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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2024

Cassazione n. 04345/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9268– 202 1 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, v ia Lungotevere dei Mellini n.45,presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso con l'avv . [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E TENUTA DELL’[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, piazza Cavour 17, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentat o e difes o, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - Ric. 2021n. 25893sez.

S2 - ud. 30 - 1 - 20 2 4 - 2 - avverso la sentenza n. 4838/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA , depositata il 1/7/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/1/2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a del ricorrente . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con nota del 30/05/19 Fideuram – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. segnalò al Comitato di vigilanza dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari (O.C.F.) che [OSCURATO:PERSONA], suo consulente finanziario, aveva posto in essere più condotte in violazione del Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307/2018.

In particolare, segnalò che il consulente aveva, in violazione dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza imposti dall’art. 158 comma I, comunicato e trasmesso alla clientela informazioni e documenti non rispondenti al vero, aveva omesso di comunicare operazioni di investimento, aveva perfezionato operazioni non autorizzate dalla clientela, aveva contraffatto la firma della clientela su modulistica contrattuale e altra documentazione relativa a operazioni poste in essere; in violazione dell'art. 159, comma 4 dello stesso Regolamento intermediari, infine , aveva violato gli obblighi di identificazione della clientela.

Nel contraddittorio con Cerretani, con delibera n. 1398 del 23/06/2020, l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziariinflisse a Cerretani la sanzione della sospensione di quattro mesi dall’albo ex art. 196 comma 1 lett. c) T.U.F.

2. Avverso questa delibera, Cerretani propose ricorso ex art. 196 comma 4-bis T.U.F., chiedendo la sospensione e l’annullamento del provvedimento nonché, in via subordinata, la rideterminazione e la riduzione della sanzione.

Ric. 2021n. 25893sez.

S2 - ud. 30 - 1 - 20 2 4 - 3 - Con sentenza n. 4838/2021, la Corte di appello di Roma respinse il ricorso, esclusela eccepita violazione del termine di contestazione di 180 giorni stabilito dall’art. 196 comma 2 TUF e, nelmerito, confer mò la sussistenza di elementi probatori sufficienti della fondatezza degli addebiti.

3. Avverso questa sentenza Cerretani ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi; l’O.C.F.ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 196 comma 2 T.U.F. per avere la Corte escluso la decadenza dell’O.C.F. dalla sua potestà sanzionatoria, ritenendo non consumato il termine di 180 giorni per la contestazione dell’addebito perché decorrente soltanto dal ricevimento della segnalazione e non dalla data di accertamento dell’addebito da parte della Banca.

1.1. Il primo motivo è infondato.

Come riportato nei fatti di causa, nella fattispecie Fideuram ha dapprima provveduto all’accertamento intern o dei fatti rilevanti e, quindi, ha segnalato al Comitato di disciplina le violazioni per cui è giudizio con relazione Audit del 30/5/2019.

Per principio consolidato, in tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione all'interessato, stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre, non già dal momento in cui il «fatto» è stato acquisito nella sua materialità, ma, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi, da quando l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto alla Ric. 2021n. 25893sez.

S2 - ud. 30 - 1 - 20 2 4 - 4 - vigilanza delle disposizioni che si assumono violate.

Qualora, pertanto, il soggetto abilitato a riscontrare gli estremi della violazione sia diverso da quello incaricato della ricerca e della raccolta degli elementi di fatto, l'atto di accertamento non può essere configurato fino a quando i risultati delle indagini svolte dal secondo non siano portati a conoscenza del primo, dovendo escludersi che le attività svolte dai due diversi organi possano essere considerate unitariamente al fine di valutare la congruità del tempo necessario per l'accertamento delle irregolarità e, conseguentemente, la ragionevolezza di quello effettivamente impiegato dall'amministrazione (Cass. Sez. 1, n. 9456 del 19/05/2004; in ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 1154 del 2024).

La Corte d’appelloha, pertanto, correttamente applicato questo principio, fissando la decorrenza iniziale del termine ex 196 comma 2 TUF alla data di segnalazione formale da parte di Fideuram , e ritenendo, in conseguenza , tempestiva la contestazione del 15/11/2019, avvenuta nel termine dei sei mesi dalla ricezione della relazione.

2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento ai n. 3, 4 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha prospettato il contrasto tra affermazioni inconciliabili emergenti dal testo della sentenza; la Corte di Appello avrebbe negato la rilevanza delle dichiarazioni sui fatti contestat i, contenute nella lettera della cliente Dell’Angelo (una tra gli investitori coinvolti nelle violazioni per cui è giudizio), in considerazione di una supposta transazione con lei intercorsa, sebbene abbiapoi riportato che tale transazione non risulta dagli atti.

3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., egli ha, quindi , sostenuto, in relazione allo stesso elemento di prova, la violazione dell’art. 1362 cod. civ. in combinato disposto con l’art. 1324 cod. civ., per avere la Corte Ric. 2021n. 25893sez.

S2 - ud. 30 - 1 - 20 2 4 - 5 - interpretato questa letterain violazione del criterio letterale, negando la sua valenza probatoria scriminante di ogni addebito,nonostante la chiarezza del testo.

3.1. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono inammissibili, perché diretti ad una rivalutazione in meritodi un elemento probatorio.

La motivazione, invero, non contiene alcuna affermazione contraddittoria, perché il giudizio di irrilevanza della letteradella cliente coinvolta si fonda essenzialmente sulla constatazione che non vi è contenuto «alcun riferimento alla dedotta inesistenza dei comportamenti contestati» (pag. 5 penultimo capoverso, pag. 7 secondo capoverso della sentenza); la lettura delle dichiarazioni non rivela alcun errore di interpretazione perché l’investitrice non ha proprio riferito nulla in merito ai fatti oggetto del reclamo presentato in precedenza; l’ipotesi di una intercorsa transazione, seppure non dimostrata, è stata formulata unicamente come giustificazione del rilascio di tali dichiarazioni e, pertanto, non ha alcuna valenza essenziale alla coerenza della ratio decidendi.

4. Con il quarto motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Cerretani ha denunciato la violazione dell’art. 159 co. 4 del [OSCURATO:PERSONA] per avere la Corte d’appello ritenuto violato l’obbligo di identificazione di una società cliente, cioè di una persona giuridica, sebbene il modulo fosse stato consegnato e ritirato presso la sede e l’amministratore unico, firmatario del modulo, non avesse mai contestato l’autenticità della sottoscrizione apposta.

4.1. Il motivo è inammissibile.

Il comma 4 dell’art. 159 del Regolamento intermediari a dottato con delibera CONSOB n. 20307 del 15.2.2018e, prima ancora, dell’art. 108 del Regolamento adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre Ric. 2021n. 25893sez.

S2 - ud. 30 - 1 - 20 2 4 - 6 - 2007 e successivamente modificato con delibere n. 16736 del 18 dicembre 2008, n. 17581 del 3 dicembre 2010, n. 18210 del 9 maggio 2012, n. 19094 dell’8 gennaio 2015 e 19548 del 17 marzo 2016, (quest’ultimo applicabile alle fattispecie contestate ratione temporis), prevede che il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede verifichi l’identità del cliente o del potenziale cliente, prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni.

Il ricorrente ha afferma to di aver utilizzato una modalità di raccolta della sottoscrizione che prescindevaproprio dall’accertamento dell’identità dell’investitore, perché non implicavamai il contatto con il rappresentante della persona giuridica.

La Corte d’appello ha perciò ritenuto che la sottoscrizione dell’operazione o delle singole disposizioni non po tesse avvenire a mezzo di consegna dei moduli da sottoscrivere a d un soggetto terzo , con il ritiro delle copie firmatein un momento successivo, senza previa raccolta della firma in presenza.

La decisione è certamente coerente con la prescrizione dell’art. 108 del Regolamento e con la sua ragione .

L ’obbligo di verifica dell’identità dell’investitore è posto, infatti, non soltanto nell’interesse di quest’ultimo, ma anche e soprattutto nell’interesse della regolarità degli investimenti: con delibera n. 18731 del 2013, recante «disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede», la CONSOB ha proprio previsto che i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede assolvano gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e dalle relative disposizioni attuative, cioè le misure finalizzate all’attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del Ric. 2021n. 25893sez.

S2 - ud. 30 - 1 - 20 2 4 - 7 - terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Gli articoli da 2203 a 2213 cod. civ. richiamati da Cerretani nell’argomentazione della sua censura sono , perciò, del tutto inconferenti in quanto presuppongono la procura o la delega di poteri che nella specie non risulta siano stati da lui verificati e i poteri di rappresentanza e procura certamente non ineriscono automaticamente alla funzione di addetto alla ricezione degli atti.

La suesposta ragione della previa verifica dell’identità dell’investitore rende allora irrilevante pure la deduzione della mancata contestazione, a posteriori , dell’autenticità della firma da parte di alcuno.

4.2. Quel che Cerretani non considera, nell’argomentazione delle sue censure, è che tutte le norme che disciplina no l’attività di intermediazione mobiliare (la l egge n. 1/1991 , l’art. 21 della l egge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, i l T esto unico della finanza – d.lgs. n. 53/ 1998) sono statedettate non soltanto nell’interesse del singolo contraente di volta in volta implicato, ma anche nell’interesse generale all’integrità dei mercati finanziariin quanto caratterizzati dall’avere ad oggetto di scambio prodotti particolarmente «pericolosi», perché consistenti in contratti il cui contenuto sfugge alla conoscen za ordinaria e, soprattutto, al controllo della parte che , in realtà , attende una prestazionefutura.

Per questa particolare caratteristica essenziale del prodotto finanziario,il legislatore ha stabilito, per l’intermediario , quelle regole di trasparenza e correttezza nel comportamentoche ha ritenuto essere garanzia del regolare ed efficiente funzionamento del mercato.

Ric. 2021n. 25893sez.

S2 - ud. 30 - 1 - 20 2 4 - 8 - Conseguentemente, è escluso che le violazioni di queste regole possano perdere la loro rilevanza disciplinare in considerazione del comportamento del singolo investitore successivo alla condotta sanzionabile o delle conseguenze strettamente patrimoniali di quest’ultima.

5. Con il quinto motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 180 comma 3 lettera a) n. 3 del Regolamento intermediari per avere la Corte ritenuto la sussistenza di una contraffazione relativa a modulistica contrattuale e ad operazioni poste in essere, sebbene egli avesse apposto falsamente la firma di due clienti soltanto in girata di assegni tratti sul suo conto corrente personale e ai clienti fossero in conseguenza state accreditate le somme portate da quegli assegni, senza alcun pregiudizio. 5.1 Anche questo motivo è evidentemente infondato.

Cerretaniha in ogni caso falsificato la firma di un cliente nel corso di un’operazione, seppure nell’intento di attribuirgli un beneficio.

L’art. 107comma 1 del [OSCURATO:PERSONA], nella versione applicabile ratione temporis(poi divenuto art. 158 del Regolamento 2018 ) impone ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza e l’osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano.

L’art. 110 del Regolamento 2007 (art. 180 del Regolamento 2018), dopo aver stabilito al comma 1 che le sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) del [OSCURATO:PERSONA] sono irrogate dalla Consob, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del [OSCURATO:PERSONA], del presente regolamento e di altre disposizioni generali o particolari Ric. 2021n. 25893sez.

S2 - ud. 30 - 1 - 20 2 4 - 9 - impartite dalla Consob, prevedeva (e ha previsto successivamente) la misura della radiazione dall’albo in caso di «contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere».

Per le considerazioni svolte al punto 4.2., la previsione disciplinare «su altra documentazione inerente il rapporto contabile con il cliente»(pag. 6 della sentenza) non può allora che essere intesa in un significato ampio, sì da includere praticamente tutte le attività collegate alle operazioni di investimento e disinvestimento perché la contraffazione è un disvalore in sé, che non può essere compensato dall’eventuale vantaggio che il cliente ne abbia tratto; in tal senso, evidentemente non è significativo che le somme non siano state restituite.

6. Con il sesto motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha prospettato la violazione dell’art. 195 comma 7-bis T.U.F. nonché dell’art. 180 comma 3 lett. b) n. 6 del [OSCURATO:PERSONA], per avere la Corte rigettato la domanda di rideterminazione giudiziale della sanzione e per aver erroneamente ritenuto che la violazione dell’obbligo di verifica dell’identità del cliente sia sanzionato con la radiazione e non con la sola sospensione.

Il motivo è inammissibile.

Al ricorrente è stata inflitta la sospensione e non la radiazione, per cui è evidentemente inconferente alla ratio della decisione l’affermazione rilevata in censura come erronea; ancora una volta deve rimarcarsi che la censura della motivazione non può avere ad oggetto un argomento che non sia decisivo nell’impianto motivazionale.

A ciò deve aggiungersiche il comma 3 dell’art. 110 Regolamento 2007 e il comma 4 dell’art. 180 del Regolamento 2018 prevedonoche, per ciascuna delle violazioni dei commi precedenti (anche la violazione Ric. 2021n. 25893sez.

S2 - ud. 30 - 1 - 20 2 4 - 10 - di cui si discute nel motivo) possa essere applicata la tipologia di sanzione inferiore o superiore «tenuto conto di ogni circostanza ed elemento disponibile».

3. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali in favore dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9268– 202 1 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, v ia Lungotevere dei Mellini n.45,presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso con l'avv . [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E TENUTA DELL’[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, piazza Cavour 17, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentat o e difes o, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - Ric. 2021n. 25893sez. S2 - ud. 30 - 1 - 20 2 4 - 2 - avverso la sentenza n. 4838/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA , depositata il 1/7/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/1/2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a del ricorrente . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con nota del 30/05/19 Fideuram – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. segnalò al Comitato di vigilanza dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari (O.C.F.) che [OSCURATO:PERSONA], suo consulente finanziario, aveva posto in essere più condotte in violazione del Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307/2018. In particolare, segnalò che il consulente aveva, in violazione dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza imposti dall’art. 158 comma I, comunicato e trasmesso alla clientela informazioni e documenti non rispondenti al vero, aveva omesso di comunicare operazioni di investimento, aveva perfezionato operazioni non autorizzate dalla clientela, aveva contraffatto la firma della clientela su modulistica contrattuale e altra documentazione relativa a operazioni poste in essere; in violazione dell'art. 159, comma 4 dello stesso Regolamento intermediari, infine , aveva violato gli obblighi di identificazione della clientela. Nel contraddittorio con Cerretani, con delibera n. 1398 del 23/06/2020, l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziariinflisse a Cerretani la sanzione della sospensione di quattro mesi dall’albo ex art. 196 comma 1 lett. c) T.U.F. 2. Avverso questa delibera, Cerretani propose ricorso ex art. 196 comma 4-bis T.U.F., chiedendo la sospensione e l’annullamento del provvedimento nonché, in via subordinata, la rideterminazione e la riduzione della sanzione. Ric. 2021n. 25893sez. S2 - ud. 30 - 1 - 20 2 4 - 3 - Con sentenza n. 4838/2021, la Corte di appello di Roma respinse il ricorso, esclusela eccepita violazione del termine di contestazione di 180 giorni stabilito dall’art. 196 comma 2 TUF e, nelmerito, confer mò la sussistenza di elementi probatori sufficienti della fondatezza degli addebiti. 3. Avverso questa sentenza Cerretani ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi; l’O.C.F.ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 196 comma 2 T.U.F. per avere la Corte escluso la decadenza dell’O.C.F. dalla sua potestà sanzionatoria, ritenendo non consumato il termine di 180 giorni per la contestazione dell’addebito perché decorrente soltanto dal ricevimento della segnalazione e non dalla data di accertamento dell’addebito da parte della Banca. 1.1. Il primo motivo è infondato. Come riportato nei fatti di causa, nella fattispecie Fideuram ha dapprima provveduto all’accertamento intern o dei fatti rilevanti e, quindi, ha segnalato al Comitato di disciplina le violazioni per cui è giudizio con relazione Audit del 30/5/2019. Per principio consolidato, in tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione all'interessato, stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre, non già dal momento in cui il «fatto» è stato acquisito nella sua materialità, ma, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi, da quando l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto alla Ric. 2021n. 25893sez. S2 - ud. 30 - 1 - 20 2 4 - 4 - vigilanza delle disposizioni che si assumono violate. Qualora, pertanto, il soggetto abilitato a riscontrare gli estremi della violazione sia diverso da quello incaricato della ricerca e della raccolta degli elementi di fatto, l'atto di accertamento non può essere configurato fino a quando i risultati delle indagini svolte dal secondo non siano portati a conoscenza del primo, dovendo escludersi che le attività svolte dai due diversi organi possano essere considerate unitariamente al fine di valutare la congruità del tempo necessario per l'accertamento delle irregolarità e, conseguentemente, la ragionevolezza di quello effettivamente impiegato dall'amministrazione (Cass. Sez. 1, n. 9456 del 19/05/2004; in ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 1154 del 2024). La Corte d’appelloha, pertanto, correttamente applicato questo principio, fissando la decorrenza iniziale del termine ex 196 comma 2 TUF alla data di segnalazione formale da parte di Fideuram , e ritenendo, in conseguenza , tempestiva la contestazione del 15/11/2019, avvenuta nel termine dei sei mesi dalla ricezione della relazione. 2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento ai n. 3, 4 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha prospettato il contrasto tra affermazioni inconciliabili emergenti dal testo della sentenza; la Corte di Appello avrebbe negato la rilevanza delle dichiarazioni sui fatti contestat i, contenute nella lettera della cliente Dell’Angelo (una tra gli investitori coinvolti nelle violazioni per cui è giudizio), in considerazione di una supposta transazione con lei intercorsa, sebbene abbiapoi riportato che tale transazione non risulta dagli atti. 3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., egli ha, quindi , sostenuto, in relazione allo stesso elemento di prova, la violazione dell’art. 1362 cod. civ. in combinato disposto con l’art. 1324 cod. civ., per avere la Corte Ric. 2021n. 25893sez. S2 - ud. 30 - 1 - 20 2 4 - 5 - interpretato questa letterain violazione del criterio letterale, negando la sua valenza probatoria scriminante di ogni addebito,nonostante la chiarezza del testo. 3.1. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono inammissibili, perché diretti ad una rivalutazione in meritodi un elemento probatorio. La motivazione, invero, non contiene alcuna affermazione contraddittoria, perché il giudizio di irrilevanza della letteradella cliente coinvolta si fonda essenzialmente sulla constatazione che non vi è contenuto «alcun riferimento alla dedotta inesistenza dei comportamenti contestati» (pag. 5 penultimo capoverso, pag. 7 secondo capoverso della sentenza); la lettura delle dichiarazioni non rivela alcun errore di interpretazione perché l’investitrice non ha proprio riferito nulla in merito ai fatti oggetto del reclamo presentato in precedenza; l’ipotesi di una intercorsa transazione, seppure non dimostrata, è stata formulata unicamente come giustificazione del rilascio di tali dichiarazioni e, pertanto, non ha alcuna valenza essenziale alla coerenza della ratio decidendi. 4. Con il quarto motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Cerretani ha denunciato la violazione dell’art. 159 co. 4 del [OSCURATO:PERSONA] per avere la Corte d’appello ritenuto violato l’obbligo di identificazione di una società cliente, cioè di una persona giuridica, sebbene il modulo fosse stato consegnato e ritirato presso la sede e l’amministratore unico, firmatario del modulo, non avesse mai contestato l’autenticità della sottoscrizione apposta. 4.1. Il motivo è inammissibile. Il comma 4 dell’art. 159 del Regolamento intermediari a dottato con delibera CONSOB n. 20307 del 15.2.2018e, prima ancora, dell’art. 108 del Regolamento adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre Ric. 2021n. 25893sez. S2 - ud. 30 - 1 - 20 2 4 - 6 - 2007 e successivamente modificato con delibere n. 16736 del 18 dicembre 2008, n. 17581 del 3 dicembre 2010, n. 18210 del 9 maggio 2012, n. 19094 dell’8 gennaio 2015 e 19548 del 17 marzo 2016, (quest’ultimo applicabile alle fattispecie contestate ratione temporis), prevede che il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede verifichi l’identità del cliente o del potenziale cliente, prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni. Il ricorrente ha afferma to di aver utilizzato una modalità di raccolta della sottoscrizione che prescindevaproprio dall’accertamento dell’identità dell’investitore, perché non implicavamai il contatto con il rappresentante della persona giuridica. La Corte d’appello ha perciò ritenuto che la sottoscrizione dell’operazione o delle singole disposizioni non po tesse avvenire a mezzo di consegna dei moduli da sottoscrivere a d un soggetto terzo , con il ritiro delle copie firmatein un momento successivo, senza previa raccolta della firma in presenza. La decisione è certamente coerente con la prescrizione dell’art. 108 del Regolamento e con la sua ragione . L ’obbligo di verifica dell’identità dell’investitore è posto, infatti, non soltanto nell’interesse di quest’ultimo, ma anche e soprattutto nell’interesse della regolarità degli investimenti: con delibera n. 18731 del 2013, recante «disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede», la CONSOB ha proprio previsto che i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede assolvano gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e dalle relative disposizioni attuative, cioè le misure finalizzate all’attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del Ric. 2021n. 25893sez. S2 - ud. 30 - 1 - 20 2 4 - 7 - terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. Gli articoli da 2203 a 2213 cod. civ. richiamati da Cerretani nell’argomentazione della sua censura sono , perciò, del tutto inconferenti in quanto presuppongono la procura o la delega di poteri che nella specie non risulta siano stati da lui verificati e i poteri di rappresentanza e procura certamente non ineriscono automaticamente alla funzione di addetto alla ricezione degli atti. La suesposta ragione della previa verifica dell’identità dell’investitore rende allora irrilevante pure la deduzione della mancata contestazione, a posteriori , dell’autenticità della firma da parte di alcuno. 4.2. Quel che Cerretani non considera, nell’argomentazione delle sue censure, è che tutte le norme che disciplina no l’attività di intermediazione mobiliare (la l egge n. 1/1991 , l’art. 21 della l egge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, i l T esto unico della finanza – d.lgs. n. 53/ 1998) sono statedettate non soltanto nell’interesse del singolo contraente di volta in volta implicato, ma anche nell’interesse generale all’integrità dei mercati finanziariin quanto caratterizzati dall’avere ad oggetto di scambio prodotti particolarmente «pericolosi», perché consistenti in contratti il cui contenuto sfugge alla conoscen za ordinaria e, soprattutto, al controllo della parte che , in realtà , attende una prestazionefutura. Per questa particolare caratteristica essenziale del prodotto finanziario,il legislatore ha stabilito, per l’intermediario , quelle regole di trasparenza e correttezza nel comportamentoche ha ritenuto essere garanzia del regolare ed efficiente funzionamento del mercato. Ric. 2021n. 25893sez. S2 - ud. 30 - 1 - 20 2 4 - 8 - Conseguentemente, è escluso che le violazioni di queste regole possano perdere la loro rilevanza disciplinare in considerazione del comportamento del singolo investitore successivo alla condotta sanzionabile o delle conseguenze strettamente patrimoniali di quest’ultima. 5. Con il quinto motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 180 comma 3 lettera a) n. 3 del Regolamento intermediari per avere la Corte ritenuto la sussistenza di una contraffazione relativa a modulistica contrattuale e ad operazioni poste in essere, sebbene egli avesse apposto falsamente la firma di due clienti soltanto in girata di assegni tratti sul suo conto corrente personale e ai clienti fossero in conseguenza state accreditate le somme portate da quegli assegni, senza alcun pregiudizio. 5.1 Anche questo motivo è evidentemente infondato. Cerretaniha in ogni caso falsificato la firma di un cliente nel corso di un’operazione, seppure nell’intento di attribuirgli un beneficio. L’art. 107comma 1 del [OSCURATO:PERSONA], nella versione applicabile ratione temporis(poi divenuto art. 158 del Regolamento 2018 ) impone ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza e l’osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. L’art. 110 del Regolamento 2007 (art. 180 del Regolamento 2018), dopo aver stabilito al comma 1 che le sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) del [OSCURATO:PERSONA] sono irrogate dalla Consob, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del [OSCURATO:PERSONA], del presente regolamento e di altre disposizioni generali o particolari Ric. 2021n. 25893sez. S2 - ud. 30 - 1 - 20 2 4 - 9 - impartite dalla Consob, prevedeva (e ha previsto successivamente) la misura della radiazione dall’albo in caso di «contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere». Per le considerazioni svolte al punto 4.2., la previsione disciplinare «su altra documentazione inerente il rapporto contabile con il cliente»(pag. 6 della sentenza) non può allora che essere intesa in un significato ampio, sì da includere praticamente tutte le attività collegate alle operazioni di investimento e disinvestimento perché la contraffazione è un disvalore in sé, che non può essere compensato dall’eventuale vantaggio che il cliente ne abbia tratto; in tal senso, evidentemente non è significativo che le somme non siano state restituite. 6. Con il sesto motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha prospettato la violazione dell’art. 195 comma 7-bis T.U.F. nonché dell’art. 180 comma 3 lett. b) n. 6 del [OSCURATO:PERSONA], per avere la Corte rigettato la domanda di rideterminazione giudiziale della sanzione e per aver erroneamente ritenuto che la violazione dell’obbligo di verifica dell’identità del cliente sia sanzionato con la radiazione e non con la sola sospensione. Il motivo è inammissibile. Al ricorrente è stata inflitta la sospensione e non la radiazione, per cui è evidentemente inconferente alla ratio della decisione l’affermazione rilevata in censura come erronea; ancora una volta deve rimarcarsi che la censura della motivazione non può avere ad oggetto un argomento che non sia decisivo nell’impianto motivazionale. A ciò deve aggiungersiche il comma 3 dell’art. 110 Regolamento 2007 e il comma 4 dell’art. 180 del Regolamento 2018 prevedonoche, per ciascuna delle violazioni dei commi precedenti (anche la violazione Ric. 2021n. 25893sez. S2 - ud. 30 - 1 - 20 2 4 - 10 - di cui si discute nel motivo) possa essere applicata la tipologia di sanzione inferiore o superiore «tenuto conto di ogni circostanza ed elemento disponibile». 3. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali in favore dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte
Sentenza Cassazione n. 04345/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris