CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 febbraio 2024
Cassazione n. 09400/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'atto di appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Locri emessa il 24 luglio 2023. Essendosi proceduto nel processo di primo grado in assenza dell'imputato, la Corte ha rilevato, ai sensi dell'art. 581-quater cod. proc. peri., la mancanza dello specifico mandato ad impugnare contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 581-quater cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3 e 24 Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento dovuta alla applicazione della norma a processi nei quali il mandato difensivo è stato conferito prima dell'entrata in vigore della norma rispetto alle ipotesi in cui il mandato difensivo è stato conferito dopo. In ogni caso, la norma lederebbe il diritto dell'imputato di agire in giudizio a tutela dei propri interessi nonostante il conferimento di espresso mandato difensivo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. La questione, rilevante nel caso in esame ma, peraltro, genericamente posta, è già stata sottoposta al vaglio della Corte di legittimità, che l'ha risolta, con condivisibili argomentazioni ed opportuni richiami, ritenendo che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnationis" ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285324). 2 MA- In particolare, è significativo, ai fini di interesse, il passaggio motivazionale nel quale, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 2020, la Corte di cassazione ha evidenziato che, "in tale pronuncia, i giudici delle leggi hanno anche ribadito che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non fruisce, di per sé, di riconoscimento costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 274 e n. 242 del 2009, n. 298 del 2008, n. 26 del 2007, n. 288 del 1997, n. 280 del 1995; ordinanze n. 316 del 2002 e n. 421 del 2001), anche se a livello sovranazionale, l'art. 14, paragrafo 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a [OSCURATO:PERSONA] il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e l'art. 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98, prevedono il diritto a far riesaminare la decisione da una giurisdizione superiore, o di seconda istanza, a favore della persona dichiarata colpevole o condannata per un reato e sebbene la riconducibilità del potere d'impugnazione al diritto di difesa sancito dall'art.24 Cost. renda meno disponibile tale potere a interventi limitativi. Ma -come si diceva- le norme tacciate d'incostituzionalità non prevedono affatto un restringimento della facoltà di impugnazione, bensì perseguono il legittimo scopo di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato, per evitare la pendenza di regiudicande nei confronti di imputati non consapevoli del processo, oltre che far sì che l'impugnazione sia espressione del personale interesse dell'imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo". Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 01.02.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]