CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 1973
Cassazione n. 45828/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/04/1973 avverso la sentenza del 13/01/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LUCERAdat-e-av›,,,ìse-afi€ partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza depositata il 20 gennaio 2021, il Giudice di Pace di LUCERA ha condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di C 1000,00 di multa perché ritenuta responsabile del reato ascrittole. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputata, affidandolo ad un solo motivo riguardante l'erronea valutazione delle prove. 3. L'atto d'appello, ai sensi dell'art. 37, comma 2, d.lgs. n. 274/2000, è stato convertito in ricorso per cassazione. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l'assorbente ragione che il difensore che ha proposto l'atto di impugnazione, Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Foggia, non è iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Infatti, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale; la relativa causa di inammissibilità integra un vizio originario dell'atto, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione, anche quando si tratti di un appello qualificato come ricorso per cassazione ai sensi del disposto dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Rv. 277208; Sez. 1 n. 33272 del 27/06/2013, Rv. 256998). 5. L'inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedinnentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi presentati da soggetti non legittimati, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 610 cod. proc. pen.. 6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in C 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così dec