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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02856/2026

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ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; sentita la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, il quale si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza del 18 marzo 2025, con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ha disposto la misura cautelare personale della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di partecipazione, con il ruolo di promotore, dirigente e organizzatore, all'associazione mafiosa 'ndrangheta, «quale "capo società" della "locale di Melicucco"», con contestazione da aprile 2011 a settembre 2021.

2. Avverso l'ordinanza il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.

Con i primi due motivi ha denunciato violazione di legge in relazione agli artt. 416 bis, secondo comma, cod. pen. e 273 cod. proc. pen.

Ha lamentato che il Tribunale abbia omesso di scrutinare l'esistenza della "locale di Melicucco", mai accertata giudizialmente, e l'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] di un ruolo verticistico, che non risulta si sia in concreto manifestato.

Con il terzo motivo ha eccepito mancanza, illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza.

Ha dedotto che l'affermazione del ruolo apicale del [OSCURATO:PERSONA] in seno alla "locale di Melicucco" è fondata su supposizioni e asserzioni ipotetiche di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nella conversazione tra presenti intercettata il 14 maggio 2021, contraddette in altra intercettazione da [OSCURATO:PERSONA], considerato dal Tribunale elemento di altissimo spessore 'ndranghetistico, e dallo stesso D'[OSCURATO:PERSONA], il quale faceva riferimento all'influenza criminale sul territorio di Melicucco di soggetti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si è doluto dell'omessa valutazione di plurimi argomenti difensivi articolati nella memoria depositata innanzi al Tribunale: a) all'esito di una più attenta lettura della conversazione del 14 maggio 2021 dovevano attribuirsi a [OSCURATO:PERSONA] le affermazioni relative ai vantati rapporti con le famiglie di 'ndrangheta dei [OSCURATO:PERSONA] e dei Pelle "Gambazza"; b) [OSCURATO:PERSONA], come risultava da altro passaggio intercettivo, era intervenuto nell'affare quale cointeressato all'operazione, rivelatasi fraudolenta, piuttosto che come garante del debito del [OSCURATO:PERSONA]; c) è infondato l'assunto investigativo secondo cui le somme consegnate al [OSCURATO:PERSONA] erano destinate all'acquisto di stupefacente.

Ha lamentato ancora che, con argomentazione contraddittoria e manifestamente illogica, siano stati tratti indizi dell'intraneità dell'indagato al sodalizio mafioso dal coinvolgimento, in vista del recupero del credito, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il cui intervento era suscettibile di una spiegazio alternativa in ragione del rapporto di parentela con l'indagato, essendo costoro, rispettivamente, zia e cugino della moglie.

Con il quarto motivo ha prospettato manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui valorizza la precedente condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di associazione di tipo mafioso, quale partecipe della 'ndrangheta di Rosarno fino a marzo del 2011, avendo il giudice del riesame congetturalmente evocato la possibilità che nel corso degli anni l'attività criminale dell'indagato si fosse spostata nel territorio limitrofo di Melicucco.

Con successiva memoria del 25 novembre 2025, depositata in replica a memoria del Procuratore generale, il ricorrente ha insistito nel dedurre violazione di legge, manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione quanto alla ritenuta esistenza della "locale di Melicucco". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.

2. L'ordinanza impugnata non va esente da censure in relazione ai vizi denunciati con i motivi di ricorso.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha incentrato il giudizio di gravità indiziaria sulle risultanze di intercettazioni di conversazioni tra presenti, intervenute tra la primavera e l'estate del 2021 tra [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice della cosca [OSCURATO:PERSONA] "Castani" e della collegata associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, e il deceduto [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], figura di primo piano del sodalizio di narcotrafficanti.

I colloqui afferivano al recupero della somma di euro 125 mila consegnata da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e dal figlio [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] per l'importazione di un ingente quantitativo di droga, operazione che non andava a buon fine.

Avendo in più occasioni richiesto invano la restituzione dell'importo al [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] si rivolgeva a [OSCURATO:PERSONA] per ottenere indietro la somma, informando l'interlocutore che nell'affare aveva fatto da garante [OSCURATO:PERSONA], indicato dal D'[OSCURATO:PERSONA] quale genero del defunto [OSCURATO:PERSONA], esponente apicale della 'ndrangheta in Cittanova, e "capo società" in Melicucco per effetto dell'investitura ricevuta dal suocero.

Ai fini di una compiuta ricostruzione del compendio indiziario, i giudici del riesame hanno valorizzato le risultanze di successive conversazioni, cui prendevano parte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], captate il 28 giugno e il 30 luglio 2021, dalle quali si evinceva che, in vista del recupero del credito, fossero stati coinvolti soggetti contigui o intranei alla 'ndrangheta nella provincia re gina, tra cui [OSCURATO:PERSONA], sorella del defunto suocero del [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA].

Per effetto di tali interventi [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto l'impegno di far fronte personalmente al debito contratto da [OSCURATO:PERSONA].

3. Ritiene questa Corte che il sintetizzato compendio non giustifichi, innanzitutto, la ritenuta operatività in Melicucco di un'autonoma articolazione mafiosa, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA].

È dato incontestato, risultante dalla stessa ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, richiamata nel provvedimento impugnato, che l'esistenza nel territorio di Melicucco di una "locale" di 'ndrangheta non è mai stata oggetto di accertamento giudiziale.

In presenza di nuova articolazione periferica (cosiddetta "locale") di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di competenza, il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile, anche in difetto della commissione di reati fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento, e il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando ciò presagire il pericolo per l'ordine pubblico (Sez. 5, n. 28722 del 24/05/2018, Demasi, Rv. 273093).

Ed invero «la reale connotazione delle forme di "delocalizzazione" (anche nelle aree storicamente controllate) delle "mafie storiche", e della 'ndrangheta in particolare (in ragione delle peculiarità strutturali, organizzative ed operative), connotata da forme di vera e propria "colonizzazione" dei territori nei quali decide di estendere la propria forza egemonica, risiede nella intrinseca, e non implicita, forza di intimidazione derivante dal collegamento con le componenti centrali dell'associazione mafiosa, dalla riproduzione sui territori delle tipiche strutture organizzative della 'ndrangheta, dall'avvalinnento della fama criminale conseguita, nel corso di decenni, nei territori di storico ed originario insediamento» (Sez.

F, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753; conforme Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811).

Nella fattispecie in esame i giudici di merito non hanno fatto buon governo dei richiamati canoni interpretativi.

Della "locale" di Melicucco, diretta dal ricorrente, l'ordinanza impugnata non esplicita i connotati identificativi, il programma, la composizione soggettiva, i reati fine.

L'unica emersione a livello investigativo dell'aggregato, secondo quanto prospettato dal Tribunale del riesame, si rinviene nella conversazione intercettata il 14 maggio 2021 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che tuttavia non offre indicazioni univoche in ordine all'esistenza dell'articolazione criminale e alla carica di "capo società" rivestita dal [OSCURATO:PERSONA].

Il ruolo di vertice del ricorrente nella "locale" di Melicucco, asseritannente promanante da investitura ricevuta dal suocero, si trae da un'affermazione di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], riportata a pag. 5 del provvedimento impugnato, di non agevole lettura, non essendo esplicitata la fonte di quanto riferito dal D'[OSCURATO:PERSONA], il quale utilizza a tratti locuzioni compatibili con valutazioni ipotetiche e congetturali.

La valenza indiziaria del passaggio intercettivo è in ogni caso infirmata dal successivo colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], captato il 28 giugno 2021, di cui la medesima ordinanza dà conto alle pagg. 8 e 9, nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA] nega al [OSCURATO:PERSONA] un ruolo criminale sul territorio di Melicucco, affermando che "là è sempre stato in mano praticamente agli altri", asserzione che lo stesso [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sembra condividere, evocando la presenza criminale su quel territorio "di quelli di [OSCURATO:PERSONA]" e di "altri magari che venivano pure da sotto [OSCURATO:PERSONA]", ossia di esponenti delle articolazioni di 'ndrangheta attive nei limitrofi territori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

All'assenza di elementi indizianti dell'esistenza di un'autonoma struttura organizzativa, facente capo al [OSCURATO:PERSONA], non può sopperire il riferimento a conoscenze che l'indagato avrebbe vantato con autorevoli famiglie di 'ndrangheta, ovvero agli interventi dei nominati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affinché l'indagato onorasse il debito del [OSCURATO:PERSONA], non foss'altroé l'ordinanza non spiega adeguatamente perché detti interventi assurgano a indizio dell'adesione mafiosa, specie ove si consideri il legame parentale tra l'indagato e i soggetti menzionati, cui gli stessi creditori facevano riferimento nel corso dei colloqui riportati nell'ordinanza applicativa della misura cautelare personale.

Tanto meno risultano compiutamente approfondite le allegazioni difensive in merito alla denunciata omessa valutazione di intercettazioni indizianti di una cointeressenza del [OSCURATO:PERSONA] nell'affare gestito dal [OSCURATO:PERSONA], che finirebbe per ricondurre la presenza dell'indagato nella vicenda a una compartecipazione all'operazione, piuttosto che al ruolo di garante tramite la spendita della propria influenza criminale.

Non vale, infine, a colmare le evidenziate lacune il richiamo al precedente giurisprudenziale, al quale in questa sede va dato seguito, secondo cui i gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare possono dedursi dalla precedente condanna del soggetto per l'adesione al medesimo sodalizio e dal ruolo assunto all'interno dell'organizzazione, valutati congiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti a sostegno della perdurante partecipazione relativamente al periodo successivo a quello cui è riferita la condanna (Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019, dep. 2020, Amnnendola, Rv. 278221).Lo status di condannato per un precedente fatto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, se può assumere una valenza interpretativa degli accadimenti posti a fondamento di una nuova imputazione di partecipazione ad associazione mafiosa, non vale a surrogare un difetto di prova, seppur nei limiti della fase indiziaria, in ordine al nuovo fatto associativo (Sez. 6, n. 15482 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Formisano, non. mass).

Il riferimento alla continuità dell'adesione associativa, conclamata dal precedente giudicato, risulta ancor meno decisivo ove si consideri che la condanna riportata dal ricorrente riguardava la partecipazione a un'articolazione di 'ndrangheta attiva sul territorio di Rosarno, là dove la nuova imputazione attribuisce al [OSCURATO:PERSONA] un ruolo criminale apicale su un diverso territorio.

Su tale apparente incoerenza, debitamente evidenziata dalla difesa nel procedimento ex art. 309 cod. proc, pen., la decisione impugnata non offre una congrua giustificazione, limitandosi a prospettare la possibilità che il ricorrente abbia negli anni spostato la propria influenza criminale sul territorio di Melicucco, senza tuttavia esplicitare tempi e modalità.

4. Ne consegue l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., per nuovo esame.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; sentita la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, il quale si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza del 18 marzo 2025, con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ha disposto la misura cautelare personale della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di partecipazione, con il ruolo di promotore, dirigente e organizzatore, all'associazione mafiosa 'ndrangheta, «quale "capo società" della "locale di Melicucco"», con contestazione da aprile 2011 a settembre 2021. 2. Avverso l'ordinanza il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. Con i primi due motivi ha denunciato violazione di legge in relazione agli artt. 416 bis, secondo comma, cod. pen. e 273 cod. proc. pen. Ha lamentato che il Tribunale abbia omesso di scrutinare l'esistenza della "locale di Melicucco", mai accertata giudizialmente, e l'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] di un ruolo verticistico, che non risulta si sia in concreto manifestato. Con il terzo motivo ha eccepito mancanza, illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. Ha dedotto che l'affermazione del ruolo apicale del [OSCURATO:PERSONA] in seno alla "locale di Melicucco" è fondata su supposizioni e asserzioni ipotetiche di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nella conversazione tra presenti intercettata il 14 maggio 2021, contraddette in altra intercettazione da [OSCURATO:PERSONA], considerato dal Tribunale elemento di altissimo spessore 'ndranghetistico, e dallo stesso D'[OSCURATO:PERSONA], il quale faceva riferimento all'influenza criminale sul territorio di Melicucco di soggetti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si è doluto dell'omessa valutazione di plurimi argomenti difensivi articolati nella memoria depositata innanzi al Tribunale: a) all'esito di una più attenta lettura della conversazione del 14 maggio 2021 dovevano attribuirsi a [OSCURATO:PERSONA] le affermazioni relative ai vantati rapporti con le famiglie di 'ndrangheta dei [OSCURATO:PERSONA] e dei Pelle "Gambazza"; b) [OSCURATO:PERSONA], come risultava da altro passaggio intercettivo, era intervenuto nell'affare quale cointeressato all'operazione, rivelatasi fraudolenta, piuttosto che come garante del debito del [OSCURATO:PERSONA]; c) è infondato l'assunto investigativo secondo cui le somme consegnate al [OSCURATO:PERSONA] erano destinate all'acquisto di stupefacente. Ha lamentato ancora che, con argomentazione contraddittoria e manifestamente illogica, siano stati tratti indizi dell'intraneità dell'indagato al sodalizio mafioso dal coinvolgimento, in vista del recupero del credito, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il cui intervento era suscettibile di una spiegazio alternativa in ragione del rapporto di parentela con l'indagato, essendo costoro, rispettivamente, zia e cugino della moglie. Con il quarto motivo ha prospettato manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui valorizza la precedente condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di associazione di tipo mafioso, quale partecipe della 'ndrangheta di Rosarno fino a marzo del 2011, avendo il giudice del riesame congetturalmente evocato la possibilità che nel corso degli anni l'attività criminale dell'indagato si fosse spostata nel territorio limitrofo di Melicucco. Con successiva memoria del 25 novembre 2025, depositata in replica a memoria del Procuratore generale, il ricorrente ha insistito nel dedurre violazione di legge, manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione quanto alla ritenuta esistenza della "locale di Melicucco". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate. 2. L'ordinanza impugnata non va esente da censure in relazione ai vizi denunciati con i motivi di ricorso. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha incentrato il giudizio di gravità indiziaria sulle risultanze di intercettazioni di conversazioni tra presenti, intervenute tra la primavera e l'estate del 2021 tra [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice della cosca [OSCURATO:PERSONA] "Castani" e della collegata associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, e il deceduto [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], figura di primo piano del sodalizio di narcotrafficanti. I colloqui afferivano al recupero della somma di euro 125 mila consegnata da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e dal figlio [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] per l'importazione di un ingente quantitativo di droga, operazione che non andava a buon fine. Avendo in più occasioni richiesto invano la restituzione dell'importo al [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] si rivolgeva a [OSCURATO:PERSONA] per ottenere indietro la somma, informando l'interlocutore che nell'affare aveva fatto da garante [OSCURATO:PERSONA], indicato dal D'[OSCURATO:PERSONA] quale genero del defunto [OSCURATO:PERSONA], esponente apicale della 'ndrangheta in Cittanova, e "capo società" in Melicucco per effetto dell'investitura ricevuta dal suocero. Ai fini di una compiuta ricostruzione del compendio indiziario, i giudici del riesame hanno valorizzato le risultanze di successive conversazioni, cui prendevano parte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], captate il 28 giugno e il 30 luglio 2021, dalle quali si evinceva che, in vista del recupero del credito, fossero stati coinvolti soggetti contigui o intranei alla 'ndrangheta nella provincia re gina, tra cui [OSCURATO:PERSONA], sorella del defunto suocero del [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]. Per effetto di tali interventi [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto l'impegno di far fronte personalmente al debito contratto da [OSCURATO:PERSONA]. 3. Ritiene questa Corte che il sintetizzato compendio non giustifichi, innanzitutto, la ritenuta operatività in Melicucco di un'autonoma articolazione mafiosa, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA]. È dato incontestato, risultante dalla stessa ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, richiamata nel provvedimento impugnato, che l'esistenza nel territorio di Melicucco di una "locale" di 'ndrangheta non è mai stata oggetto di accertamento giudiziale. In presenza di nuova articolazione periferica (cosiddetta "locale") di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di competenza, il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile, anche in difetto della commissione di reati fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento, e il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando ciò presagire il pericolo per l'ordine pubblico (Sez. 5, n. 28722 del 24/05/2018, Demasi, Rv. 273093). Ed invero «la reale connotazione delle forme di "delocalizzazione" (anche nelle aree storicamente controllate) delle "mafie storiche", e della 'ndrangheta in particolare (in ragione delle peculiarità strutturali, organizzative ed operative), connotata da forme di vera e propria "colonizzazione" dei territori nei quali decide di estendere la propria forza egemonica, risiede nella intrinseca, e non implicita, forza di intimidazione derivante dal collegamento con le componenti centrali dell'associazione mafiosa, dalla riproduzione sui territori delle tipiche strutture organizzative della 'ndrangheta, dall'avvalinnento della fama criminale conseguita, nel corso di decenni, nei territori di storico ed originario insediamento» (Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753; conforme Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811). Nella fattispecie in esame i giudici di merito non hanno fatto buon governo dei richiamati canoni interpretativi. Della "locale" di Melicucco, diretta dal ricorrente, l'ordinanza impugnata non esplicita i connotati identificativi, il programma, la composizione soggettiva, i reati fine. L'unica emersione a livello investigativo dell'aggregato, secondo quanto prospettato dal Tribunale del riesame, si rinviene nella conversazione intercettata il 14 maggio 2021 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che tuttavia non offre indicazioni univoche in ordine all'esistenza dell'articolazione criminale e alla carica di "capo società" rivestita dal [OSCURATO:PERSONA]. Il ruolo di vertice del ricorrente nella "locale" di Melicucco, asseritannente promanante da investitura ricevuta dal suocero, si trae da un'affermazione di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], riportata a pag. 5 del provvedimento impugnato, di non agevole lettura, non essendo esplicitata la fonte di quanto riferito dal D'[OSCURATO:PERSONA], il quale utilizza a tratti locuzioni compatibili con valutazioni ipotetiche e congetturali. La valenza indiziaria del passaggio intercettivo è in ogni caso infirmata dal successivo colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], captato il 28 giugno 2021, di cui la medesima ordinanza dà conto alle pagg. 8 e 9, nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA] nega al [OSCURATO:PERSONA] un ruolo criminale sul territorio di Melicucco, affermando che "là è sempre stato in mano praticamente agli altri", asserzione che lo stesso [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sembra condividere, evocando la presenza criminale su quel territorio "di quelli di [OSCURATO:PERSONA]" e di "altri magari che venivano pure da sotto [OSCURATO:PERSONA]", ossia di esponenti delle articolazioni di 'ndrangheta attive nei limitrofi territori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. All'assenza di elementi indizianti dell'esistenza di un'autonoma struttura organizzativa, facente capo al [OSCURATO:PERSONA], non può sopperire il riferimento a conoscenze che l'indagato avrebbe vantato con autorevoli famiglie di 'ndrangheta, ovvero agli interventi dei nominati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affinché l'indagato onorasse il debito del [OSCURATO:PERSONA], non foss'altroé l'ordinanza non spiega adeguatamente perché detti interventi assurgano a indizio dell'adesione mafiosa, specie ove si consideri il legame parentale tra l'indagato e i soggetti menzionati, cui gli stessi creditori facevano riferimento nel corso dei colloqui riportati nell'ordinanza applicativa della misura cautelare personale. Tanto meno risultano compiutamente approfondite le allegazioni difensive in merito alla denunciata omessa valutazione di intercettazioni indizianti di una cointeressenza del [OSCURATO:PERSONA] nell'affare gestito dal [OSCURATO:PERSONA], che finirebbe per ricondurre la presenza dell'indagato nella vicenda a una compartecipazione all'operazione, piuttosto che al ruolo di garante tramite la spendita della propria influenza criminale. Non vale, infine, a colmare le evidenziate lacune il richiamo al precedente giurisprudenziale, al quale in questa sede va dato seguito, secondo cui i gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare possono dedursi dalla precedente condanna del soggetto per l'adesione al medesimo sodalizio e dal ruolo assunto all'interno dell'organizzazione, valutati congiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti a sostegno della perdurante partecipazione relativamente al periodo successivo a quello cui è riferita la condanna (Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019, dep. 2020, Amnnendola, Rv. 278221).Lo status di condannato per un precedente fatto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, se può assumere una valenza interpretativa degli accadimenti posti a fondamento di una nuova imputazione di partecipazione ad associazione mafiosa, non vale a surrogare un difetto di prova, seppur nei limiti della fase indiziaria, in ordine al nuovo fatto associativo (Sez. 6, n. 15482 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Formisano, non. mass). Il riferimento alla continuità dell'adesione associativa, conclamata dal precedente giudicato, risulta ancor meno decisivo ove si consideri che la condanna riportata dal ricorrente riguardava la partecipazione a un'articolazione di 'ndrangheta attiva sul territorio di Rosarno, là dove la nuova imputazione attribuisce al [OSCURATO:PERSONA] un ruolo criminale apicale su un diverso territorio. Su tale apparente incoerenza, debitamente evidenziata dalla difesa nel procedimento ex art. 309 cod. proc, pen., la decisione impugnata non offre una congrua giustificazione, limitandosi a prospettare la possibilità che il ricorrente abbia negli anni spostato la propria influenza criminale sul territorio di Melicucco, senza tuttavia esplicitare tempi e modalità. 4. Ne consegue l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., per nuovo esame. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, di
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