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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2001

Cassazione n. 38135/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/09/2001 [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/10/1987 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che AbdIkarim [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con motivi comuni, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze in data 3 luglio 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 15 febbraio 2024, con la quale sono stati ritenuti responsabili del reato di furto aggravato, commesso introducendosi travisati, di notte, in un magazzino adibito a laboratorio in Firenze; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea qualificazione giuridica della condotta in quella di furto consumato, anziché tentato, è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e non scanditi da specifica critica; la Corte, infatti, richiamando le conformi valutazioni del Tribunale (p. 4 sentenza impugnata), ed in conformità ad un consolidato insegnamento giurisprudenziale, ha ritenuto l'avvenuta consumazione del reato in virtù del fatto che all'arrivo della polizia giudiziaria i beni sottratti era già passati sotto il dominio esclusivo dei ricorrenti, i quali li avevano occultato indosso (l'[OSCURATO:PERSONA], che era già all'esterno e si stava allontanando) e nello zaino (il [OSCURATO:PERSONA], colto ancora nel magazzino); considerato, infatti, che il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, essendo quindi irrilevante che il proposito sia stato interrotto dall'intervento della polizia giudiziaria (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01; Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016, dep. 2017, Pavone, Rv. 269088 - 01, in un caso in cui l'imputato, dopo aver commesso il furto di alcuni beni all'interno di un ospedale privo d'impianto di videosorveglianza, aveva nascosto la refurtiva in locali della struttura, all'interno della quale era stato poi bloccato dalla polizia; Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266 - 01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così de iso i oma, il 11 novembre 2025 DEPOSITil\n-"N [OSCURATO:PERSONA] estensore N CN A idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/09/2001 [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/10/1987 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che AbdIkarim [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con motivi comuni, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze in data 3 luglio 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 15 febbraio 2024, con la quale sono stati ritenuti responsabili del reato di furto aggravato, commesso introducendosi travisati, di notte, in un magazzino adibito a laboratorio in Firenze; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea qualificazione giuridica della condotta in quella di furto consumato, anziché tentato, è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e non scanditi da specifica critica; la Corte, infatti, richiamando le conformi valutazioni del Tribunale (p. 4 sentenza impugnata), ed in conformità ad un consolidato insegnamento giurisprudenziale, ha ritenuto l'avvenuta consumazione del reato in virtù del fatto che all'arrivo della polizia giudiziaria i beni sottratti era già passati sotto il dominio esclusivo dei ricorrenti, i quali li avevano occultato indosso (l'[OSCURATO:PERSONA], che era già all'esterno e si stava allontanando) e nello zaino (il [OSCURATO:PERSONA], colto ancora nel magazzino); considerato, infatti, che il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, essendo quindi irrilevante che il proposito sia stato interrotto dall'intervento della polizia giudiziaria (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01; Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016, dep. 2017, Pavone, Rv. 269088 - 01, in un caso in cui l'imputato, dopo aver commesso il furto di alcuni beni all'interno di un ospedale privo d'impianto di videosorveglianza, aveva nascosto la refurtiva in locali della struttura, all'interno della quale era stato poi bloccato dalla polizia; Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266 - 01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così de iso i oma, il 11 novembre 2025 DEPOSITil\n-"N [OSCURATO:PERSONA] estensore N CN A idente
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