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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2025

Cassazione n. 21707/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 20 marzo 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 16 maggio 2023, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; posto che con il primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione (poiché omessa) con riguardo alla affermazione di responsabilità per tre cessioni di sostanza stupefacente di tipo hashish, in quanto fondata su conversazioni intercettate dal tenore incerto, prive di elementi di riscontro, ed anzi in contrasto con la ricostruzione alternativa offerta dal ricorrente; ritenuto che il primo motivo è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalle conformi decisioni di merito, con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati (pp. 4 e 5 sentenza impugnata; pp. 3 e ss. sentenza del Tribunale), in quanto i giudici di merito, infatti, hanno valorizzato: 1) il contenuto delle conversazioni, dal cui esame si evince che [OSCURATO:PERSONA] si adoperò ad organizzare tre incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 2) il rinvenimento, all'esito del terzo incontro, della sostanza stupefacente, la cui consegna da parte del [OSCURATO:PERSONA] fu documentata anche fotograficamente; 3) il medesimo modus operandi (sia in ordine alla sequenza dei contatti che agli spostamenti della vettura di [OSCURATO:PERSONA], monitorata con rilevamento satellitare); 4) l'inverosimiglianza della lettura alternativa offerta dalla difesa, per la quale gli incontri erano giustificati dall'esistenza di trattative per la locazione di un immobile; considerato, pertanto, che nel caso in esame la prova dei traffici illeciti, della loro conclusione e della riferibilità al ricorrente non è stata tratta esclusivamente dai dialoghi intercettati, ma anche da ulteriori elementi, e che, in ogni caso, la valutazione, ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., delle conversazioni intercettate è stata compiuta con rigore, escludendo altre ipotesi ricostruttive del fatto (cfr., Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, Rv. 279251 - 01; Sez. 6, n. 27434 del 14/2/2017, Rv. 270299 - 01), ed offrendo una motivazione non oggetto di specifica doglianza; rilevato che con il secondo motivo il ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe dovuto escludere d'ufficio la recidiva;considerato che il motivo è inammissibile, in quanto non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (cfr., proprio in tema di recidiva, Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, Rv. 284768 - 02; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Rv. 279903 - 01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745 - 01); rilevato, quanto al terzo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, l'esistenza di precedenti specifici e la commissione del fatto mentre era sottoposto a misura domiciliare: p. 6 sentenza impugnata), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (in motivazione, Sez.

U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, non mass. sul punto; conf., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163 - 01); pertanto, viene in rilievo un giudizio di fatto che può essere sostenuto dalla indicazione delle sole ragioni preponderanti della decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata con il ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 7, n. 9779 del 14/02/2025, non mass.; Sez. 7, n. 4985 del 17/12/2024, dep. 2025, non mass.); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 20 marzo 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 16 maggio 2023, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; posto che con il primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione (poiché omessa) con riguardo alla affermazione di responsabilità per tre cessioni di sostanza stupefacente di tipo hashish, in quanto fondata su conversazioni intercettate dal tenore incerto, prive di elementi di riscontro, ed anzi in contrasto con la ricostruzione alternativa offerta dal ricorrente; ritenuto che il primo motivo è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalle conformi decisioni di merito, con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati (pp. 4 e 5 sentenza impugnata; pp. 3 e ss. sentenza del Tribunale), in quanto i giudici di merito, infatti, hanno valorizzato: 1) il contenuto delle conversazioni, dal cui esame si evince che [OSCURATO:PERSONA] si adoperò ad organizzare tre incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 2) il rinvenimento, all'esito del terzo incontro, della sostanza stupefacente, la cui consegna da parte del [OSCURATO:PERSONA] fu documentata anche fotograficamente; 3) il medesimo modus operandi (sia in ordine alla sequenza dei contatti che agli spostamenti della vettura di [OSCURATO:PERSONA], monitorata con rilevamento satellitare); 4) l'inverosimiglianza della lettura alternativa offerta dalla difesa, per la quale gli incontri erano giustificati dall'esistenza di trattative per la locazione di un immobile; considerato, pertanto, che nel caso in esame la prova dei traffici illeciti, della loro conclusione e della riferibilità al ricorrente non è stata tratta esclusivamente dai dialoghi intercettati, ma anche da ulteriori elementi, e che, in ogni caso, la valutazione, ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., delle conversazioni intercettate è stata compiuta con rigore, escludendo altre ipotesi ricostruttive del fatto (cfr., Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, Rv. 279251 - 01; Sez. 6, n. 27434 del 14/2/2017, Rv. 270299 - 01), ed offrendo una motivazione non oggetto di specifica doglianza; rilevato che con il secondo motivo il ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe dovuto escludere d'ufficio la recidiva;considerato che il motivo è inammissibile, in quanto non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (cfr., proprio in tema di recidiva, Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, Rv. 284768 - 02; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Rv. 279903 - 01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745 - 01); rilevato, quanto al terzo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, l'esistenza di precedenti specifici e la commissione del fatto mentre era sottoposto a misura domiciliare: p. 6 sentenza impugnata), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (in motivazione, Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, non mass. sul punto; conf., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163 - 01); pertanto, viene in rilievo un giudizio di fatto che può essere sostenuto dalla indicazione delle sole ragioni preponderanti della decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata con il ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 7, n. 9779 del 14/02/2025, non mass.; Sez. 7, n. 4985 del 17/12/2024, dep. 2025, non mass.); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. P.Q.M