CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24483/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'inversione dell'onere della prova per aver la Corte d'Appello posto a carico dell'imputato l'onere di giustificare la provenienza lecita del bene oggetto di ricettazione e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato; che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2) sulla base della consolidata giurisprudenza, secondo cui risponde del delitto di ricettazione colui che, trovato nella disponibilità di una refurtiva di qualsivoglia natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120); che la Corte d'Appello ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione della modalità della condotta, del valore del bene oggetto di ricettazione e dei plurimi precedenti gravanti sull'imputato, anche specifici, attestanti la sua capacità a delinquere (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 17