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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2024

Cassazione n. 37034/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Perugia del 22 marzo 2022, in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 73, commi 1 e 4 d.P.R. n. 309/1990, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], e per la medesima fattispecie per diversa condotta individuale, alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 24.000,00 di multa.

L'esponente lamenta violazione di legge, in relazione all'art. 133 cod.pen., nonché insufficienza ed illogicità della motivazione.

Si lamenta una valutazione illogica e contraddittoria in ordine al comportamento collaborativo ed alla confessione resa dall'imputato, posto che la Corte territoriale aveva ritenuto quest'ultima irrilevante in palese contraddizione con il disposto dell'art. 133 cod.pen. 2.

Il difensore del ricorrente, in data 3 settembre 2024, ha depositato certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il 13 agosto 2024, in Nola.

3. Va dunque dichiarata l'estinzione del reato per la sopravvenuta morte dell'imputato.

4. La sentenza impugnata, in conseguenza della estinzione del reato per morte del reo, deve essere annullata senza rinvio.

5. Seguono le statuizioni di cui al dispositivo.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Perugia del 22 marzo 2022, in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 73, commi 1 e 4 d.P.R. n. 309/1990, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], e per la medesima fattispecie per diversa condotta individuale, alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 24.000,00 di multa. L'esponente lamenta violazione di legge, in relazione all'art. 133 cod.pen., nonché insufficienza ed illogicità della motivazione. Si lamenta una valutazione illogica e contraddittoria in ordine al comportamento collaborativo ed alla confessione resa dall'imputato, posto che la Corte territoriale aveva ritenuto quest'ultima irrilevante in palese contraddizione con il disposto dell'art. 133 cod.pen. 2. Il difensore del ricorrente, in data 3 settembre 2024, ha depositato certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il 13 agosto 2024, in Nola. 3. Va dunque dichiarata l'estinzione del reato per la sopravvenuta morte dell'imputato. 4. La sentenza impugnata, in conseguenza della estinzione del reato per morte del reo, deve essere annullata senza rinvio. 5. Seguono le statuizioni di cui al dispositivo. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 37034/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris