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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 novembre 1975

Cassazione n. 42341/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/11/1975 avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per minaccia aggravata dall'uso di arma impropria; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata denunciando "violazione di legge/carenza di motivazione" con riguardo alla negazione delle attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva; [OSCURATO:PERSONA] 1) che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto: - l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, che, ove sorretto da idonea motivazione, si sottrae al sindacato del giudice di legittimità.

Tanto è in concreto avvenuto, avendo il Tribunale, e poi la Corte d'appello, giustificato l'aumento di pena in considerazione dei plurimi precedenti penali a carico dell'imputata e della loro diversa natura, nonché delle particolarità modalità dell'azione, caratterizzate da uso di arma impropria e dalla pervicacia manifestata nell'azione intimidatoria.

Tutte circostanze obbiettivamente idonee a rivelare una maggiore capacità a delinquere della donna, bisognosa, per essere fronteggiata, di una maggiore severità sanzionatoria; - l'attenuante di cui all'art.62-bis c.p. risponde alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, considerato nella globalità degli elementi soggettivi ed oggettivi.

Pertanto, il riferimento alla adeguatezza della pena è sufficiente a motivare il diniego delle circostanze suddette.

Peraltro, le doglianze della ricorrente trascurano, per un verso, la motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e, per altro verso, non contengono alcuna apprezzabile indicazione circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto dar luogo alla chiesta concessione, dal momento che il buon comportamento processuale è solo assertivo e la provocazione (anche se non qualificata tale dal ricorrente) della persona offesa è pur'essa assertiva; 2) che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro qt0; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso 1'11/10/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/11/1975 avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per minaccia aggravata dall'uso di arma impropria; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata denunciando "violazione di legge/carenza di motivazione" con riguardo alla negazione delle attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva; [OSCURATO:PERSONA] 1) che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto: - l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, che, ove sorretto da idonea motivazione, si sottrae al sindacato del giudice di legittimità. Tanto è in concreto avvenuto, avendo il Tribunale, e poi la Corte d'appello, giustificato l'aumento di pena in considerazione dei plurimi precedenti penali a carico dell'imputata e della loro diversa natura, nonché delle particolarità modalità dell'azione, caratterizzate da uso di arma impropria e dalla pervicacia manifestata nell'azione intimidatoria. Tutte circostanze obbiettivamente idonee a rivelare una maggiore capacità a delinquere della donna, bisognosa, per essere fronteggiata, di una maggiore severità sanzionatoria; - l'attenuante di cui all'art.62-bis c.p. risponde alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, considerato nella globalità degli elementi soggettivi ed oggettivi. Pertanto, il riferimento alla adeguatezza della pena è sufficiente a motivare il diniego delle circostanze suddette. Peraltro, le doglianze della ricorrente trascurano, per un verso, la motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e, per altro verso, non contengono alcuna apprezzabile indicazione circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto dar luogo alla chiesta concessione, dal momento che il buon comportamento processuale è solo assertivo e la provocazione (anche se non qualificata tale dal ricorrente) della persona offesa è pur'essa assertiva; 2) che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro qt0; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11/10/202
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