CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 37835/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 08/02/2022 della Corte di appello di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; letta per le ricorrenti la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 8 febbraio 2022 la Corte di appello di Palermo, decidendo in seguito al rinvio della Sezione Quarta della Corte di cassazione con sentenza in data 17 gennaio 2020, ha confermato la sentenza in data 14 ottobre 2016 del Tribunale di Marsala che aveva condannato le imputate alle pene di legge per il tentato furto aggravato da violenza sulle cose, per essere quattro persone e per aver approfittato delle circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica difesa. 2. Le ricorrenti deducono con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione, perché la condotta tenuta non integrava il contributo concorsuale necessario, dotato di efficacia causale. Lamentano altresì l'assenza di motivazione sul tentativo. Con il secondo contestano le aggravanti applicate e con il terzo il diniego delle generiche. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono manifestamente infondati. La Quarta Sezione di questa Corte, nell'annullare la sentenza della Corte di appello di Palermo, ha ritenuto mal dichiarata l'inammissibilità degli atti di appello per genericità e ha stigmatizzato l'omessa risposta alle questioni relative al concorso di persone nel reato, alla configurabilità del tentativo e delle aggravanti. Ritiene il Collegio che la sentenza ora impugnata abbia assolto l'obbligo motivazionale. I Giudici di merito hanno ricostruito in fatto che le due donne, insieme ai rispettivi partner, nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 2015, avevano tentato di impossessarsi di un ingente quantitativo di carburante della [OSCURATO:PERSONA], custodito nel serbatoio del deposito della ditta, non portando a termine l'azione criminosa per il tempestivo intervento delle forze dell'ordine. Le imputate avevano fatto da palo/ mentre i partner, giudicati separatamente, si erano introdotti all'interno dell'impianto, dopo aver forzato un lucchetto, dei quadri elettrici e una valvolaie dopo aver collocato il tubo nel serbatoio del carburante allo scopo di riversare il liquido in alcuni recipienti appositamente predisposti. Avevano dovuto desistere dal compimento dell'azione delittuosa per l'intervento delle forze dell'ordine. Gli agenti di polizia giudiziaria avevano verificato, grazie a mirati servizi di pedinamento, che la sera prima le donne avevano effettuato un sopralluogo e si erano parcheggiate a 15 metri dal cancello della vecchia cantina abbandonata, che la sera del tentato furto avevano effettuato molti giri di perlustrazione, che avevano accompagnato i partner sul luogo, che si erano parcheggiate nelle vicinanze per poter assicurare loro una comoda via di fuga o per scortare il furgone dopo il furto. I Giudici, quindi, hanno motivatamente ritenuto il contributo agevolatore nel tentato furto. La decisione è in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cuit ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà (tra le più recenti, Sez. 4, n. 52791 del 08/11/2018, Barbato, Rv. 274521-01). Anche la motivazione sul furto nella forma tentata è ineccepibile perché gli operanti avevano sorpreso i due uomini sul muro di cinta che separava l'area di pertinenza della vecchia cantina abbandonata dall'area di pertinenza della [OSCURATO:PERSONA], entrambi emananti un forte odore di gasolio. Ispezionato lo stabilimento, la polizia giudiziaria aveva constatato che il terreno attorno al serbatoio di stoccaggio di carburante era cosparso di gasolio, fuoriuscito dal relativo bocchettone a causa della forte pressione, aveva altresì constatato che erano stati forzati gli sportelli posti a protezione dei quadri elettrici del deposito che consentivano l'attivazione della pompa elettrica necessaria al sollevamento e alla fuoriuscita del carburante ed era stata forzata anche una valvola che azionava la medesima pompa. Il gasolio veniva caricato su un furgoncino, preso a nolo il giorno prima e solo per un giorno, in cui vi erano cisterne e bidoni di plastica. Di qui l'arresto in flagranza dei quattro imputati. Ineccepibile la motivazione relativa alla conferma delle aggravanti: gli imputati erano quattro, avevano agito in orario notturno, con danneggiamento sulle cose. La tesi secondo cui l'orario notturno di per sé non integrava la minorata difesa è del tutto inconsistente se solo si considera che l'organizzazione dell'attività criminosa non sarebbe stata possibile di giorno. La decisione sul punto non necessita di argomenti sovrabbondanti. Peraltro, le Sezioni Unite, con sentenza n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 01, hanno precisato che la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto. Le ricorrenti nulla hanno detto di significativo sul punto. Infine, immune da censure è il diniego delle generiche avuto riguardo alla gravità del fatto, alla programmazione, al danno. Va ribadito che, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01), principio cui si è scrupolosamente attenuta la Corte territoriale. ' i 1/ Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per le ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che le ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 ciascuna in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle