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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38827/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e là sentenza impugnata.

1. Ritenuto i motivi posti da [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione, tutti vertenti sul rigetto della richiesta di unificare sotto il vincolo della continuazione il reato sub iudice con quelli oggetto della sentenza irrevocabile della Corte di appello di Bari in data 21 marzo 2018, non sono consentiti perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha osservato, seguendo un percorso argomentativo non manifestamente illogico, che osta al riconoscimento della invocata continuazione tra i reati pur omogeni giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo, le diverse modalità esecutive e le differenti spinte a delinquere occasionate da momentanee esigenze.

Ha, altrettanto tonvincentemente, aggiunto che, alla luce della reiterazione delle condotte criminose in un lasso temporale così ampio, è più verosimile che il condannato abbia commesso i reati non in esecuzione di un'unica ma di diverse risoluzioni criminose legate, assecondando la sua inclinazione a delinquere attestata dal ricnosicmento della recidiva, reiterata, specifica ed infra-quinquennale.

Le censure del ricorrente, riferite alla valutazione del dato temporale e alla svalutazione di elementi quali causale e le abitudini di vita programmate, tradizionalmente utilizzati quali collanti ai fini dell'unitarietà del disegno criminoso sono, di contro, manifestamente infondate e comunque sollecitano sostanzialmente una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione senza opporre ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, alcun elemento concreto e specifico non considerato, operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità.

2. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e là sentenza impugnata. 1. Ritenuto i motivi posti da [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione, tutti vertenti sul rigetto della richiesta di unificare sotto il vincolo della continuazione il reato sub iudice con quelli oggetto della sentenza irrevocabile della Corte di appello di Bari in data 21 marzo 2018, non sono consentiti perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha osservato, seguendo un percorso argomentativo non manifestamente illogico, che osta al riconoscimento della invocata continuazione tra i reati pur omogeni giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo, le diverse modalità esecutive e le differenti spinte a delinquere occasionate da momentanee esigenze. Ha, altrettanto tonvincentemente, aggiunto che, alla luce della reiterazione delle condotte criminose in un lasso temporale così ampio, è più verosimile che il condannato abbia commesso i reati non in esecuzione di un'unica ma di diverse risoluzioni criminose legate, assecondando la sua inclinazione a delinquere attestata dal ricnosicmento della recidiva, reiterata, specifica ed infra-quinquennale. Le censure del ricorrente, riferite alla valutazione del dato temporale e alla svalutazione di elementi quali causale e le abitudini di vita programmate, tradizionalmente utilizzati quali collanti ai fini dell'unitarietà del disegno criminoso sono, di contro, manifestamente infondate e comunque sollecitano sostanzialmente una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione senza opporre ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, alcun elemento concreto e specifico non considerato, operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità. 2. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Rom
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