CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 08159/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di TORINO, con decreto n. 36 del 1°/09/2021 confermava il decreto col quale il TRIBUNALE di TORINO-sez. misure di prevenzione in data 9/12/2020 aveva applicato a GJOKA Sonny la misura della sorveglianza speciale di p.s. per la durata di due anni con obbligo di soggiorno per identico periodo nel Comune di residenza (MONTELIBRETTI), e col versamento della cauzione di 300 euro. 2. GJOKA propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e reitera quanto già illustrato nell'atto di appello, poiché deduce che la CORTE territoriale non avrebbe reso congrua e logica motivazione sulla pericolosità sociale del proposto. Le sentenze definitive a carico di costui erano infatti appena quattro, di cui tre di applicazione di pena su richiesta, e si riferivano a furti o a tentativi di furto, oltre che a una falsità materiale, commessi in un limitato arco temporale, fra l'agosto 2014 e l'ottobre 2015, mentre per il resto si tratta di pendenze giudiziarie, comunque non indicative né della concretezza né dell'attualità della anzidetta pericolosità.Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. ha fatto pervenire conclusioni scritte nella direzione della inammissibilità del ricorso. Il difensore ha richiesto la trattazione orale. 3. Il ricorso è inammissibile. Premesso che la trattazione del ricorso avviene ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., e per questo non ha avuto seguito l'istanza di trattazione orale, è ben noto che, ai sensi dell'art. 10 co. 3 d.lgs. n. 159/2011, il ricorso per cassazione nei confronti delle misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge: tale violazione non è riscontrabile nel caso in esame perché la CORTE territoriale ha fornito gli elementi a sostegno della sorveglianza speciale di p.s., e quindi non vi è alcuna omissione di motivazione; lo stesso ricorrente ha peraltro impostato la sua censura più sulla incongruità e sulla manifesta illogicità che sull'assenza/apparenza di motivazione, che è la sola che integra la violazione di legge. Non può invero qualificarsi apparente - e la relativa censura è manifestamente infondata - l'argomentazione con la quale la stessa CORTE ha disatteso i motivi di appello, poiché il decreto impugnato ha esposto in modo esteso e articolato gli elementi di fatto dai quali desumere una significativa pericolosità sociale. Essa è stata ritenuta non soltanto sulla scorta dei reati in ordine ai quali la condanna è divenuta definitiva, bensì pure per gli elementi di fatto ricavabili dalle affermazioni di responsabilità non definitive - fra i quali acquista rilievo la condanna a due anni di reclusione per violenza e minaccia a pubblico ufficiale - e da provvedimenti restrittivi della libertà, in particolare dall'ordinanza di custodia cautelare per lesioni personali cagionate con l'esplosione di colpi di arma da fuoco, oltre che per l'assenza di introiti leciti. Dunque, la motivazione non soltanto non è assente, ma è congrua e coerente, ben potendo gli elementi di fatto rilevanti ai fini della pericolosità sociale ricavarsi da condanne non coperte ancora dal giudicato o da altri atti processuali. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/01/2022 Il consigliere estensore Il Presidente ^,