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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14715/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ANZA sul ricorso iscritto al n. 3647/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- fré, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via dei Gracchi n.39; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Asta, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 14; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardia, sez. staccata di Brescia, n.115/64/2013 depositata il 13 giugno 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 7 dicembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombar- dia, sez. staccata di Brescia, veniva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Brescia n. 37/7/2011 la quale a sua volta aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avente ad oggetto una cartella di pagamento per IVA relativa all'anno di imposta 2006.

2. Per l'effetto, il giudice d'appello confermava integralmente l'atto im- pugnato, con il quale veniva disposto il recupero del credito IVA, indi- cato dalla contribuente quale eccedenza dal precedente anno di impo- sta, per non essere stata presentata la relativa dichiarazione.

3. Avverso la decisione propone ricorso la contribuente affidato a sei motivi, cui resistono l'Agenzia delle Entrate e l'agente della riscossione con distinti controricorsi.

La Corte disponeva l'acquisizione del fascicolo di merito in relazione alla deduzione di mancato rispetto del diritto di difesa in grado di appello.

Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente denuncia - ex art.360 primo comma n. 4 cod. proc. civ. - la nullità del procedimento e della sentenza impugnata ai sensi degli artt.101, 156 comma 2, 161 e 162 cod. proc. civ., per violazione del diritto di difesa di cui all'art.24 Cost. e del principio del contraddittorio di cui agli artt.101 cod. proc. civ. e 111 Cost., ovvero, in violazione degli artt. 23, 54, 31, 61 del d.lgs. n.546 del 1992 per omesso esame delle controdeduzioni e dei docu- menti prodotti dall'appellata e mancata convocazione all'udienza dell'Il giugno 2013 ed omessa comunicazione dell'avviso di trattazione di cui agli artt.61 e 31 del d.lgs. n.546 del 1992, pur a fronte di regolare e tempestiva costituzione di parte in giudizio, di cui è stata omessa la disamina.

5. Il motivo è fondato in quanto, iSimeiticad~aeritr.~~11 djormieflaniteseth~a~zsge dalla verifica degli atti conse- guente all'acquisizione del fascicolo del merito, risulta effettuato l'av- viso di udienza di trattazione dell'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in data 18.4.2013, unicamente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'agente della riscossione.

Al contrario, è stato omesso l'invio a parte contribuente, regolarmente costituita e, all'esito dell'udienza, il giudice d'appello ha emesso la sen- tenza impugnata erroneamente dando atto del fatto che la contri- buente non si era costituita.

La CTR aveva l'obbligo, ex artt.31 e 61 del d.lgs. n.546 del 1992 di comunicare la data di trattazione del processo alla parte regolarmente costituita e la sua omissione comporta la vio- lazione del diritto di difesa, non sanabile, con conseguente nullità della sentenza impugnata.

6. L'accoglimento del primo motivo ricorso comporta l'assorbimento dei restanti, con i quali è stato dedotto il vizio di motivazione della cartella, il mancato rispetto del riparto dell'onere della prova e la tutela dell'af- fidamento e buona fede, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l'omessa pronuncia, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Per l'ef- fetto, va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombardia, sez. staccata di Brescia, in diversa composi- zione, in relazione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, sez. staccata di Brescia, in diversa composizione, in relazione al profilo oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

Roma, Così deciso in data 12 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggil444& iL [OSCURATO:PERSONA],fMO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso iscritto al n. 3647/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- fré, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via dei Gracchi n.39; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Asta, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 14; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardia, sez. staccata di Brescia, n.115/64/2013 depositata il 13 giugno 2013, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 7 dicembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombar- dia, sez. staccata di Brescia, veniva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Brescia n. 37/7/2011 la quale a sua volta aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avente ad oggetto una cartella di pagamento per IVA relativa all'anno di imposta 2006. 2. Per l'effetto, il giudice d'appello confermava integralmente l'atto im- pugnato, con il quale veniva disposto il recupero del credito IVA, indi- cato dalla contribuente quale eccedenza dal precedente anno di impo- sta, per non essere stata presentata la relativa dichiarazione. 3. Avverso la decisione propone ricorso la contribuente affidato a sei motivi, cui resistono l'Agenzia delle Entrate e l'agente della riscossione con distinti controricorsi. La Corte disponeva l'acquisizione del fascicolo di merito in relazione alla deduzione di mancato rispetto del diritto di difesa in grado di appello. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente denuncia - ex art.360 primo comma n. 4 cod. proc. civ. - la nullità del procedimento e della sentenza impugnata ai sensi degli artt.101, 156 comma 2, 161 e 162 cod. proc. civ., per violazione del diritto di difesa di cui all'art.24 Cost. e del principio del contraddittorio di cui agli artt.101 cod. proc. civ. e 111 Cost., ovvero, in violazione degli artt. 23, 54, 31, 61 del d.lgs. n.546 del 1992 per omesso esame delle controdeduzioni e dei docu- menti prodotti dall'appellata e mancata convocazione all'udienza dell'Il giugno 2013 ed omessa comunicazione dell'avviso di trattazione di cui agli artt.61 e 31 del d.lgs. n.546 del 1992, pur a fronte di regolare e tempestiva costituzione di parte in giudizio, di cui è stata omessa la disamina. 5. Il motivo è fondato in quanto, iSimeiticad~aeritr.~~11 djormieflaniteseth~a~zsge dalla verifica degli atti conse- guente all'acquisizione del fascicolo del merito, risulta effettuato l'av- viso di udienza di trattazione dell'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in data 18.4.2013, unicamente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'agente della riscossione. Al contrario, è stato omesso l'invio a parte contribuente, regolarmente costituita e, all'esito dell'udienza, il giudice d'appello ha emesso la sen- tenza impugnata erroneamente dando atto del fatto che la contri- buente non si era costituita. La CTR aveva l'obbligo, ex artt.31 e 61 del d.lgs. n.546 del 1992 di comunicare la data di trattazione del processo alla parte regolarmente costituita e la sua omissione comporta la vio- lazione del diritto di difesa, non sanabile, con conseguente nullità della sentenza impugnata. 6. L'accoglimento del primo motivo ricorso comporta l'assorbimento dei restanti, con i quali è stato dedotto il vizio di motivazione della cartella, il mancato rispetto del riparto dell'onere della prova e la tutela dell'af- fidamento e buona fede, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l'omessa pronuncia, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Per l'ef- fetto, va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombardia, sez. staccata di Brescia, in diversa composi- zione, in relazione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, sez. staccata di Brescia, in diversa composizione, in relazione al profilo oltre che per la liquidazione delle spese di lite. Roma, Così deciso in data 12 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggil444& iL [OSCURATO:PERSONA],fMO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14715/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris