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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11440/2026

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Bonanni, con domiciliazione telematica come per legge- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionetelematica come per legge-controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocatoRoberto Cianchi, con domiciliazione telematica come in atti- controricorrenti incidentali -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 760/2022 depositatail 26/04/2022.Numero registro generale 28778/2022Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 1 1440/2026Data pubblicazione 28/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

I fatti di causa che ancora rilevano in questa sede sono i seguenti.L’impresa di costruzioni Scatizzi convenne in giudizio dinanzi alTribunale di Prato i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere ilpagamento di lavori edili eseguiti su di un immobile da essa alienatoai convenuti.2.

I [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] si costituirono in giudizio e chiesero in viariconvenzionale la condanna dell’impresa Scatizzi al risarcimento deldanno per i lavori malamente eseguiti e chiesero, inoltre,l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ingegnere Ciuoffo,quale direttore dei lavori.3.

Questi si costituì in giudizio e chiese la chiamata in causa della propriacompagnia assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] PLC (di seguito soltanto“[OSCURATO:PERSONA]”).4. [OSCURATO:PERSONA] pure si costituì in giudizio e chiese il rigetto della domanda dimanleva; dedusse l’inoperatività della polizza; chiese che fosseroaccertate le quote delle responsabilità rispettivamente ascrivibili aisoggetti che avevano realizzato il fabbricato e quindi all’impresaScatizzi e al Ciuoffo, quale direttore dei lavori.5.

Il Tribunale di Prato rigettò la domanda dell’impresa Scatizzi e accolsequella riconvenzionale dei [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], condannando l’impresae il direttore dei lavori in solido al risarcimento dei danni quantificatiin euro 32.500,00 con manleva in favore dell’ingegnere Ciuoffo daparte della [OSCURATO:PERSONA] e salva l’applicazione della franchigia contrattualedi euro 15.000,00.6.

La compagnia assicuratrice impugnò la sentenza e all’impugnazioneresistette il Ciuoffo, che fece rilevare la non integrità delcontraddittorio in appello.R.g. n. 28778 del 2022Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 2 di 9Numero registro generale 28778/2022Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 1 1440/2026Data pubblicazione 28/04/20267.

La Corte d’appello di Firenze dispose con ordinanza l’integrazione delcontraddittorio nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e di StefanoScatizzi, e, per questi, dei suoi eredi.8.

Si costituirono in giudizio i [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] mentre l’impresa Scatizzirimaneva contumace.9.

La Corte d’appello di Firenze con la sentenza n. 760 del 26/04/2022 haaccolto l’appello della [OSCURATO:PERSONA] e ha, pertanto, escluso la manleva dellacompagnia assicuratrice in favore del Ciuoffo e ha compensato lespese di lite tra lo stesso e la [OSCURATO:PERSONA] come pure nei confronti deiRaggiante - [OSCURATO:PERSONA].10.

Avverso la detta sentenza propone ricorso per cassazione StefanoCiuoffo, con due motivi di impugnazione.11.

Risponde con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].12.

I [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] rispondono con altro controricorso contenentericorso incidentale su due motivi incentrati sulla mancata condannaalle spese in loro favore e a carico del Ciuoffo.13. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi diStefano Scatizzi sono rimasti intimati14.

Il ricorso è stato trattato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per laquale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e i controricorrenti incidentali hannodepositato memoria e alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso indecisione, con termine di sessanta giorni per il depositodell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Primo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA]: violazione e (o)falsa ed inesatta applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 cod. proc. civ., nello specifico: falsa ed errataapplicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. per avere i giudici di appelloritenuto ammissibile la domanda, da considerarsi nuova, svolta daZurich nell’atto di citazione in appello.R.g. n. 28778 del 2022Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 3 di 9Numero registro generale 28778/2022Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 1 1440/2026Data pubblicazione 28/04/2026Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello è approdata aconclusioni errate sotto il profilo interpretativo dell’art. 345 cod. proc.civ. ritenendo che le domande proposte dalla compagnia assicurativanel giudizio di appello non fossero domande nuove, e quindiprocedendo a esaminarle e ad accoglierle.Il motivo è infondato: l’accertamento della quota di responsabilitàascrivibile a ciascuno dei vari coobbligati era stato espressamentechiesto dalla [OSCURATO:PERSONA] sin dalla prima fase del giudizio.

Di tanto dà attola Corte d’appello nella sentenza impugnata, laddove, al par. 2 dellamotivazione è scritto quanto segue: « La Corte rileva, infatti, chel’appellante, terzo chiamato in causa dal proprio assicurato, alla lucedel contratto di assicurazione che prevedeva, tra l’altro, la coperturadei soli danni direttamente ascrivibili alla responsabilità dell’assicuratocon esclusione di ogni responsabilità derivante dalla natura solidaledell’obbligazione risarcitoria, aveva chiesto al Tribunale, ai fini delladecisione sulla domanda di manleva proposta nei suoi confronti, diprocedere, ove accertata una responsabilità solidale dei convenuti(impresa e direttore dei lavori), alla ripartizione interna di taleresponsabilità.

Il giudice di prime cure ha, pertanto, errato laddovenon ha proceduto ad eseguire tale accertamento e, tale omissione,non può, peraltro, ritenersi giustificata dalla (corretta) statuizione inordine alla circostanza che né l’impresa né il direttore dei lavoriavevano svolto domanda di regresso l’uno contro l’altro e che,pertanto, la ripartizione delle rispettive quote di responsabilità erauna questione interna ai medesimi.

Va, infatti, tenuto distinto ilrapporto principale tra i danneggiati e i ritenuti responsabili e traquest’ultimi, dal diverso rapporto contrattuale intercorrente tral’assicurato e la propria compagnia assicurativa e, pertanto, varitenuta ammissibile la domanda proposta in primo gradodall’appellante e il conseguente gravame principale che riguarda ilR.g. n. 28778 del 2022Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 4 di 9Numero registro generale 28778/2022Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 1 1440/2026Data pubblicazione 28/04/2026rapporto di garanzia.

In altri termini, il giudice di prime cure eratenuto a decidere in ordine alla graduazione delle responsabilità, nonnel rapporto tra coobbligati stante la mancanza di una domanda diregresso, quanto nel rapporto di assicurazione ai fini della domandadi manleva (art 1299 c.c.)»A seguito di detta corretta qualificazione della posizione sostanziale eprocessuale delle parti del rapporto assicurativo la Corte territorialeha quindi accertato la quota di responsabilità ascrivibile al Ciuoffo,quale direttore dei lavori, rispetto a quella ascrivibile all’impresaScatizzi e dopo averla determinata, richiamando la consulenza tecnicasvolta in primo grado, nel cinquanta per cento e quantificata nelcorrispondente ammontare monetario è giunta alla conclusione che ilrelativo importo, pari a euro 11.614,50 era inferiore a quello dellafranchigia contrattuale, cosicché nulla era dovuto da [OSCURATO:PERSONA] al Ciuoffo.La quantificazione della somma non risulta contestata, peraltro, dalricorrente principale.2.

Il secondo motivo è proposto quale subordinato rispetto al primo, ossiada esaminare nel solo caso in cui il primo motivo non sia accolto.

Conesso si deduce: nullità della sentenza e (o) del procedimento ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; nello specificoviolazione e (o) falsa applicazione dell’art. 331 cod. proc. civ. inrelazione all’art. 106 cod. proc. civ. e dell’art. 101 cod. proc. civ.;violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.; nello specifico: violazionedell’art. 2033 cod. civ. per avere la Corte d’Appello respinto la domandadi restituzione delle somme pagate dal Ciuoffo nei confronti deiRaggiante e [OSCURATO:PERSONA] a seguito della determinazione della quota diresponsabilità gravante sul Ciuoffo medesimo.Il ricorrente contesta che la Corte d’appello, allorché ha accolto il primomotivo di appello, e a seguito dell’integrazione del contraddittorio estesaR.g. n. 28778 del 2022Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 5 di 9Numero registro generale 28778/2022Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 1 1440/2026Data pubblicazione 28/04/2026a tutte le parti in causa, non abbia provveduto a rideterminare il gradodi responsabilità ad esso ascrivibile, come richiesto da [OSCURATO:PERSONA] anche conefficacia nei confronti delle altre parti del giudizio di secondo grado econseguentemente a condannare i [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] alla restituzionedi quanto pagato da Ciuoffo in sovrappiù rispetto al debito di suaspettanza, così come determinato dai giudici di secondo grado.Il motivo è manifestamente infondato.In pratica il ricorrente, condebitore solidale ed avendo pagato l’intero,pretende che l’eccedenza rispetto alla propria quota di corresponsabilitàgli sia restituita non dal coobbligato, ma dal terzo danneggiato.E’ arduo per questa Corte comprendere dove sia il fondamentonormativo di tale originale pretesa.Basterà dunque ricordare alla difesa del ricorrente che il Ciuoffo in gradodi appello non aveva proposto alcuna domanda di regresso nei confrontidei terzi, ossia dei [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA].

La circostanza che in dipendenzadella quota di responsabilità ascrivibile al Ciuoffo e della franchigiacontrattuale all’assicurato Ciuoffo risultò non dovuto alcun indennizzoassicurativo non esclude che il risarcimento restasse comunque dovutoal danneggiato, e quindi ai [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA].Se poi, per effetto dell’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], sorsel’interesse dell’assicurato a proporre una domanda di regresso, questain primo luogo andava rivolta nei confronti del condebitore solidale e perlui dei suoi eredi; in secondo luogo andava proposta nelle forme ed entroi termini stabiliti per l’impugnazione incidentale dall’art. 334 c.p.c..Quanto, poi, alla clausola del contratto di assicurazione che limitava lacopertura assicurativa alla sola quota di corresponsabilità dell’assicurato(nella specie, quindi, del Ciuoffo), essa ovviamente non era certoopponibile al terzo danneggiato, ossia ai [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA].

Laprospettazione del Ciuoffo, secondo la quale egli non aveva bisogno diproporre l’impugnazione incidentale, potendo giovarsiR.g. n. 28778 del 2022Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 6 di 9Numero registro generale 28778/2022Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 1 1440/2026Data pubblicazione 28/04/2026dell’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] non è meritevole di essere accolta,sebbene il Ciuoffo richiami la giurisprudenza nomofilattica di questaCorte e segnatamente la sentenza n. 24707 del 4/12/2015.Ciò in quanto il rapporto principale non era stato in alcun modo rimessoin discussione da parte della [OSCURATO:PERSONA], che era l’unica parte ad avereimpugnato la sentenza di primo grado e che aveva proposto appellounicamente avuto riguardo al rapporto di manleva con il Ciuoffo.

Lasentenza di questa Corte a Sezioni Unite n. 24707 del 4/12/2015,rettamente intesa, non consentiva all’assicurato, ossia al Ciuoffo, dirimanere inerte senza la proposizione di un’impugnazione incidentale alfine di rimettere in discussione il rapporto principale, ossia quello tra idanneggiati e il danneggiante.3.

Il ricorso principale del Ciuoffo è, in conclusione, infondato e deve essererigettato.4.

Prima di esaminare il controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] se ne deve affermare la tempestività.5.

Infatti, sebbene il ricorso il ricorso principale sia stato notificatoall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] in gradodi appello, il 30 novembre 2022 (come dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] riferito ap. 2 del proprio controricorso e come risulta dall’avviso di ricevimentodella notifica a mezzo posta, allegato al ricorso principale), e sebbene ilricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] sia stato notificato al difensoredel ricorrente principale il 21 gennaio 2023, va osservato che ladisciplina applicabile ratione temporis (anteriore al d. lgs. 149/22)prevedeva che il controricorso fosse notificato al ricorrente principaleentro venti giorni “dalla scadenza del termine stabilito per il depositodel ricorso”, che è di venti giorni “dall’ultima notifica”.6.

Nel caso di specie l’ultima notifica del ricorso si perfezionò il 12 dicembre2022, sicché il termine per la notifica del controricorso (tanto perLuciano [OSCURATO:PERSONA], quanto per [OSCURATO:PERSONA]) venne a scadere il 23gennaio 2023 (il 22, ultimo giorno, quell’anno cadde di domenica).R.g. n. 28778 del 2022Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 7 di 9Numero registro generale 28778/2022Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 1 1440/2026Data pubblicazione 28/04/20267.

Il primo motivo di ricorso incidentale censura la sentenza della Corteterritoriale per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per omissione di pronuncia sulladomanda di condanna alle spese di causa e di condanna perresponsabilità processuale aggravata formulata da [OSCURATO:PERSONA] e daRende nei confronti del Ciuoffo.8.

Il secondo motivo del ricorso incidentale reca censura di violazione degliartt. 91 e 92 cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale violato le dettenorme laddove ha compensato le spese di lite senza tenere conto dellacircostanza che il Ciuoffo era risultato soccombente rispetto alle preteseavanzate nei loro confronti.I due motivi possono essere congiuntamente scrutinati, in quantostrettamente connessi.

Essi sono infondati.

La Corte d’appello haesaminato la questione delle spese, ossia ha preso in considerazione laposizione del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, ha reso una pronunciasul punto, cosicché non vi è lugo a discorrere di omessa pronuncia.

LaCorte territoriale ha escluso che i due coniugi avessero un interesse acontraddire rispetto all’impugnazione in appello della [OSCURATO:PERSONA] in quantol’appello della compagnia assicuratrice riguardava soltanto il rapportoassicurativo con il Ciuoffo e, inoltre, questo non svolse alcuna domandanei loro confronti e si limitò a evidenziare la necessità, per ragioniprocessuali, di integrare il contraddittorio in fase d’impugnazione.

Atanto consegue che la compensazione delle spese di lite, e laconseguente mancata applicazione dell’art. 96, terzo comma, cod. proc.civ., risulta essere stata correttamente disposta alla stregua dell’art. 92cod. proc. civ. e in base alla nota pronuncia della Corte Costituzionale(Corte Costituzionale n. 77 del 7/03/2018).9.

Le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente principale e la Zurichseguono la soccombenza del Ciuoffo e, tenuto conto dell’attivitàR.g. n. 28778 del 2022Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 8 di 9Numero registro generale 28778/2022Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 1 1440/2026Data pubblicazione 28/04/2026processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sonoliquidate in euro 4.300,00.10.

In considerazione dell’assoluta inconsistenza e pretestuosità dei motividel ricorso principale, indice evidente dell’abuso del potere diimpugnazione (Cass. 6/12/2021 n. 38528), ritiene il Collegio che ilricorrente principale sia meritevole dell’irrogazione della sanzione delpagamento della somma di euro 4.300,00 in applicazione dell’art. 96,terzo comma, cod. proc. civ.11.

Le spese di lite nei confronti dei ricorrenti incidentali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] essere compensate atteso l’esito della lite, di rigetto sia delricorso principale che di quello incidentale.12.

Nulla per le spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di Samuele e diTommaso Scatizzi, rimasti intimati.13.

L’esito dell’impugnazione, di rigetto dei ricorsi principale e incidentale,comporta che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrentiincidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello rispettivamente per il ricorso principale e per il ricorsoincidentale, ove dovuti, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.Compensa integralmente le spese processuali nei confronti di LucianoRaggiante e [OSCURATO:PERSONA].Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore dellacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] PLC, delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in Euro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agliaccessori di legge; nonché al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] InsuranceR.g. n. 28778 del 2022Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 9 di 9Numero registro generale 28778/2022Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 1 1440/2026Data pubblicazione 28/04/2026PLC della somma di euro 4.300,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod.proc. civ.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente principale e del ricorrente incidentale e in favore del competenteUfficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso principale e rispettivamente per il ricorsoincidentale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,sezione III civile, in data 15/01/2026.Il PresidenteMarco RossettiR.g. n. 28778 del 2022Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 10 di 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Bonanni, con domiciliazione telematica come per legge- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionetelematica come per legge-controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocatoRoberto Cianchi, con domiciliazione telematica come in atti- controricorrenti incidentali -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 760/2022 depositatail 26/04/2022.Numero registro generale 28778/2022Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 1 1440/2026Data pubblicazione 28/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. I fatti di causa che ancora rilevano in questa sede sono i seguenti.L’impresa di costruzioni Scatizzi convenne in giudizio dinanzi alTribunale di Prato i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere ilpagamento di lavori edili eseguiti su di un immobile da essa alienatoai convenuti.2. I [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] si costituirono in giudizio e chiesero in viariconvenzionale la condanna dell’impresa Scatizzi al risarcimento deldanno per i lavori malamente eseguiti e chiesero, inoltre,l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ingegnere Ciuoffo,quale direttore dei lavori.3. Questi si costituì in giudizio e chiese la chiamata in causa della propriacompagnia assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] PLC (di seguito soltanto“[OSCURATO:PERSONA]”).4. [OSCURATO:PERSONA] pure si costituì in giudizio e chiese il rigetto della domanda dimanleva; dedusse l’inoperatività della polizza; chiese che fosseroaccertate le quote delle responsabilità rispettivamente ascrivibili aisoggetti che avevano realizzato il fabbricato e quindi all’impresaScatizzi e al Ciuoffo, quale direttore dei lavori.5. Il Tribunale di Prato rigettò la domanda dell’impresa Scatizzi e accolsequella riconvenzionale dei [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], condannando l’impresae il direttore dei lavori in solido al risarcimento dei danni quantificatiin euro 32.500,00 con manleva in favore dell’ingegnere Ciuoffo daparte della [OSCURATO:PERSONA] e salva l’applicazione della franchigia contrattualedi euro 15.000,00.6. La compagnia assicuratrice impugnò la sentenza e all’impugnazioneresistette il Ciuoffo, che fece rilevare la non integrità delcontraddittorio in appello.R.g. n. 28778 del 2022Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 2 di 9Numero registro generale 28778/2022Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 1 1440/2026Data pubblicazione 28/04/20267. La Corte d’appello di Firenze dispose con ordinanza l’integrazione delcontraddittorio nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e di StefanoScatizzi, e, per questi, dei suoi eredi.8. Si costituirono in giudizio i [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] mentre l’impresa Scatizzirimaneva contumace.9. La Corte d’appello di Firenze con la sentenza n. 760 del 26/04/2022 haaccolto l’appello della [OSCURATO:PERSONA] e ha, pertanto, escluso la manleva dellacompagnia assicuratrice in favore del Ciuoffo e ha compensato lespese di lite tra lo stesso e la [OSCURATO:PERSONA] come pure nei confronti deiRaggiante - [OSCURATO:PERSONA].10. Avverso la detta sentenza propone ricorso per cassazione StefanoCiuoffo, con due motivi di impugnazione.11. Risponde con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].12. I [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] rispondono con altro controricorso contenentericorso incidentale su due motivi incentrati sulla mancata condannaalle spese in loro favore e a carico del Ciuoffo.13. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi diStefano Scatizzi sono rimasti intimati14. Il ricorso è stato trattato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per laquale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e i controricorrenti incidentali hannodepositato memoria e alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso indecisione, con termine di sessanta giorni per il depositodell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Primo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA]: violazione e (o)falsa ed inesatta applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 cod. proc. civ., nello specifico: falsa ed errataapplicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. per avere i giudici di appelloritenuto ammissibile la domanda, da considerarsi nuova, svolta daZurich nell’atto di citazione in appello.R.g. n. 28778 del 2022Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 3 di 9Numero registro generale 28778/2022Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 1 1440/2026Data pubblicazione 28/04/2026Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello è approdata aconclusioni errate sotto il profilo interpretativo dell’art. 345 cod. proc.civ. ritenendo che le domande proposte dalla compagnia assicurativanel giudizio di appello non fossero domande nuove, e quindiprocedendo a esaminarle e ad accoglierle.Il motivo è infondato: l’accertamento della quota di responsabilitàascrivibile a ciascuno dei vari coobbligati era stato espressamentechiesto dalla [OSCURATO:PERSONA] sin dalla prima fase del giudizio. Di tanto dà attola Corte d’appello nella sentenza impugnata, laddove, al par. 2 dellamotivazione è scritto quanto segue: « La Corte rileva, infatti, chel’appellante, terzo chiamato in causa dal proprio assicurato, alla lucedel contratto di assicurazione che prevedeva, tra l’altro, la coperturadei soli danni direttamente ascrivibili alla responsabilità dell’assicuratocon esclusione di ogni responsabilità derivante dalla natura solidaledell’obbligazione risarcitoria, aveva chiesto al Tribunale, ai fini delladecisione sulla domanda di manleva proposta nei suoi confronti, diprocedere, ove accertata una responsabilità solidale dei convenuti(impresa e direttore dei lavori), alla ripartizione interna di taleresponsabilità. Il giudice di prime cure ha, pertanto, errato laddovenon ha proceduto ad eseguire tale accertamento e, tale omissione,non può, peraltro, ritenersi giustificata dalla (corretta) statuizione inordine alla circostanza che né l’impresa né il direttore dei lavoriavevano svolto domanda di regresso l’uno contro l’altro e che,pertanto, la ripartizione delle rispettive quote di responsabilità erauna questione interna ai medesimi. Va, infatti, tenuto distinto ilrapporto principale tra i danneggiati e i ritenuti responsabili e traquest’ultimi, dal diverso rapporto contrattuale intercorrente tral’assicurato e la propria compagnia assicurativa e, pertanto, varitenuta ammissibile la domanda proposta in primo gradodall’appellante e il conseguente gravame principale che riguarda ilR.g. n. 28778 del 2022Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 4 di 9Numero registro generale 28778/2022Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 1 1440/2026Data pubblicazione 28/04/2026rapporto di garanzia. In altri termini, il giudice di prime cure eratenuto a decidere in ordine alla graduazione delle responsabilità, nonnel rapporto tra coobbligati stante la mancanza di una domanda diregresso, quanto nel rapporto di assicurazione ai fini della domandadi manleva (art 1299 c.c.)»A seguito di detta corretta qualificazione della posizione sostanziale eprocessuale delle parti del rapporto assicurativo la Corte territorialeha quindi accertato la quota di responsabilità ascrivibile al Ciuoffo,quale direttore dei lavori, rispetto a quella ascrivibile all’impresaScatizzi e dopo averla determinata, richiamando la consulenza tecnicasvolta in primo grado, nel cinquanta per cento e quantificata nelcorrispondente ammontare monetario è giunta alla conclusione che ilrelativo importo, pari a euro 11.614,50 era inferiore a quello dellafranchigia contrattuale, cosicché nulla era dovuto da [OSCURATO:PERSONA] al Ciuoffo.La quantificazione della somma non risulta contestata, peraltro, dalricorrente principale.2. Il secondo motivo è proposto quale subordinato rispetto al primo, ossiada esaminare nel solo caso in cui il primo motivo non sia accolto. Conesso si deduce: nullità della sentenza e (o) del procedimento ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; nello specificoviolazione e (o) falsa applicazione dell’art. 331 cod. proc. civ. inrelazione all’art. 106 cod. proc. civ. e dell’art. 101 cod. proc. civ.;violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.; nello specifico: violazionedell’art. 2033 cod. civ. per avere la Corte d’Appello respinto la domandadi restituzione delle somme pagate dal Ciuoffo nei confronti deiRaggiante e [OSCURATO:PERSONA] a seguito della determinazione della quota diresponsabilità gravante sul Ciuoffo medesimo.Il ricorrente contesta che la Corte d’appello, allorché ha accolto il primomotivo di appello, e a seguito dell’integrazione del contraddittorio estesaR.g. n. 28778 del 2022Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 5 di 9Numero registro generale 28778/2022Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 1 1440/2026Data pubblicazione 28/04/2026a tutte le parti in causa, non abbia provveduto a rideterminare il gradodi responsabilità ad esso ascrivibile, come richiesto da [OSCURATO:PERSONA] anche conefficacia nei confronti delle altre parti del giudizio di secondo grado econseguentemente a condannare i [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] alla restituzionedi quanto pagato da Ciuoffo in sovrappiù rispetto al debito di suaspettanza, così come determinato dai giudici di secondo grado.Il motivo è manifestamente infondato.In pratica il ricorrente, condebitore solidale ed avendo pagato l’intero,pretende che l’eccedenza rispetto alla propria quota di corresponsabilitàgli sia restituita non dal coobbligato, ma dal terzo danneggiato.E’ arduo per questa Corte comprendere dove sia il fondamentonormativo di tale originale pretesa.Basterà dunque ricordare alla difesa del ricorrente che il Ciuoffo in gradodi appello non aveva proposto alcuna domanda di regresso nei confrontidei terzi, ossia dei [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]. La circostanza che in dipendenzadella quota di responsabilità ascrivibile al Ciuoffo e della franchigiacontrattuale all’assicurato Ciuoffo risultò non dovuto alcun indennizzoassicurativo non esclude che il risarcimento restasse comunque dovutoal danneggiato, e quindi ai [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA].Se poi, per effetto dell’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], sorsel’interesse dell’assicurato a proporre una domanda di regresso, questain primo luogo andava rivolta nei confronti del condebitore solidale e perlui dei suoi eredi; in secondo luogo andava proposta nelle forme ed entroi termini stabiliti per l’impugnazione incidentale dall’art. 334 c.p.c..Quanto, poi, alla clausola del contratto di assicurazione che limitava lacopertura assicurativa alla sola quota di corresponsabilità dell’assicurato(nella specie, quindi, del Ciuoffo), essa ovviamente non era certoopponibile al terzo danneggiato, ossia ai [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]. Laprospettazione del Ciuoffo, secondo la quale egli non aveva bisogno diproporre l’impugnazione incidentale, potendo giovarsiR.g. n. 28778 del 2022Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 6 di 9Numero registro generale 28778/2022Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 1 1440/2026Data pubblicazione 28/04/2026dell’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] non è meritevole di essere accolta,sebbene il Ciuoffo richiami la giurisprudenza nomofilattica di questaCorte e segnatamente la sentenza n. 24707 del 4/12/2015.Ciò in quanto il rapporto principale non era stato in alcun modo rimessoin discussione da parte della [OSCURATO:PERSONA], che era l’unica parte ad avereimpugnato la sentenza di primo grado e che aveva proposto appellounicamente avuto riguardo al rapporto di manleva con il Ciuoffo. Lasentenza di questa Corte a Sezioni Unite n. 24707 del 4/12/2015,rettamente intesa, non consentiva all’assicurato, ossia al Ciuoffo, dirimanere inerte senza la proposizione di un’impugnazione incidentale alfine di rimettere in discussione il rapporto principale, ossia quello tra idanneggiati e il danneggiante.3. Il ricorso principale del Ciuoffo è, in conclusione, infondato e deve essererigettato.4. Prima di esaminare il controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] se ne deve affermare la tempestività.5. Infatti, sebbene il ricorso il ricorso principale sia stato notificatoall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] in gradodi appello, il 30 novembre 2022 (come dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] riferito ap. 2 del proprio controricorso e come risulta dall’avviso di ricevimentodella notifica a mezzo posta, allegato al ricorso principale), e sebbene ilricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] sia stato notificato al difensoredel ricorrente principale il 21 gennaio 2023, va osservato che ladisciplina applicabile ratione temporis (anteriore al d. lgs. 149/22)prevedeva che il controricorso fosse notificato al ricorrente principaleentro venti giorni “dalla scadenza del termine stabilito per il depositodel ricorso”, che è di venti giorni “dall’ultima notifica”.6. Nel caso di specie l’ultima notifica del ricorso si perfezionò il 12 dicembre2022, sicché il termine per la notifica del controricorso (tanto perLuciano [OSCURATO:PERSONA], quanto per [OSCURATO:PERSONA]) venne a scadere il 23gennaio 2023 (il 22, ultimo giorno, quell’anno cadde di domenica).R.g. n. 28778 del 2022Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 7 di 9Numero registro generale 28778/2022Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 1 1440/2026Data pubblicazione 28/04/20267. Il primo motivo di ricorso incidentale censura la sentenza della Corteterritoriale per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per omissione di pronuncia sulladomanda di condanna alle spese di causa e di condanna perresponsabilità processuale aggravata formulata da [OSCURATO:PERSONA] e daRende nei confronti del Ciuoffo.8. Il secondo motivo del ricorso incidentale reca censura di violazione degliartt. 91 e 92 cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale violato le dettenorme laddove ha compensato le spese di lite senza tenere conto dellacircostanza che il Ciuoffo era risultato soccombente rispetto alle preteseavanzate nei loro confronti.I due motivi possono essere congiuntamente scrutinati, in quantostrettamente connessi. Essi sono infondati. La Corte d’appello haesaminato la questione delle spese, ossia ha preso in considerazione laposizione del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, ha reso una pronunciasul punto, cosicché non vi è lugo a discorrere di omessa pronuncia. LaCorte territoriale ha escluso che i due coniugi avessero un interesse acontraddire rispetto all’impugnazione in appello della [OSCURATO:PERSONA] in quantol’appello della compagnia assicuratrice riguardava soltanto il rapportoassicurativo con il Ciuoffo e, inoltre, questo non svolse alcuna domandanei loro confronti e si limitò a evidenziare la necessità, per ragioniprocessuali, di integrare il contraddittorio in fase d’impugnazione. Atanto consegue che la compensazione delle spese di lite, e laconseguente mancata applicazione dell’art. 96, terzo comma, cod. proc.civ., risulta essere stata correttamente disposta alla stregua dell’art. 92cod. proc. civ. e in base alla nota pronuncia della Corte Costituzionale(Corte Costituzionale n. 77 del 7/03/2018).9. Le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente principale e la Zurichseguono la soccombenza del Ciuoffo e, tenuto conto dell’attivitàR.g. n. 28778 del 2022Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 8 di 9Numero registro generale 28778/2022Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 1 1440/2026Data pubblicazione 28/04/2026processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sonoliquidate in euro 4.300,00.10. In considerazione dell’assoluta inconsistenza e pretestuosità dei motividel ricorso principale, indice evidente dell’abuso del potere diimpugnazione (Cass. 6/12/2021 n. 38528), ritiene il Collegio che ilricorrente principale sia meritevole dell’irrogazione della sanzione delpagamento della somma di euro 4.300,00 in applicazione dell’art. 96,terzo comma, cod. proc. civ.11. Le spese di lite nei confronti dei ricorrenti incidentali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] essere compensate atteso l’esito della lite, di rigetto sia delricorso principale che di quello incidentale.12. Nulla per le spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di Samuele e diTommaso Scatizzi, rimasti intimati.13. L’esito dell’impugnazione, di rigetto dei ricorsi principale e incidentale,comporta che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrentiincidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello rispettivamente per il ricorso principale e per il ricorsoincidentale, ove dovuti, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.Compensa integralmente le spese processuali nei confronti di LucianoRaggiante e [OSCURATO:PERSONA].Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore dellacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] PLC, delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in Euro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agliaccessori di legge; nonché al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] InsuranceR.g. n. 28778 del 2022Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 9 di 9Numero registro generale 28778/2022Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 1 1440/2026Data pubblicazione 28/04/2026PLC della somma di euro 4.300,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod.proc. civ.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente principale e del ricorrente incidentale e in favore del competenteUfficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso principale e rispettivamente per il ricorsoincidentale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,sezione III civile, in data 15/01/2026.Il PresidenteMarco RossettiR.g. n. 28778 del 2022Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 10 di 9
Sentenza Cassazione n. 11440/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris