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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 gennaio 1953

Cassazione n. 33627/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del 16/04/2026 della Corte di appello di Napoli udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale che ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria a firma del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], in replica alle conclusioni del Procuratore generale; [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 16 aprile 2026 la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'istanza di sospensione e revoca -previo accertamento alla luce dei provvedimenti di condono edilizio rilasciati nell'ano 2025, dell'intervenuta incompatibilità con l'Ordine di demolizione - dell'ordine di che trattasi depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato a due motivi.

2.1. Col primo motivo deduce violazione dell'art. 39

I. 724/1994 in relazione agli artt. 34 e 38 d.P.R. 380/2001, e vizio di motivazione in ordine alla "scindibilità" delle opere e all'omessa valutazione della "fiscalizzazione" dell'abuso.

La Corte di appello avrebbe disatteso i principi consolidati in materia di rapporti tra ordine di demolizione e titoli edilizi sopravvenuti; ha fondato, infatti, il rigetto dell'istanza sul presupposto che l'intero immobile sia insanabile perché frutto di un frazionamento artificioso, volto ad eludere il limite volumetrico stabilito dalla legge 724 del 1994 dei 750 mc, laddove, ravvisata la solo parziale illegittimità dei titoli relativamente alla volumetria eccedente il limite di legge, avrebbe dovuto verificare se tale eccedenza fosse materialmente separabile dalla porzione lecita - ipotesi, anche in tesi difensiva, non ricorrente- e, in caso negativo, procedere dunque alla "conversione della sanzione demolitoria in sanzione pecuniaria"; i principi dettati dall'art. 38, e 34, comma 2, d.P.R. 380/2001, continua la difesa, debbono esser tenuti in conto dal Giudice dell'Esecuzione; l'ordinanza della Corte territoriale, in difetto del passaggio istruttorio consistente nel necessario accertamento tecnico (non potendo la questione esser risolta su base cartolare o sulla sola relazione tecnica di ufficio nel corso del giudizio di esecuzione), è viziata, al proposito, anche nella motivazione.

2.2. Col secondo motivo deduce violazione dell'art. 8 CEDU e vizio di motivazione in ordine al giudizio dii proporzionalità della sanzione e alla tutela del diritto alla abitazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

2. I fatti rilevanti del procedimento possono essere sintetizzati come segue.

La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] (imputata insieme con il defunto marito) per abusivismo edilizio, con applicazione, 2tra l'altro, della pena accessoria della demolizione del manufatto abusivo oggetto del procedimento.

Dai provvedimenti cui questa Corte di legittimità può avere accesso risulta che il manufatto di che trattasi consiste in un corpo di fabbrica che si sviluppa su quattro livelli fuori terra, adibito a civili abitazioni, con locale garage al piano terra e un appartamento per ciascuno dei tre piani (tutti completamente ultimati) ai quali si si accede da un unico vano scale, conducente pure ad un torrino, attraverso il quale si giunge all'unico terrazzo di copertura; risulta, altresì, dalla consulenza tecnica eseguita in corso di procedimento e dalle relative note integrative, la realizzazione di opere abusive ulteriori rispetto a quanto descritto nelle sentenze di condanna, consistenti nelle costruzioni di un corpo di fabbrica nel cortile interno ed in un ampliamento del piano terra, «direttamente collegate a quelle formanti oggetto dell'ordine di demolizione, pertanto ['è' , n.d.r.] indispensabile la demolizione delle stesse per procedere all'abbattimento»; risulta, infine, la presentazione di istanze di condono parcellizzate nell'interesse della condannata - quanto al manufatto al piano terra, sospesa per rilevate incongruenze tra i grafici allegati alla pratica di condono e dati catastali, relativamente alle altezze degli edifici degli ambienti - e dei figli -talune incomplete quanto alla documentazione-

3. Osserva il Collegio che il 'condono' ex lege 724/1994, istituto di carattere straordinario con efficacia temporalmente limitata, causa estintiva del reato urbanistico, è condizionato, anche, oltre che al rispetto dei previsti limiti temporali, che prevedono l'ultimazione delle opere abusive entro il 31 dicembre 1993 (fermo restando che l'esecuzione di interventi postumi sull'immobile abusivo non condonato, quand'anche di per sé penalmente irrilevanti, costituisce nuova condotta illecita ripetendo le medesime caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale strutturalmente inerisce), anche ai prescritti limiti dimensionali in termini di cubatura massima delle opere da condonare (individuati nel massimo del 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, in 750 metri cubi), non aggirabili, come la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente precisato, mercè richieste presentate frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, con fittizia frammentazione di opere, invece finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto rispetto al quale unitariamente gli interventi siano funzionali, sì da costituire una entità unica.

4. Ferma la necessità della perfetta coincidenza tra opera esistente, ed ultimata entro i termini di legge, e quella da condonare, coincidenza che non può essere 3conseguita o ripristinata, 'artatamente', attraverso interventi parzialmente demolitori o di frazionamento (da ultimo Sez. 3, n. 32281 del 2024, n.m.) -e che nella specie non si apprezza secondo quanto risultante dagli atti a disposizione di questa Corte-, è necessario, in primo luogo, ricordare che legittimato a chiedere il permesso in sanatoria ai sensi degli artt. 39, legge n. 724 del 1994, e 31, commi primo e terzo, legge n. 47 del 1985, è il proprietario nonché «ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria».

4.1. Tale interesse deve essere giuridicamente qualificato e non di fatto.

4.2. Si è così ritenuto legittimato a presentare domanda di condono l'autore dell'abuso (Cons.

St., Sez. 6, n. 3587 del 07/04/2023; Cons.

St., Sez.

VI, n. 7061 del 16/11/2020), il promissario acquirente dell'immobile in virtù di un contratto preliminare stipulato con il proprietario autore dell'abuso (Cons.

St., Sez.

IV, n. 6545 del 27/10/2009; nel caso di specie, in virtù del contratto preliminare, il richiedente era stato immesso nel possesso dell'immobile da anni), ma non chi non ha alcuna relazione qualificata con il bene.

4.3. Del resto, l'art. 31, commi primo e terzo, legge n. 47 del 1985 attribuisce la legittimazione a presentare domanda di sanatoria al proprietario e a coloro che ai sensi dell'odierno art. 11 d.P.R. n. 380 del 2001, hanno titolo per chiedere il permesso di costruire.

4.4. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il permesso di costruire può essere rilasciato non solo al proprietario dell'immobile, ma a chiunque abbia titolo per richiederlo (così come previsto dall'art. 11, co. 1, D.P.R. n. 380/2001), e che tale ultima espressione va intesa nel senso più ampio di una legittima disponibilità dell'area, in base ad una relazione qualificata con il bene, sia essa di natura reale, o anche solo obbligatoria, purché, in questo caso, con il consenso del proprietario.

Il Comune, pertanto, prima di rilasciare il titolo, ha l'onere di verificare la legittimazione del richiedente, accertando che questi sia il proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l'attività edificatoria (Cons.

St., Sez.

H, n. 7523 dell'11/09/2024; Cons.

St., Sez.

IV, n. 1827 del 15/03/2022; Cons.

St., Sez.

VI, n. 3048 del 22/05/2018; nel senso della necessità di una relazione qualificata con il bene si è espressa anche Sez.

U, civ., n. 23317 del 04/11/2009, Rv. 609701 - 01).

4.5. E' stato altresì precisato che, in sede di procedimento per rilascio di titolo edilizio in sanatoria, deve formare oggetto di valutazione, da parte del Comune, la sussistenza di tutti i presupposti cui la legge condiziona il suddetto rilascio e, fra essi, anche la circostanza che l'istanza di sanatoria provenga da un soggetto qualificabile come proprietario dell'edificio oggetto degli interventi della cui 4sanatoria giuridica si tratti e che abbia l'intera proprietà del bene, e non solo una parte o quota di esso.

Non può invece riconoscersi la legittimazione al semplice proprietario pro -quota ovvero al comproprietario di un immobile, atteso che il contegno tenuto da quest'ultimo potrebbe pregiudicare i diritti e gli interessi qualificati dei soggetti con cui condivida la propria posizione giuridica sul bene oggetto di provvedimento; di conseguenza, in caso di pluralità di proprietari del medesimo immobile, la domanda di rilascio di titolo edilizio, sia esso o non titolo in sanatoria di interventi già realizzati, deve necessariamente provenire congiuntamente da tutti i soggetti con un diritto di proprietà sull'immobile, potendosi ritenere legittimato alla presentazione della domanda il singolo comproprietario solo ed esclusivamente nel caso in cui la situazione di fatto esistente sul bene consenta di supporre l'esistenza di una sorta di cd. pactum fiduciae intercorrente tra i vari comproprietari (Cons.

St., Sez. 2, n. 1766 del 12/03/2020; Cons.

St., Sez. 6, n. 1563 del 16/02/2024).

4.6. Hanno titolo a richiedere il permesso di costruire tutti coloro che dimostrino di trovarsi con il bene in una relazione qualificata, non necessariamente connessa ad un diritto reale, ma derivante anche da rapporto giuridico ad effetti obbligatori.

Secondo un'elencazione indicativa e non esaustiva, possono richiedere il rilascio del titolo, oltre al proprietario, i soggetti titolari rispetto al bene di rapporti di natura reale o meramente obbligatoria: l'usufruttuario; il titolare di un diritto di comodato; il titolare di un contratto di leasing (Cons.

St., Sez. 6 n. 1563 del 2024, cit.; Cons.

St., Sez. 6, n. 527 del 16/01/2024; Cons.

St., Sez.

IV, n. 4287 del 30/07/2012).

4.7. Nel caso di specie le istanze ex art. 39

I. 724/1994 presentate nel 1994 ed accolte con provvedimento del 2025 sono riferite a soggetti, i figli della condannata, odierna ricorrente, senza documentare e neppure prospettare «a quale titolo e con quale legittimazione i figli della condannata abbiano presentato le istanze di condono», così a pag. 8 dell'ordinanza impugnata che, in via ulteriore rispetto al dato formale deduce, anche, che a fronte della sola legittimazione al proposito di [OSCURATO:PERSONA] -la cui istanza di 'condono' oggetto di autonoma pratica e relativa al solo manufatto abusivo successivamente realizzato nel cortile interno ad ampliamento del piano terra, risulta, come sopra già dedotto, sospesa-unitamente con [OSCURATO:PERSONA], condannato in concorso con la ricorrente, cui è riconducibile l'edificio abusivamente realizzato, non emerge alcun contributo alla realizzazione dello stesso da parte dei figli (l'assenza di legittimazione alla presentazione della istanza in casi come quello che ne occupa risulta affermata dalla giurisprudenza di questa Corte sin da Sez. 3, n. 6333 del 03/06/1997 Ud. (dep. 02/07/1997 ) Rv. 208697 - 01, relativa a rigetto di ricorso con il quale 5l'imputato deduceva che il processo avrebbe dovuto essere sospeso essendo stata presentata istanza di condono edilizio e versato quanto dovuto, la S.C. ha osservato che le domande per il rilascio di concessione edilizia in sanatoria relativamente all'immobile abusivo erano state presentate dai figli dell'imputato medesimo e dalla documentazione in atti prodotta non era dato conoscere a che titolo essi le avevano proposte; che, anche nell'ipotesi che essi avessero ricevuto l'immobile - o il suolo in cui questo era stato edificato - in donazione dal padre, costui non potrebbe beneficiare degli effetti della domanda di condono da loro presentata, mancando in atti la prova che tutti fossero comproprietari del manufatto abusivo).

Si osserva che in assenza della prova del diritto reale acquisito iure hereditatis, come la vicenda procedimentale sub iudice sembrerebbe suggerire, e, soprattutto, della sua datazione, onde verificare la legittimazione degli istanti all'epoca della presentazione della domanda, non assumerebbe rilievo neppure l'eventuale diritto di uso (ex art. 1021 cod.civ.) o il diritto di abitazione (ex art. 1022 cod.civ.), che devono essere attribuiti con contratto avente necessariamente forma scritta, richiesta ad substantiam dall'art. 135, n. 4, cod.civ., né un diritto di locazione, nessuno dei quali comunque neppure dedotti .

4.8. Nessuno degli istanti era proprietario dell'immobile, sicchè non erano legittimati a presentare nemmeno distinte domande per sanatoria di distinte porzioni del fabbricato.

I figli, come detto, avevano chiesto il rilascio della concessione in sanatoria ognuna per una porzione (piano), ma né all'epoca, né oggi spiegano in base a quale titolo abbiano chiesto (ed ottenuto) i singoli permessi.

La ricorrente è sul punto generica ed elude la questione principale sull'interesse qualificato dei figli a chiedere la sanatoria di singole porzioni degli immobili che potrebbero, anche, essersi auto-attribuite di fatto.

Di certo non potevano essere considerati "aventi causa", eredi, formalmente intesi, in assenza di prova al proposito.

Né, sotto altro profilo, sussiste, o è stato correttamente dedotto, l'interesse che legittima il terzo a chiedere il rilascio del permesso, che non può essere un interesse di fatto, ma solo un interesse giuridicamente qualificato, che tragga alimento cioè da una situazione giuridica attiva riconosciuta come tale dall'ordinamento.

La Corte di appello bene ha rilevato, dunque, nell'esercizio del suo potere/dovere di verifica (cfr. Sez. 3, n. 33821 del 25/06/2021 Cc. (dep. 13/09/2021 ) Rv. 282082 - 01, e Sez. 3, n. 37470 del 10/09/2019) attinente, previa individuazione della disciplina di condono applicabile (le leggi che hanno previsto i tre condoni 6edilizi hanno diversamente individuato l'ambito di applicazione delle disposizioni in esso contenute prevedendo specifiche procedure e limiti quantitativi e temporali), innanzi tutto all'esame della legittimazione del richiedente (quindi della tempestività della domanda, del rispetto dei requisiti strutturali e temporali delle opere, dell'esame dei vincoli eventualmente esistenti e della loro incidenza sulla condonabilità o meno delle opere, dell'analisi dei requisiti volumetrici o di destinazione d'uso assentibili), il difetto di legittimazione degli unici titolari dei condoni pur rilasciati.

5. La Corte di appello ha fatto, poi, buon governo dell'insegnamento costante della Corte di cassazione secondo il quale, ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario che faccia capo ad unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle separate unità che compongono tale edificio devono riferirsi ad una unica concessione in sanatoria, onde evitare la elusione del limite di settecentocinquanta metri cubi attraverso la considerazione di ciascuna parte in luogo dell'intero complesso (Sez. 3, n. 44596 del 20/05/2016, Boccia, Rv. 269280 - 01; Sez. 3, n. 12353 del 02/10/2014, dep. 2014, Cantiello, Rv. 259292 - 01; Sez. 3, n. 20161 del 19/05/2005, Merra, Rv. 231643 - 01; Sez. 3, n. 8584 del 26/04/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 214280 - 01).

5.1. Nel caso di specie, oggetto materiale della condotta (e dell'ordine di demolizione impartito dal Giudice) è un immobile unico, realizzato dalla ricorrente col coniuge, e di sua proprietà -per quanto è dato inferire dagli atti cui questa Corte ha accesso- al momento della presentazione delle istanze di permesso di costruire in sanatoria.

5.2. La Corte di appello partenopea ha infatti rilevato che il volume complessivo del manufatto -pari a complessivi 2.635,50 metri cubi, oltre la fondazione per 173,60 metri cubi- è notevolmente esuberante rispetto al limite di 750 metri cubi previsti dalla legge 794 del 1994, ed ha rigettato l'istanza, osservato che «i tre condoni edilizi prodotti dalla difesa (e posti a fondamento dell'istanza difensiva di revoca dell'ordine di demolizione per la incompatibilità con l'atto amministrativo) riguardano un unico intervento edilizio consistito nella abusiva costruzione di un medesimo edificio ad opera di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [...], su più livelli fuori terra [...]».

6. Si tratta, peraltro, di assunto, quello relativo alla consistenza dell'opera abusiva, neppure posta in dubbio dalla difesa in questa sede come innanzi alla Corte di 7merito, sulla quale è risultato comunque doveroso il chiarimento trattandosi di presupposto delle doglianze formulate in questa sede nei due motivi di ricorso.

Assunto comunque correttamente esaminato e deciso dalla Corte territoriale quando ha rilevato il superamento del limite di consistenza per il quale è possibile' ottenere il condono (anche Corte cost. n. 302 del 1996 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale, riferita all'art. 9 della Costituzione, dell'art. 39, comma 1, della

I. n. 724 del 1994, in quanto la possibilità ivi prevista di presentare domande separate di concessione in sanatoria relative ad un medesimo immobile con la conseguente applicazione a ciascuna domanda del limite volumetrico dei 750 mc vale soltanto nei casi in cui vi sono diversi soggetti legittimati, per effetto della suddivisione della costruzione o della limitazione quantitativa del titolo, non potendo, pertanto, uno stesso soggetto legittimato utilizzare separate domande di sanatoria per aggirare il limite di volumetria previsto dall'art. 39, comma 1, della

I. n. 724 del 1994, dovendosi, in tal caso, necessariamente unificare le richieste, quando si tratti della medesima nuova costruzione da considerarsi in senso unitario).

7. Inammissibile è, ciò premesso, il primo motivo di ricorso.

7.1. Motivo di cui si apprezza, innanzi tutto, la genericità per aspecificità, intrinseca ed estrinseca, in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella ordinanza impugnata, e che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi le doglianze difensive ivi svolte, con riferimento, è bene precisarlo, alla sola addotta incompatibilità con l'ordine di demolizione dei provvedimenti di condono ottenuti dai figli della ricorrente.

7.1.2. L'art. 581, comma 1 -bis, cod.proc.pen., introdotto nell'impianto del codice di rito per effetto dell'art. 33, comma 1, lett.d), del d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150, prevede una causa d'inammissibilità dell'impugnazione, per mancanza di specificità dei motivi, qualora non vengano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici alla motivazione del provvedimento impugnato.

Si tratta di enunciazione critica, da svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell'atto d'impugnazione, e che deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell'ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione.

Risulta, pertanto, codificato il requisito della specificità c.d.

"estrinseca" dei motivi d'impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello.

Si tratta di principio comunque già immanente nel sistema processuale in quanto consolidato, a seguito di Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, conformi, ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01; 8Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841 - 01, hanno precisato che i motivi di impugnazione (sia in appello che in cassazione) sono affetti da genericità «estrinseca» quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato), posto che l'atto di impugnazione «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425), e da genericità «intrinseca» quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come nel caso di appelli fondati su considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto (ex multis, Sez. 6, n. 3721 del 2016 e Sez. 1, n. 12066 del 05/10/1992, Makram), ovvero su generiche doglianze concernenti l'entità della pena a fronte di sanzioni sostanzialmente coincidenti con il minimo edittale (ex multis, Sez. 6, n. 18746 del 21/01/2014, Raiani, Rv. 261094).

7.2. Motivo che risulta ab imis inammissibile nella parte in cui adduce la questione della scindibilità delle opere, presupposto della 'fiscalizzazione dell'illecito', che non risulta essere stata posta alla attenzione della Corte di merito.

7.2.1. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è pacifica nel ritenere che non possano essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di merito abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rossi, Rv. 279958, in motivazione, pag. 12; conf.

Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 13826 del 17/2/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 5, n. 48416 del 6/10/2014, Dudaev, Rv. 261029; Sez. 5, n. 25814 del 23/4/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255940).

Ciò in quanto si deve evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01 che ha ritenuto inammissibile il 22 dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, atteso che la relativa questione non era stata prospettata in appello, ove il ricorrente si era limitato a dolersi dell'illegittimo diniego all'imputato del beneficio della pena sospesa).

In altra pronuncia, condivisibilmente, è stato ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione con cui venga dedotta una violazione di 9legge che non sia stata eccepita nemmeno con l'atto di appello, non avendo l'intervenuta trattazione della questione da parte del giudice di secondo grado efficacia sanante "ex post" (Sez. i, n. 21920 del 16/5/2012, Hajmohamed, Rv. 252773).

E di recente è stato ulteriormente specificato — con un'affermazione che ben si attaglia al caso che ci occupa — che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01).

7.3. Questione comunque, che, sì come posta, risulta anche per altra via inammissibile, risolvendosi nella richiesta di un accertamento di fatto al fine di verificare i presupposti della scindibilità tra opere abusive e non, alla base della valutazione in ordine alla istanza di fiscalizzazione dell'abuso, non solo oggetto di un novum rispetto alla originaria domanda in sede di merito (cfr. §

7.2. e 7.2.1.), ma, in quanto tale, in questa sede di legittimità comunque non postulabile.

8. Considerazioni tutte quelle appena svolte sia in tema di genericità che di novità che, si richiamano quali ragioni della inammissibilità del secondo motivo, neppure implicitamente correlato alle questioni poste alla attenzione della Corte di appello.

9. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q P.Q.MDeposileia n Cancelleria oggi, n 6 SEI 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] rrabitO 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del 16/04/2026 della Corte di appello di Napoli udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale che ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria a firma del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], in replica alle conclusioni del Procuratore generale; [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 16 aprile 2026 la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'istanza di sospensione e revoca -previo accertamento alla luce dei provvedimenti di condono edilizio rilasciati nell'ano 2025, dell'intervenuta incompatibilità con l'Ordine di demolizione - dell'ordine di che trattasi depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato a due motivi. 2.1. Col primo motivo deduce violazione dell'art. 39 I. 724/1994 in relazione agli artt. 34 e 38 d.P.R. 380/2001, e vizio di motivazione in ordine alla "scindibilità" delle opere e all'omessa valutazione della "fiscalizzazione" dell'abuso. La Corte di appello avrebbe disatteso i principi consolidati in materia di rapporti tra ordine di demolizione e titoli edilizi sopravvenuti; ha fondato, infatti, il rigetto dell'istanza sul presupposto che l'intero immobile sia insanabile perché frutto di un frazionamento artificioso, volto ad eludere il limite volumetrico stabilito dalla legge 724 del 1994 dei 750 mc, laddove, ravvisata la solo parziale illegittimità dei titoli relativamente alla volumetria eccedente il limite di legge, avrebbe dovuto verificare se tale eccedenza fosse materialmente separabile dalla porzione lecita - ipotesi, anche in tesi difensiva, non ricorrente- e, in caso negativo, procedere dunque alla "conversione della sanzione demolitoria in sanzione pecuniaria"; i principi dettati dall'art. 38, e 34, comma 2, d.P.R. 380/2001, continua la difesa, debbono esser tenuti in conto dal Giudice dell'Esecuzione; l'ordinanza della Corte territoriale, in difetto del passaggio istruttorio consistente nel necessario accertamento tecnico (non potendo la questione esser risolta su base cartolare o sulla sola relazione tecnica di ufficio nel corso del giudizio di esecuzione), è viziata, al proposito, anche nella motivazione. 2.2. Col secondo motivo deduce violazione dell'art. 8 CEDU e vizio di motivazione in ordine al giudizio dii proporzionalità della sanzione e alla tutela del diritto alla abitazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 2. I fatti rilevanti del procedimento possono essere sintetizzati come segue. La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] (imputata insieme con il defunto marito) per abusivismo edilizio, con applicazione, 2tra l'altro, della pena accessoria della demolizione del manufatto abusivo oggetto del procedimento. Dai provvedimenti cui questa Corte di legittimità può avere accesso risulta che il manufatto di che trattasi consiste in un corpo di fabbrica che si sviluppa su quattro livelli fuori terra, adibito a civili abitazioni, con locale garage al piano terra e un appartamento per ciascuno dei tre piani (tutti completamente ultimati) ai quali si si accede da un unico vano scale, conducente pure ad un torrino, attraverso il quale si giunge all'unico terrazzo di copertura; risulta, altresì, dalla consulenza tecnica eseguita in corso di procedimento e dalle relative note integrative, la realizzazione di opere abusive ulteriori rispetto a quanto descritto nelle sentenze di condanna, consistenti nelle costruzioni di un corpo di fabbrica nel cortile interno ed in un ampliamento del piano terra, «direttamente collegate a quelle formanti oggetto dell'ordine di demolizione, pertanto ['è' , n.d.r.] indispensabile la demolizione delle stesse per procedere all'abbattimento»; risulta, infine, la presentazione di istanze di condono parcellizzate nell'interesse della condannata - quanto al manufatto al piano terra, sospesa per rilevate incongruenze tra i grafici allegati alla pratica di condono e dati catastali, relativamente alle altezze degli edifici degli ambienti - e dei figli -talune incomplete quanto alla documentazione- 3. Osserva il Collegio che il 'condono' ex lege 724/1994, istituto di carattere straordinario con efficacia temporalmente limitata, causa estintiva del reato urbanistico, è condizionato, anche, oltre che al rispetto dei previsti limiti temporali, che prevedono l'ultimazione delle opere abusive entro il 31 dicembre 1993 (fermo restando che l'esecuzione di interventi postumi sull'immobile abusivo non condonato, quand'anche di per sé penalmente irrilevanti, costituisce nuova condotta illecita ripetendo le medesime caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale strutturalmente inerisce), anche ai prescritti limiti dimensionali in termini di cubatura massima delle opere da condonare (individuati nel massimo del 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, in 750 metri cubi), non aggirabili, come la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente precisato, mercè richieste presentate frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, con fittizia frammentazione di opere, invece finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto rispetto al quale unitariamente gli interventi siano funzionali, sì da costituire una entità unica. 4. Ferma la necessità della perfetta coincidenza tra opera esistente, ed ultimata entro i termini di legge, e quella da condonare, coincidenza che non può essere 3conseguita o ripristinata, 'artatamente', attraverso interventi parzialmente demolitori o di frazionamento (da ultimo Sez. 3, n. 32281 del 2024, n.m.) -e che nella specie non si apprezza secondo quanto risultante dagli atti a disposizione di questa Corte-, è necessario, in primo luogo, ricordare che legittimato a chiedere il permesso in sanatoria ai sensi degli artt. 39, legge n. 724 del 1994, e 31, commi primo e terzo, legge n. 47 del 1985, è il proprietario nonché «ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria». 4.1. Tale interesse deve essere giuridicamente qualificato e non di fatto. 4.2. Si è così ritenuto legittimato a presentare domanda di condono l'autore dell'abuso (Cons. St., Sez. 6, n. 3587 del 07/04/2023; Cons. St., Sez. VI, n. 7061 del 16/11/2020), il promissario acquirente dell'immobile in virtù di un contratto preliminare stipulato con il proprietario autore dell'abuso (Cons. St., Sez. IV, n. 6545 del 27/10/2009; nel caso di specie, in virtù del contratto preliminare, il richiedente era stato immesso nel possesso dell'immobile da anni), ma non chi non ha alcuna relazione qualificata con il bene. 4.3. Del resto, l'art. 31, commi primo e terzo, legge n. 47 del 1985 attribuisce la legittimazione a presentare domanda di sanatoria al proprietario e a coloro che ai sensi dell'odierno art. 11 d.P.R. n. 380 del 2001, hanno titolo per chiedere il permesso di costruire. 4.4. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il permesso di costruire può essere rilasciato non solo al proprietario dell'immobile, ma a chiunque abbia titolo per richiederlo (così come previsto dall'art. 11, co. 1, D.P.R. n. 380/2001), e che tale ultima espressione va intesa nel senso più ampio di una legittima disponibilità dell'area, in base ad una relazione qualificata con il bene, sia essa di natura reale, o anche solo obbligatoria, purché, in questo caso, con il consenso del proprietario. Il Comune, pertanto, prima di rilasciare il titolo, ha l'onere di verificare la legittimazione del richiedente, accertando che questi sia il proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l'attività edificatoria (Cons. St., Sez. H, n. 7523 dell'11/09/2024; Cons. St., Sez. IV, n. 1827 del 15/03/2022; Cons. St., Sez. VI, n. 3048 del 22/05/2018; nel senso della necessità di una relazione qualificata con il bene si è espressa anche Sez. U, civ., n. 23317 del 04/11/2009, Rv. 609701 - 01). 4.5. E' stato altresì precisato che, in sede di procedimento per rilascio di titolo edilizio in sanatoria, deve formare oggetto di valutazione, da parte del Comune, la sussistenza di tutti i presupposti cui la legge condiziona il suddetto rilascio e, fra essi, anche la circostanza che l'istanza di sanatoria provenga da un soggetto qualificabile come proprietario dell'edificio oggetto degli interventi della cui 4sanatoria giuridica si tratti e che abbia l'intera proprietà del bene, e non solo una parte o quota di esso. Non può invece riconoscersi la legittimazione al semplice proprietario pro -quota ovvero al comproprietario di un immobile, atteso che il contegno tenuto da quest'ultimo potrebbe pregiudicare i diritti e gli interessi qualificati dei soggetti con cui condivida la propria posizione giuridica sul bene oggetto di provvedimento; di conseguenza, in caso di pluralità di proprietari del medesimo immobile, la domanda di rilascio di titolo edilizio, sia esso o non titolo in sanatoria di interventi già realizzati, deve necessariamente provenire congiuntamente da tutti i soggetti con un diritto di proprietà sull'immobile, potendosi ritenere legittimato alla presentazione della domanda il singolo comproprietario solo ed esclusivamente nel caso in cui la situazione di fatto esistente sul bene consenta di supporre l'esistenza di una sorta di cd. pactum fiduciae intercorrente tra i vari comproprietari (Cons. St., Sez. 2, n. 1766 del 12/03/2020; Cons. St., Sez. 6, n. 1563 del 16/02/2024). 4.6. Hanno titolo a richiedere il permesso di costruire tutti coloro che dimostrino di trovarsi con il bene in una relazione qualificata, non necessariamente connessa ad un diritto reale, ma derivante anche da rapporto giuridico ad effetti obbligatori. Secondo un'elencazione indicativa e non esaustiva, possono richiedere il rilascio del titolo, oltre al proprietario, i soggetti titolari rispetto al bene di rapporti di natura reale o meramente obbligatoria: l'usufruttuario; il titolare di un diritto di comodato; il titolare di un contratto di leasing (Cons. St., Sez. 6 n. 1563 del 2024, cit.; Cons. St., Sez. 6, n. 527 del 16/01/2024; Cons. St., Sez. IV, n. 4287 del 30/07/2012). 4.7. Nel caso di specie le istanze ex art. 39 I. 724/1994 presentate nel 1994 ed accolte con provvedimento del 2025 sono riferite a soggetti, i figli della condannata, odierna ricorrente, senza documentare e neppure prospettare «a quale titolo e con quale legittimazione i figli della condannata abbiano presentato le istanze di condono», così a pag. 8 dell'ordinanza impugnata che, in via ulteriore rispetto al dato formale deduce, anche, che a fronte della sola legittimazione al proposito di [OSCURATO:PERSONA] -la cui istanza di 'condono' oggetto di autonoma pratica e relativa al solo manufatto abusivo successivamente realizzato nel cortile interno ad ampliamento del piano terra, risulta, come sopra già dedotto, sospesa-unitamente con [OSCURATO:PERSONA], condannato in concorso con la ricorrente, cui è riconducibile l'edificio abusivamente realizzato, non emerge alcun contributo alla realizzazione dello stesso da parte dei figli (l'assenza di legittimazione alla presentazione della istanza in casi come quello che ne occupa risulta affermata dalla giurisprudenza di questa Corte sin da Sez. 3, n. 6333 del 03/06/1997 Ud. (dep. 02/07/1997 ) Rv. 208697 - 01, relativa a rigetto di ricorso con il quale 5l'imputato deduceva che il processo avrebbe dovuto essere sospeso essendo stata presentata istanza di condono edilizio e versato quanto dovuto, la S.C. ha osservato che le domande per il rilascio di concessione edilizia in sanatoria relativamente all'immobile abusivo erano state presentate dai figli dell'imputato medesimo e dalla documentazione in atti prodotta non era dato conoscere a che titolo essi le avevano proposte; che, anche nell'ipotesi che essi avessero ricevuto l'immobile - o il suolo in cui questo era stato edificato - in donazione dal padre, costui non potrebbe beneficiare degli effetti della domanda di condono da loro presentata, mancando in atti la prova che tutti fossero comproprietari del manufatto abusivo). Si osserva che in assenza della prova del diritto reale acquisito iure hereditatis, come la vicenda procedimentale sub iudice sembrerebbe suggerire, e, soprattutto, della sua datazione, onde verificare la legittimazione degli istanti all'epoca della presentazione della domanda, non assumerebbe rilievo neppure l'eventuale diritto di uso (ex art. 1021 cod.civ.) o il diritto di abitazione (ex art. 1022 cod.civ.), che devono essere attribuiti con contratto avente necessariamente forma scritta, richiesta ad substantiam dall'art. 135, n. 4, cod.civ., né un diritto di locazione, nessuno dei quali comunque neppure dedotti . 4.8. Nessuno degli istanti era proprietario dell'immobile, sicchè non erano legittimati a presentare nemmeno distinte domande per sanatoria di distinte porzioni del fabbricato. I figli, come detto, avevano chiesto il rilascio della concessione in sanatoria ognuna per una porzione (piano), ma né all'epoca, né oggi spiegano in base a quale titolo abbiano chiesto (ed ottenuto) i singoli permessi. La ricorrente è sul punto generica ed elude la questione principale sull'interesse qualificato dei figli a chiedere la sanatoria di singole porzioni degli immobili che potrebbero, anche, essersi auto-attribuite di fatto. Di certo non potevano essere considerati "aventi causa", eredi, formalmente intesi, in assenza di prova al proposito. Né, sotto altro profilo, sussiste, o è stato correttamente dedotto, l'interesse che legittima il terzo a chiedere il rilascio del permesso, che non può essere un interesse di fatto, ma solo un interesse giuridicamente qualificato, che tragga alimento cioè da una situazione giuridica attiva riconosciuta come tale dall'ordinamento. La Corte di appello bene ha rilevato, dunque, nell'esercizio del suo potere/dovere di verifica (cfr. Sez. 3, n. 33821 del 25/06/2021 Cc. (dep. 13/09/2021 ) Rv. 282082 - 01, e Sez. 3, n. 37470 del 10/09/2019) attinente, previa individuazione della disciplina di condono applicabile (le leggi che hanno previsto i tre condoni 6edilizi hanno diversamente individuato l'ambito di applicazione delle disposizioni in esso contenute prevedendo specifiche procedure e limiti quantitativi e temporali), innanzi tutto all'esame della legittimazione del richiedente (quindi della tempestività della domanda, del rispetto dei requisiti strutturali e temporali delle opere, dell'esame dei vincoli eventualmente esistenti e della loro incidenza sulla condonabilità o meno delle opere, dell'analisi dei requisiti volumetrici o di destinazione d'uso assentibili), il difetto di legittimazione degli unici titolari dei condoni pur rilasciati. 5. La Corte di appello ha fatto, poi, buon governo dell'insegnamento costante della Corte di cassazione secondo il quale, ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario che faccia capo ad unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle separate unità che compongono tale edificio devono riferirsi ad una unica concessione in sanatoria, onde evitare la elusione del limite di settecentocinquanta metri cubi attraverso la considerazione di ciascuna parte in luogo dell'intero complesso (Sez. 3, n. 44596 del 20/05/2016, Boccia, Rv. 269280 - 01; Sez. 3, n. 12353 del 02/10/2014, dep. 2014, Cantiello, Rv. 259292 - 01; Sez. 3, n. 20161 del 19/05/2005, Merra, Rv. 231643 - 01; Sez. 3, n. 8584 del 26/04/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 214280 - 01). 5.1. Nel caso di specie, oggetto materiale della condotta (e dell'ordine di demolizione impartito dal Giudice) è un immobile unico, realizzato dalla ricorrente col coniuge, e di sua proprietà -per quanto è dato inferire dagli atti cui questa Corte ha accesso- al momento della presentazione delle istanze di permesso di costruire in sanatoria. 5.2. La Corte di appello partenopea ha infatti rilevato che il volume complessivo del manufatto -pari a complessivi 2.635,50 metri cubi, oltre la fondazione per 173,60 metri cubi- è notevolmente esuberante rispetto al limite di 750 metri cubi previsti dalla legge 794 del 1994, ed ha rigettato l'istanza, osservato che «i tre condoni edilizi prodotti dalla difesa (e posti a fondamento dell'istanza difensiva di revoca dell'ordine di demolizione per la incompatibilità con l'atto amministrativo) riguardano un unico intervento edilizio consistito nella abusiva costruzione di un medesimo edificio ad opera di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [...], su più livelli fuori terra [...]». 