. 1606 del 15/10/2009, dep. 14/01/2010, Campochiaro, Rv. 245860). Non rileva, infatti, a causa dell'incertezza circa il necessario rispetto del suddetto termine di dilatorio di 48 ore tra la notifica del provvedimento del Questore e la sua convalida, la mancata deduzione di un concreto pregiudizio conseguente a tale inosservanza, posto che dal mancato rispel:to di tale termine, posto a presidio del diritto di difesa del sottoposto a una misura coercitiva, discende ineludibilmente la nullità del provvedimento di convalida, stante l'incomprimibile diritto dell'intimato di poter comunque beneficiare dell'intero termine previsto per svolgere le proprie difese. 4. L'ordinanza di convalida deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto, ferma restandone l'intangibilità quanto al divieto di accesso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Palermo in data 24/10/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda
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