CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36815/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 3.10.2019, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa del Grynifhyschyn, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Macerata aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina aggravata e, di conseguenza, lo aveva condannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.200 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere; 2. la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dal PG e dalla difesa, aveva applicato all'imputato la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque confermando nel resto la decisione impugnata; 3. ricorre per cassazione il difensore del Grynchyshyn lamentando: 3.1 violazione dei criteri legali di valutazione della prova; mancanza di motivazione in risposta allo specifico motivo di gravame sul difetto di prova della responsabilità e sulla mancata considerazione delle prove a discarico; erroneità e vizio di motivazione sulla attendibilità delle persone offese e dei testi della pubblica accusa: rileva che la sentenza di appello ha confermato l'assunto del giudice di primo grado in merito alla attendibilità della versione fornita dalla persona offesa che, come spiegato con l'atto di gravame, è risultata priva di riscontri; sottolinea come la deposizione della persona offesa debba essere oggetto di valutazione particolarmente attenta e che, nel caso di specie, molteplici sono state le discordanze, le contraddizioni e le divergenze che hanno caratterizzato le sue dichiarazioni e che erano state ben evidenziate nell'atto di appello; richiama, in particolare, la differenza tra i jeans indossati dal rapinatore effigiato nel video e descritti dalla persona offesa rispetto a quelli sequestrati presso la abitazione dell'odierno ricorrente; il riferimento all'accento straniero del rapinatore che, in realtà, aveva profferito una sola frase; il riferimento all'andatura ciondolante del rapinatore che la Casano si era in realtà trovata improvvisamente davanti e che era poi scappato di corsa; il riferimento alla sottrazione di un importo diverso da quello indicato dal D'[OSCURATO:PERSONA]; la divergenza tra il contenuto della querela ed il verbale del 21.2.2016 quanto al tipo di guanti indossati dal rapinatore; il riferimento al fatto che il rapinatore avesse i capelli rasati e biondi ma che nei filmati risulta avere sempre la testa coperta; il riferimento al colore degli occhi del rapinatore rispetto a quelli dell'imputato; segnala che la persona offesa aveva riferito di aver immediatamente compreso che l'arma brandita dal rapinatore era un'arma giocattolo in plastica; sottolinea come la madre del ricorrente avesse riferito che questi era rientrato in casa poco prima delle ore 20,00 senza recare nulla con sé con sé essendo inverosimile che potesse essersi disfatto della refurtiva e del vestiario nei pochissimi minuti dalla rapina, avvenuta alle ore 19,44; riporta inoltre le contraddizioni emerse nel corso ed all'esito della deposizione resa in aula dalla Casano quanto, in particolare, al tipo e colore del giubbotto indossato dal rapinatore rispetto a quello rinvenuto a casa del Grynchyshyn; alle immagini registrate dalla videocamera esterna di sorveglianza; al tatuaggio sul collo del rapinatore; evidenzia, ancora, le divergenze rinvenibili nelle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] il quale, peraltro, non era presente sul teatro della rapina; riporta, ancora, la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla assenza di alcun difetto fisico del figlio; ribadisce dunque che la prova della responsabilità è carente essendo invece emersa la prova della estraneità del'imputato al fatto ascrittogli come dettagliatamente illustrato nell'atto di appello e non adeguatamente contrastato dal giudice del gravame che non ha correttamente motivato la propria decisione ed ha errato nella valutazione degli elementi acquisiti di cui ha operato una arbitraria selezione omettendo di prendere posizione sulle criticità evidenziate dalla difesa; 3.2 nullità della sentenza in ordine alla aggravante di cui all'art. 628 comma 3 cod. pen. e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; violazione di legge sul punto; rileva, infatti, che qualora si ritenesse che l'imputato fosse stato riconosciuto dalla persona offesa si dovrebbe, a rigor di logica, escludere la aggravante del travisamento; che non poteva essere applicata nemmeno la aggravante dell'uso dell'arma dal momento che la persona offesa aveva riferito di avere immediatamente percepito che si trattava di un'arma giocattolo; segnala che la sentenza in esame non ha considerato la giovane età dell'imputato, la sua incensuratezza al momento dei fatti e la condotta processuale evidenziando inoltre il carattere apparente della motivazione resa dai giudici del gravame in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede. 1. Il primo motivo, infatti, propone una serie di rilievi che, pur articolati in termini di difetto di motivazione sulle censure formulate con l'atto di appello, finiscono, in realtà, per contestare l'approdo decisorio cui è pervenuta la Corte di Appello all'esito della sua valutazione degli elementi acquisiti e sui singoli aspetti segnalati dalla difesa. I giudici anconetani, diversamente da quanto opinato nel ricorso, hanno affrontato in maniera analitica e specifiche le "contraddizioni" e le "incongruenze" denunciate dalla difesa sostenendo che la maggior parte di esse si erano "risolte" con la visione del filmato: e ciò, sia per quanto concerne il grado di travisamento del volto del rapinatore ma, anche, per quanto riguarda le caratteristiche dei jeans indossati dal soggetto immortalato nelle immagini registrate e che, ha fatto presente la Corte, non presentano strappi ma soltanto scoloriture alla altezza delle ginocchia e risultano perciò effettivamente simili a quelli sequestrati appena un'ora dopo dalla PG; secondo la Corte, poi, simili a quelli sequestrati in casa del ricorrente erano risultati anche il giubbotto (a "sacchetto") e le scarpe che la madre dell'odierno ricorrente aveva riferito che il figlio indossava quando era rientrato in casa. I giudici del gravame hanno sottolineato che tali indumenti erano stati riconosciuti dalla vittima (cfr., pag. 9) non mancando di affrontare le "incertezze e smagliature" nella deposizione di costei e di cui ha fornito una spiegazione non illogica o arbitraria (cfr., pag. 9) sottolineando, per altro verso, che la donna non aveva mai riferito di difetti fisici del rapinatore ma, come avrebbe fatto la madre dell'imputato, soltanto di una sua andatura "claudicante" nel senso di "dinoccolante o ciondolante" (cfr., ivi, pag. 10). Il ricorso, infatti, non considera quanto evidenziato dalla Corte di appello in merito alle dichiarazioni della madre del ricorrente che, interpellata due giorni dopo il fatto, lo aveva riconosciuto ("assolutamente certa") nel soggetto immortalato nelle immagini video "a parte i vestiti che sono quelli che aveva indosso quel pomeriggio che vi ho descritto prima, ma poi ha delle movenze assolutamente inequivocabili per me e muove le mani tipo un ‘rapper' come fa lui e cammina ciondolando come fa sempre e a i pantaloni a vita bassa" (cfr., ivi, pag. 11). La sentenza impugnata non ha mancato di affrontare le altre criticità segnalate dalla difesa quanto alla possibilità che il ricorrente potesse essersi liberato della refurtiva immediatamente dopo e prima ancora di rientrare a casa (cfr., pag. 13), sulla denunziata incongruenza sulla entità della somma sottratta (cfr., ivi). In definitiva, si deve prendere atto che, al di là della apparente articolazione del ricorso, si tratta di censure meramente riproduttive di quelle articolate con l'atto di appello e che hanno ricevuto una risposta lineare e non manifestamente illogica, per questa ragione insuscettibile di essere censurata in questa sede finendo il ricorso per sollecitare una inammissibile rivalutazione dei medesimi elementi già compiutamente (e conformemente) vagliati nelle due fasi di merito. 2. Manifestamente infondato è, inoltre, il secondo motivo del ricorso: va rilevato che, a fronte della medesima censura articolata con l'atto di appello, la Corte di merito ha spiegato (cfr., pagg. 6-7) che se per un verso "... la p.o. Casano ha avvertito che si poteva trattare, forse, di un oggetto di plastica e non di metallo (come dalla medesima dichiarato in sede di denuncia), è altrettanto vero che tale percezione è subentrata solo dopo che l'azione criminosa era in avanzato iter di consumazione ed il rapinatore ... si era avvicinato alla cassa avanzando con l'arma in pugno con la canna puntata in direzione della p.o. (...)", era stato a quel punto che si era bloccata rinunciando ad opporre alcuna resistenza per realizzare che si trattava di un'arma in plastica soltanto nel momento in cui le era stata puntata alla testa ed al contatto con la cute ma quando il rapinatore si era impadronito della refurtiva e si era dato alla fuga (cfr., pag. 7).In definitiva, secondo la ricostruzione offerta dai giudici di merito, l'effetto intimidatorio "aggravato" dall'uso dell'arma si era già concretizzato nel momento in cui la vittima aveva potuto realizzare che si trattava di un'arma giocattolo sussistendo, perciò, il necessario presupposto fattuale per ritenere, anche in punto di diritto, integrata la contestata aggravante (cfr., sul punto, tra le altre, Cass. Pen., 2, 17.11.2017 n. 4.712, D'Elia; Cass. Pen., 5, 11.3.2003 n. 16.647, Carrozza). Quanto al rilievo concernente la aggravante del "travisamento", è appena il caso di ribadire che l'avvenuto riconoscimento dell'autore del fatto non esclude affatto la aggravante predetta per ritenere la quale nel delitto di rapina, come più volte ribadito da questa Corte, è sufficiente una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa (cfr., Cass. Pen., 2, 20.11.2017 n. 56.937, Gera, in cui la Corte ha riconosciuto l'aggravante in relazione al travisamento realizzato indossando un casco non integrale che, pur non coprendo interamente il viso e non impedendo del tutto la visualizzazione dei tratti somatici, rendeva comunque la persona meno riconoscibile; conf., Cass. Pen., 6, 3.4.2014 n. 21.890, Arpaia; Cass. Pen., 2, 27.4.2011 n. 18.858, [OSCURATO:PERSONA] e, tra le più recenti, non massimate, Cass. Pen., 7, 17.10.2019 n. 44.966, Rebora; Cass. Pen., 7, 2.7.2019 n. 34.773, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 7, [OSCURATO:DATA_NASCITA], 34.770, Bonelli; Cass. Pen,. 7, 11.4.2019 n. 22.417, Donnarumma; Cass. Pen., 2, 28.2.2019 n. 213.557, Fiorillo; Cass. Pen., 2, 28.1.2019, n. 8.470, Mattiolo). In merito al rilievo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche va richiamata la motivazione della sentenza impugnata in cui la Corte ha osservato che "... la formale incensuratezza del reo non può essere apprezzata ai fini della concessione delle attenuanti generiche per espresso divieto di legge, tanto più nel caso di specie in cui alla stregua di quanto narrato dalla madre dell'imputato, trattasi, appunto, solo di formale incensuratezza e non indice di un regolare stile di vita, anche considerato che il reo non risulta avere modificato i propri comportamenti o intrapreso un qualche programma di recupero dopo i fatti 'sub judice" (cfr., pag. 14); ha rilevato, inoltre, che non sono suscettibili di valutazione positiva, a tal fine, né la giovane età dell'imputato e nemmeno la condotta processuale tenuto conto che il consenso alla acquisizione degli atti delle indagini preliminari era stato reso per esaltare contraddizioni ed incongruenze tra le dichiarazioni rese dai testi. Si tratta, dunque, di considerazioni che non possono essere censurate in questa sede avendo la Corte di Appello dato rilievo ad elementi di valutazione che attengono sia all'aspetto soggettivo che alla oggettiva gravità della vicenda cui i giudici del gravame di merito hanno fatto riferimento così evadendo in termini adeguati ed esaustivi la censura sollevata con l'atto di appello essendo appena il caso di ricordare che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Cass. Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Pettinelli; Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 28.535, Lule; Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone). Non è d'altro canto inutile ribadire che "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art.133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.307, Musumeci; Cass. Pen., 2, 5.6.2014 n. 30.228, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Cass. Pen., 3, 17.11.2015 n. 9.836). 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stime equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa