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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2023

Cassazione n. 42327/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAalà--Idato avviso ' Ere- p37-fin r udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso per revisione ex art.629 cod. proc. pen. del 7 luglio 2023, l'integrazione in data 13 luglio 2023 ed i provvedimenti impugnati: Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile a seguito della espressa rinuncia allo stesso, effettuata da parte di [OSCURATO:PERSONA] , in data 2 agosto 2023: Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende, (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAalà--Idato avviso ' Ere- p37-fin r udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso per revisione ex art.629 cod. proc. pen. del 7 luglio 2023, l'integrazione in data 13 luglio 2023 ed i provvedimenti impugnati: Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile a seguito della espressa rinuncia allo stesso, effettuata da parte di [OSCURATO:PERSONA] , in data 2 agosto 2023: Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende, (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 42327/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris