CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 aprile 1990
Cassazione n. 31447/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29.4.1990, contro la sentenza della Corte di Appello di Genova del 28.10.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 25.3.2021 il GUP di Genova aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti e, con le attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti, la continuazione tra le diverse violazioni di legge e la finale riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena finale di anni 4 di reclusione ed Euro 1.200 di multa; 2. la Corte di Appello di Genova, recependo la richiesta di concordato formulata dalle parti, ha riconosciuto la continuazione tra i fatti ivi giudicati con quello oggetto della sentenza di condanna della Corte di Appello di Genova del 14.5.2020 applicando sulla pena stabilita in quella sede per il reato più grave l'aumento di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 800 di multa e quantificando in tal modo la pena complessiva in anni 5 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.800 di multa; 3. ricorre per cassazione il difensore dell'E! Bihi lamentando violazione di legge penale e processuale con riferimento agli artt. 133 cod. pen., 544 e 546 cod. proc. pen.: rileva infatti che la Corte di Appello ha immotivatamente escluso che si potesse addivenire al proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; 4. Il ricorso è inammissibile poiché la sentenza resa ai sensi dell'art. 599bis cod. proc. pen. è impugnabile in questa sede soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Cass. Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello; Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc, pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deci