CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 marzo 2019
Cassazione n. 13523/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-controComune di Palazzuolo sul [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore;-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Firenze n.404/2019 depositata il 04/03/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione TributariaRegionale della Toscana accoglieva l’appello del Comune di Palazzuolo sulSenio, dichiarando, in riforma della sentenza impugnata, la legittimità deldiniego opposto dal Comune al contribuente [OSCURATO:PERSONA] in relazionealla richiesta da parte del medesimo di applicazione dell’agevolazione TARINumero registro generale 29629/2019Numero sezionale 1740/2026Numero di raccolta generale 13523/2026Data pubblicazione 10/05/2026per le annualità 2014 e 2015 in ragione della distanza tra il punto diraccolta e l’accesso alla strada pubblica.2. Avverso siffatta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso incassazione affidandosi a tre motivi.3. Il Comune di Palazzuolo sul Senio non si costituiva in giudizio,rimanendo intimato.4. Il ricorrente, con atto di rinuncia al ricorso, chiedeva che il giudiziofosse dichiarato estinto, essendo le parti addivenute ad un accordo diconciliazione che aveva definito tutte le controversie pendenti, concompensazione delle spese di lite, e la causa, alla camera di consiglio del25/2/2026, udita la relazione del Consigliere designato, GianmarcoCalienno, veniva decisa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il giudizio deve essere dichiarato estinto, avendo il ricorrenterinunciato al ricorso, per essere intervenuto tra le parti un accordo diconciliazione (cfr. l’atto di rinuncia al ricorso depositato in data 13 febbraio2026, al quale è stato allegato l’accordo del 23/1/2024).2. La rinuncia, d’altronde, è atto recettizio, che non richiede nemmenol’accettazione, ai fini della pronuncia d’estinzione, in quanto gliadempimenti previsti dall’articolo 390 del codice di procedura civile sonofinalizzati ad ottenere l’adesione della controparte per evitare la condannaalle spese del rinunciante (cfr. Cass. n. 2317/16, Cass. n. 27359/21 eCass. n. 10695/25).3. Essa -nel caso di specie- è stata tempestiva, giacché nel giudizio dicassazione è possibile rinunciare al ricorso, ai sensi dell’articolo 390 delcodice di procedura civile, fino alla data dell’adunanza camerale (cfr.Cass., sez. un., n. 28182/20, Cass. n. 22714/24 e Cass. n. 17520/25).4. Il giudizio, in conclusione, ricorrendo i presupposti all’uopo previstidalla legge, deve essere dichiarato estinto.Numero registro generale 29629/2019Numero sezionale 1740/2026Numero di raccolta generale 13523/2026Data pubblicazione 10/05/20265. Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di lite, inmancanza di costituzione del Comune intimato (cfr. Cass. n. 10695/25),fermo restando che le parti, con l’accordo di conciliazione appenamenzionato, avevano stabilito che dovessero intendersi come compensate.6. Il tenore della pronuncia (di estinzione del giudizio e non di rigetto odi inammissibilità o di improcedibilità del ricorso) esclude l’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi diuna norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quantotale, di stretta interpretazione, di talché l’estraneità della fattispecie inesame a quella prevista dalla norma succitata esonera da ognispecificazione, al riguardo, in dispositivo (cfr. Cass. n. 19560/15, Cass. n.13408/17, Cass. n. 19071/18, Cass. n.25485/18, Cass. n. 25722/19,Cass. n. 10140/20, Cass. n. 6400/21, Cass. n. 19599/22 e Cass. n.11672/23). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 25/02/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]