CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04225/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. Riesame di Firenze. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; nonché del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e suo procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], che dichiara di rinunciare all’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Firenze, in accoglimento dell’appello cautelare del P.m. presso il Tribunale di Pisa, in riforma dell’ordinanza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.i.p. del Tribunale di Pisa, impugnata quanto alla non applicazione della custodia cautelare anche per il reato di tentato omicidio aggravato di cui al capo E), ha disposto nei confronti del suddetto la misura della custodia cautelare pure per tale reato. 2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore. 3. Con atto trasmesso a questo ufficio in data 6 novembre 2025 il difensore e procuratore speciale del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al suddetto ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse (si veda, con riguardo al caso di ricorso avverso provvedimento applicativo di una misura custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. il 01/03/2011, Testini). Invero, pur essendo stata proposta l’impugnazione in data 28 febbraio 2014, gli atti sono stati trasmessi alla Cancelleria centrale di questa Corte solo in data 28 ottobre 2025 con nota di accompagnamento del Tribunale del riesame di Firenze. E ciò – trattandosi di ricorso avverso ordinanza di appello cautelare – quando ormai non vi era più interesse a coltivare l’impugnazione, come esplicitato dalla rinuncia alla stessa, essendo passata in giudicato la sentenza della Corte di appello di Firenze emessa in data 12/09/2019, relativa anche al tentato omicidio aggravato cui si riferisce l’applicazione della misura cautelare custodiale (in relazione al quale [OSCURATO:PERSONA] era assolto), in data 12 febbraio 2021. 2. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di inter