6. Si tratta, peraltro, di assunto, quello relativo alla consistenza dell'opera abusiva, neppure posta in dubbio dalla difesa in questa sede come innanzi alla Corte di 7merito, sulla quale è risultato comunque doveroso il chiarimento trattandosi di presupposto delle doglianze formulate in questa sede nei due motivi di ricorso. Assunto comunque correttamente esaminato e deciso dalla Corte territoriale quando ha rilevato il superamento del limite di consistenza per il quale è possibile' ottenere il condono (anche Corte cost. n. 302 del 1996 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale, riferita all'art. 9 della Costituzione, dell'art. 39, comma 1, della I. n. 724 del 1994, in quanto la possibilità ivi prevista di presentare domande separate di concessione in sanatoria relative ad un medesimo immobile con la conseguente applicazione a ciascuna domanda del limite volumetrico dei 750 mc vale soltanto nei casi in cui vi sono diversi soggetti legittimati, per effetto della suddivisione della costruzione o della limitazione quantitativa del titolo, non potendo, pertanto, uno stesso soggetto legittimato utilizzare separate domande di sanatoria per aggirare il limite di volumetria previsto dall'art. 39, comma 1, della I. n. 724 del 1994, dovendosi, in tal caso, necessariamente unificare le richieste, quando si tratti della medesima nuova costruzione da considerarsi in senso unitario). 7. Inammissibile è, ciò premesso, il primo motivo di ricorso. 7.1. Motivo di cui si apprezza, innanzi tutto, la genericità per aspecificità, intrinseca ed estrinseca, in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella ordinanza impugnata, e che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi le doglianze difensive ivi svolte, con riferimento, è bene precisarlo, alla sola addotta incompatibilità con l'ordine di demolizione dei provvedimenti di condono ottenuti dai figli della ricorrente. 7.1.2. L'art. 581, comma 1 -bis, cod.proc.pen., introdotto nell'impianto del codice di rito per effetto dell'art. 33, comma 1, lett.d), del d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150, prevede una causa d'inammissibilità dell'impugnazione, per mancanza di specificità dei motivi, qualora non vengano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici alla motivazione del provvedimento impugnato. Si tratta di enunciazione critica, da svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell'atto d'impugnazione, e che deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell'ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione. Risulta, pertanto, codificato il requisito della specificità c.d. "estrinseca" dei motivi d'impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello. Si tratta di principio comunque già immanente nel sistema processuale in quanto consolidato, a seguito di Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, conformi, ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01; 8Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841 - 01, hanno precisato che i motivi di impugnazione (sia in appello che in cassazione) sono affetti da genericità «estrinseca» quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato), posto che l'atto di impugnazione «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425), e da genericità «intrinseca» quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come nel caso di appelli fondati su considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto (ex multis, Sez. 6, n. 3721 del 2016 e Sez. 1, n. 12066 del 05/10/1992, Makram), ovvero su generiche doglianze concernenti l'entità della pena a fronte di sanzioni sostanzialmente coincidenti con il minimo edittale (ex multis, Sez. 6, n. 18746 del 21/01/2014, Raiani, Rv. 261094). 7.2. Motivo che risulta ab imis inammissibile nella parte in cui adduce la questione della scindibilità delle opere, presupposto della 'fiscalizzazione dell'illecito', che non risulta essere stata posta alla attenzione della Corte di merito. 7.2.1. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è pacifica nel ritenere che non possano essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di merito abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rossi, Rv. 279958, in motivazione, pag. 12; conf. Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 13826 del 17/2/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 5, n. 48416 del 6/10/2014, Dudaev, Rv. 261029; Sez. 5, n. 25814 del 23/4/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255940). Ciò in quanto si deve evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01 che ha ritenuto inammissibile il 22 dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, atteso che la relativa questione non era stata prospettata in appello, ove il ricorrente si era limitato a dolersi dell'illegittimo diniego all'imputato del beneficio della pena sospesa). In altra pronuncia, condivisibilmente, è stato ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione con cui venga dedotta una violazione di 9legge che non sia stata eccepita nemmeno con l'atto di appello, non avendo l'intervenuta trattazione della questione da parte del giudice di secondo grado efficacia sanante "ex post" (Sez. i, n. 21920 del 16/5/2012, Hajmohamed, Rv. 252773). E di recente è stato ulteriormente specificato — con un'affermazione che ben si attaglia al caso che ci occupa — che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01). 7.3. Questione comunque, che, sì come posta, risulta anche per altra via inammissibile, risolvendosi nella richiesta di un accertamento di fatto al fine di verificare i presupposti della scindibilità tra opere abusive e non, alla base della valutazione in ordine alla istanza di fiscalizzazione dell'abuso, non solo oggetto di un novum rispetto alla originaria domanda in sede di merito (cfr. § 7.2. e 7.2.1.), ma, in quanto tale, in questa sede di legittimità comunque non postulabile. 8. Considerazioni tutte quelle appena svolte sia in tema di genericità che di novità che, si richiamano quali ragioni della inammissibilità del secondo motivo, neppure implicitamente correlato alle questioni poste alla attenzione della Corte di appello. 9. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q P.Q.MDeposileia n Cancelleria oggi, n 6 SEI 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] rrabitO 11
Sentenza Cassazione n. 33627/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris