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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 21558/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 22 giugno 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sull'accordo delle parti, escluso l'aumento per la recidiva specifica infraquinquiennale, così riqualificata la recidiva contestata, applicava a carico di [OSCURATO:PERSONA] Armando, in ordine ai reati a lui ascritti, unificati i predetti ex art. 81 cpv cod. pen., con la diminuente del rito, la pena di anni tre di reclusione ed euro 5.000,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Armando deducendo violazione di legge in rapporto alla entità della pena pecuniaria.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e la inammissibilità va dichiarata de plano, trattandosi di modello procedimentale (v.

Sez.

V n. 28578 del 6.3.2018, rv 273323) applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze applicative di pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 610 co.5bis cod.proc.pen. (disposizione introdotta dall'art. 1 co. 62 legge n.103 del 23.6.2017) . 3.1 Lo stesso motivo di ricorso è da ritenersi non consentito dalla legge, in riferimento a quanto previsto nella vigente disposizione regolatrice - art. 448 co.2 bis - introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017 all'art. icomma 50, pacificamente applicabile ratione temporis , trattandosi di richiesta di applicazione della pena posteriore al 3 agosto 2017. 3.2 Con tale disposizione il legislatore, ferma restando la ricorribilità per cassazione della sentenza applicativa di pena su richiesta delle parti (anche in virtù del generale principio contenuto in Costituzione, all'art. 111 comma 7) ha realizzato una stringente tipizzazione dei motivi proponibili avverso tale particolare decisione.

In particolare, la ricorribilità per cassazione è affermata come possibile «solo» per motivi attinenti alla espressione della volontà dell'imputato, al difetto della correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In ragione dei connotati di specialità del rito del patteggiamento, basato - come è noto - sull'incontro della volontà delle parti, con accordo teso a prospettare al giudice un determinato esito del procedimento penale, il legislatore della recente riforma ha dunque ritenuto di «scorporare» la decisione applicativa di pena dal generale ambito applicativo dell'articolo 606 del codice di rito (norma che individua i possibili motivi di ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunziate in grado di appello o inappellabili), con creazione di un ambito specializzante .

La selezione, peraltro, riguarda non già la specie di motivi ( le tradizionali categorie della violazione di legge o del vizio di motivazione), quanto piuttosto la «direzione» dei medesimi, nel 2_ senso che il ricorso per cassazione risulta consentito solo se ha ad oggetto determinati punti della decisione emessa a seguito di patteggiamento.

Da ciò deriva che vi sono aspetti della decisione emessa ai sensi degli articoli 444 e ss. cod.proc.pen. sottratti alla ricorribilità se - ed in quanto - i contenuti della decisione siano conformi all'accordo intervenuto tra le parti e non si deduca illegalità della pena, erronea qualificazione giuridica del fatto o vizio di espressione della volontà dell'imputato. 3.3 In altre parole, la disposizione che regolamenta - in chiave restrittiva - le ipotesi di ricorribilità per cassazione delle sentenze applicative di pena è rappresentata unicamente dall'articolo 448 comma 2bis - come è evidente dall'uso del termine «solo», apposto prima della indicazione dei motivi proponibili - il che determina la impossibilità di ritenere ammissibili ricorsi proposti per motivi relativi a punti della decisione diversi da quelli ivi elencati.

Nel caso in esame la decisione corrisponde alla volontà manifestata dalle parti e ciò esclude la ricorribilità sul punto del trattamento sanzionatorio.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 22 giugno 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sull'accordo delle parti, escluso l'aumento per la recidiva specifica infraquinquiennale, così riqualificata la recidiva contestata, applicava a carico di [OSCURATO:PERSONA] Armando, in ordine ai reati a lui ascritti, unificati i predetti ex art. 81 cpv cod. pen., con la diminuente del rito, la pena di anni tre di reclusione ed euro 5.000,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Armando deducendo violazione di legge in rapporto alla entità della pena pecuniaria. 3. Il ricorso è manifestamente infondato e la inammissibilità va dichiarata de plano, trattandosi di modello procedimentale (v. Sez. V n. 28578 del 6.3.2018, rv 273323) applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze applicative di pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 610 co.5bis cod.proc.pen. (disposizione introdotta dall'art. 1 co. 62 legge n.103 del 23.6.2017) . 3.1 Lo stesso motivo di ricorso è da ritenersi non consentito dalla legge, in riferimento a quanto previsto nella vigente disposizione regolatrice - art. 448 co.2 bis - introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017 all'art. icomma 50, pacificamente applicabile ratione temporis , trattandosi di richiesta di applicazione della pena posteriore al 3 agosto 2017. 3.2 Con tale disposizione il legislatore, ferma restando la ricorribilità per cassazione della sentenza applicativa di pena su richiesta delle parti (anche in virtù del generale principio contenuto in Costituzione, all'art. 111 comma 7) ha realizzato una stringente tipizzazione dei motivi proponibili avverso tale particolare decisione. In particolare, la ricorribilità per cassazione è affermata come possibile «solo» per motivi attinenti alla espressione della volontà dell'imputato, al difetto della correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza. In ragione dei connotati di specialità del rito del patteggiamento, basato - come è noto - sull'incontro della volontà delle parti, con accordo teso a prospettare al giudice un determinato esito del procedimento penale, il legislatore della recente riforma ha dunque ritenuto di «scorporare» la decisione applicativa di pena dal generale ambito applicativo dell'articolo 606 del codice di rito (norma che individua i possibili motivi di ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunziate in grado di appello o inappellabili), con creazione di un ambito specializzante . La selezione, peraltro, riguarda non già la specie di motivi ( le tradizionali categorie della violazione di legge o del vizio di motivazione), quanto piuttosto la «direzione» dei medesimi, nel 2_ senso che il ricorso per cassazione risulta consentito solo se ha ad oggetto determinati punti della decisione emessa a seguito di patteggiamento. Da ciò deriva che vi sono aspetti della decisione emessa ai sensi degli articoli 444 e ss. cod.proc.pen. sottratti alla ricorribilità se - ed in quanto - i contenuti della decisione siano conformi all'accordo intervenuto tra le parti e non si deduca illegalità della pena, erronea qualificazione giuridica del fatto o vizio di espressione della volontà dell'imputato. 3.3 In altre parole, la disposizione che regolamenta - in chiave restrittiva - le ipotesi di ricorribilità per cassazione delle sentenze applicative di pena è rappresentata unicamente dall'articolo 448 comma 2bis - come è evidente dall'uso del termine «solo», apposto prima della indicazione dei motivi proponibili - il che determina la impossibilità di ritenere ammissibili ricorsi proposti per motivi relativi a punti della decisione diversi da quelli ivi elencati. Nel caso in esame la decisione corrisponde alla volontà manifestata dalle parti e ciò esclude la ricorribilità sul punto del trattamento sanzionatorio. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il
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