CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 04345/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 16 maggio 2024, che ha confermato la sentenza di condanna di primo grado per il reato di truffa. 1.1 II difensore lamenta la nullità della notifica del decreto che aveva disposto il rinvio a giudizio dell'imputato, che risultava essere stato notificato per posta e consegnato a tale [OSCURATO:PERSONA], qualificatosi come addetto al servizio del destinatario; si era sostenuto non esservi la prova della effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario in quanto lo stesso, come risultava dalla autocertificazione prodotta in calce all'istanza di ammissione del patrocinio a spese dello stato, risultava risiedere in Marina di Gioiosa ionica ed era stato del tutto pretermesso l'adempimento della notificazione dell'atto a mezza di raccomandata previsto dall'art. 7 comma 3 della legge n.890/82; su tale ultimo aspetto nulla aveva detto il giudice di appello, e poiché la notifica dell'atto al destinatario poteva dirsi perfezionata unicamente ove il postino abbia provveduto all'invio del menzionato avvertimento di consegna con lettera raccomandata, ne derivava la nullità della notifica che aveva disposto il giudizio e degli atti conseguenti (viene citata Cass. Civ. sez.VI, ordinanza n.2 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. La Corte di appello ha infatti evidenziato che è stato notificato, mediante consegna a mano dell'interessato, allo stesso indirizzo presso il quale è stata eseguita la notifica del decreto che dispone il giudizio, il decreto di differimento della prima udienza per cui nessun pregiudizio della difesa si è verificato, posto che l'imputato è stato direttamente informato sin dalla prima udienza effettivamente tenutasi del processo a suo carico. Inoltre, correttamente è stata richiamata in ricorso la giurisprudenza secondo la quale "La notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l'agente postale non ne dà notizia a quest'ultimo mediante l'avviso ex art. 7, comma 3, della I. n. 890 del 1982" (Cass. Civ. sez. 3, ord. n. 22095 del 24/07/2023, Rv. 668602 - 01); deve però rilevarsi che, nel caso in esame, questa Corte ha potuto constatare, quale giudice del fatto processuale, che il previsto avviso è stato spedito, come risulta dalla annotazione sulla cartolina verde presente nel fascicolo.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile ii ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de