CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37283/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma, giudicando in sede di rito abbreviato, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Tivoli, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, in relazione all'illecita detenzione di gr. 100 circa di hashish, suddivisa in n. 10 involucri (fatto del 27.5.2017). 2. Avverso tale sentenza il difensore del Lucci propone ricorso per cassazione, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Violazione di legge in relazione all'art. 23-bis I. n. 176/2020, perché la celebrazione del giudizio di appello non è stata preceduta dalla trasmissione, da parte della Cancelleria alla difesa, delle conclusioni del Procuratore generale, in violazione del contraddittorio cartolare previsto dalla norma. II) Violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale esplicato in termini logici la prevalenza assegnata a determinati elementi rispetto ad altri al fine di affermare la responsabilità del prevenuto per il reato ascritto. III) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90. IV) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. V) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omessa riduzione di pena per il rito abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] 1. È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso. 2. Va premesso che nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, prevista dall'art. 23- bis, comma 2, del d.t. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi t dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, Rv. 281152 - 01; in motivazione la Corte, in funzione del carattere "cartolare" del giudizio, ha precisato che la nozione di intervento dell'imputato non può essere intesa restrittivamente nel senso di presenza fisica, ma come partecipazione attiva e cosciente, con garanzia effettiva dei diritti e facoltà di cui è titolare). 3. Si tratta di una nullità che attiene alla lesione del diritto di intervento della difesa al contraddittorio cartolare, non potendosi condividere quella giurisprudenza secondo cui la nullità in questione atterrebbe (non all'intervento ma) all'assistenza dell'imputato, per cui andrebbe ecc:epita prima del compimento dell'atto o, se non possibile, immediatamente dopo (Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, Rv. 283048 - 02). Ciò per una serie di ragioni. In primo luogo, la presentazione di conclusioni scritte da parte della difesa è solo eventuale e non obbligatoria; secondo la norma, infatti, i difensori, entro il quinto giorno dall'udienza, "possono presentare conclusioni scritte". In secondo luogo, sono proprio le conclusioni scritte del Pubblico ministero che possono sollecitare le conclusioni scritte della difesa; la norma, infatti, impone alla cancelleria di trasmettere alla difesa le conclusioni della parte pubblica proprio per sollecitare il contraddittorio cartolare, ed in tal senso si tratta di un vero e proprio "intervento" (scritto) e non di semplice assistenza. Infine, nella specie è pacifico che la parte privata non assiste all'atto nullo, trattandosi di una omessa comunicazione; quindi, la nullità rimane deducibile nei termini di cui all'art. 181, comma 4, cod. proc. pen., trattandosi di nullità verificatasi nel corso del giudizio di appello, come tale deducibile con ricorso per cassazione. 4. Nel caso che occupa, non risulta dagli atti - la cui consultazione si è resa necessaria in ragione del vizio dedotto la comunicazione al difensore dell'imputato delle conclusioni scritte del Procuratore generale. Consegue la tempestività e fondatezza dell'eccezione di nullità formulata con il ricorso in esame. 5. Ciò comporta il necessario annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma, affinché proceda a nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Roma, altra sezione, per nuovo giudi